§ 3.1.104 - L.R. 20 maggio 2002, n. 18.
“Disposizioni per la precauzione in materia alimentare e per la coltivazione, l’allevamento, la sperimentazione e la commercializzazione di organismi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e zootecnia
Data:20/05/2002
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Obiettivi - Principio di precauzione.
Art. 2.  Divieto di coltivazione e di allevamento, a qualsiasi titolo, sui terreni di proprietà pubblica, collettiva e nelle aree a qualunque titolo protette.
Art. 3.  Modifiche all’art. 7, comma 2, della Legge regionale  27 aprile 1999 n. 14 - Disciplina delle produzioni biologiche regionali.
Art. 4.  Divieto di coltivazione in pieno campo di piante transgeniche.
Art. 5.  Esclusione dalla protezione dei marchi o di una qualunque denominazione o specificazione di qualità
Art. 6.  Ristorazione collettiva.
Art. 7.  Etichettatura dei prodotti per l’alimentazione umana ed animale.
Art. 8.  Ricerca.
Art. 9.  Compiti di informazione.
Art. 10.  Consumo di prodotti biologici, tipici e tradizionali.
Art. 11.  Forniture e loro aggiudicazione.
Art. 12.  Contributi.
Art. 13.  Produzioni biologiche regionali.
Art. 14.  Informazione ed educazione alimentare.
Art. 15.  Commissione di controllo - Istituzione, composizione e poteri.
Art. 16.  Sanzioni.
Art. 17.  Norma finanziaria.
Art. 18.  Pubblicazione.


§ 3.1.104 - L.R. 20 maggio 2002, n. 18.

“Disposizioni per la precauzione in materia alimentare e per la coltivazione, l’allevamento, la sperimentazione e la commercializzazione di organismi modificati e di prodotti da essi derivati. Norme per la produzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche”.

(B.U. 24 maggio 2002, n. 35).

 

TITOLO I

DEGLI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI

 

Art. 1. Obiettivi - Principio di precauzione.

     1. La Regione Basilicata tutela le risorse genetiche del proprio territorio e la qualità, specificità, originalità e territorialità della propria produzione agro-alimentare.

     2. La Regione Basilicata informa la propria azione e le proprie iniziative in materia alimentare al rispetto del principio di precauzione ed in base ad esso adotta ogni opportuna cautela e si attiene a prudenza nell’adozione di ogni provvedimento, allorquando non siano individuati elementi scientifici dotati di attendibilità che escludano la produzione di eventi dannosi per la salute umana, anche solo potenziali, come conseguenza dell’impiego, dell’utilizzo ovvero dell’assunzione di prodotti alimentari.

     3. La Regione, per la garanzia della sicurezza alimentare dei propri cittadini, applica il principio di precauzione nelle decisioni che riguardino in particolare l’uso per qualunque fine di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati.

     4. Per organismi geneticamente modificati si intendono quelli previsti dall’art. 1 del Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n.206.

     5. La Regione realizza ogni azione utile a prevenire possibili rischi sulla salute umana e sull’ambiente derivanti dalla coltivazione, dall’allevamento e dall’uso a scopi alimentari degli organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati.

     6. La Regione promuove e sostiene la ricerca e la sperimentazione nel settore agricolo con i seguenti obiettivi:

     a) mantenere la biodiversità;

     b) ricostituire sistemi agricoli diversificati, nella direzione di uno sviluppo durevole e del mantenimento dell’alto valore del paesaggio agrario regionale.

 

     Art. 2. Divieto di coltivazione e di allevamento, a qualsiasi titolo, sui terreni di proprietà pubblica, collettiva e nelle aree a qualunque titolo protette.

     1. E’ fatto divieto di coltivazione e di allevamento di piante ed animali geneticamente modificati o di altro tipo di organismi geneticamente modificati per fini di produzione commerciale, sui terreni di proprietà del demanio regionale, sui terreni di proprietà collettiva ricadenti nel territorio regionale e nelle aree limitrofe a questi, nel raggio di almeno due chilometri [1].

     2. Ai fini sperimentali si seguono le procedure previste dal D.M. 3 marzo 1993 n. 92 e successive integrazioni. E’ fatto obbligo di condurre sperimentazioni presso campi sperimentali di enti, istituzioni, aziende sperimentali regionali, società di ricerca presenti sul territorio regionale, che possiedono le adeguate competenze per la gestione dei siti di rilascio e per l’esecuzione delle attività di monitoraggio [2].

     3. Nelle aree protette regionali, nei territori di interesse collettivo regionale individuati ai sensi della legislazione vigente in materia, e nelle aree in cui si realizzano prodotti garantiti da un marchio o da una qualunque denominazione o specificazione di qualità riconosciuta dall’Unione Europea, è fatto divieto di usare organismi geneticamente modificati anche a fini meramente sperimentali, sia all’interno dei citati luoghi che nelle zone limitrofe nel raggio di almeno due chilometri.

     4. E’ fatto divieto di coltivazione e di allevamento di organismi geneticamente modificati anche a soli fini sperimentali nei terreni ricadenti in una fascia di rispetto di almeno due chilometri da qualunque azienda che segue i metodi dell’agricoltura biologica o che a qualunque titolo riceva sostegno per l’applicazione di misure agroambientali, in ossequio alla legislazione vigente.

     5. E’ fatto divieto di coltivazione e di allevamento di organismi geneticamente modificati, nei siti inseriti in appositi elenchi predisposti dalla Regione nell’ambito della rete regionale di protezione della biodiversità e nelle zone limitrofe per una distanza di almeno due chilometri.

     6. Gli agricoltori - singoli o associati - e i proprietari di terreni, al fine di tutelare la qualità delle loro produzioni e il valore ambientale dei loro beni, possono fare richiesta alla Regione di dichiarare i terreni di loro pertinenza privi della presenza di organismi geneticamente modificati. Nella zona di rispetto di almeno due chilometri da tali siti è fatto divieto di usare organismi geneticamente modificati, anche a soli fini sperimentali.

     7. Per la richiesta di cui al precedente comma 6 è osservata la procedura di cui all’art.8 della Legge regionale 27 aprile 1999 n. 14.

     8. Un regolamento di attuazione, adottato dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare Permanente competente, entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge, regolerà gli effetti del presente articolo.

 

     Art. 3. Modifiche all’art. 7, comma 2, della Legge regionale  27 aprile 1999 n. 14 - Disciplina delle produzioni biologiche regionali.

     1. All’art.7, comma 2, della Legge regionale  27 aprile 1999 n. 14 sono aggiunte, dopo la lettera c) della sezione I, le seguenti parole:

     (Omissis).

 

     Art. 4. Divieto di coltivazione in pieno campo di piante transgeniche.

     1. Salva la sperimentazione autorizzata dal Ministero della Salute ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 206 e nelle more della messa a punto di protocolli idonei e specifici per la valutazione dei rischi di impatto sui sistemi agrari regionali, a tutela delle risorse genetiche e degli stessi sistemi agrari e naturali regionali è comunque vietata la coltivazione in pieno campo e su tutto il territorio regionale di piante geneticamente modificate.

 

     Art. 5. Esclusione dalla protezione dei marchi o di una qualunque denominazione o specificazione di qualità

     1. Sono escluse dalla possibilità di accedere ai marchi o a qualunque denominazione o specificazione di qualità per i loro prodotti le aziende agricole che, per le produzioni oggetto di tali marchi, utilizzino organismi geneticamente modificati, comunque presenti nel ciclo produttivo come materia prima, coadiuvanti, additivi o ingredienti.

 

     Art. 6. Ristorazione collettiva.

     1. Nelle attività di ristorazione collettiva di scuole e asili, mense universitarie, ospedali, luoghi di cura presenti nel territorio regionale, negli uffici pubblici appartenenti alla regione, alle province, ai comuni, anche se gestite da soggetti privati convenzionati, è vietata la somministrazione di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.

     2. I soggetti gestori di cui al comma 1 sono tenuti a verificare l’assenza negli alimenti somministrati di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati.

     3. Al fine di favorire la corretta informazione degli utenti, i soggetti gestori di cui al comma 1 hanno l’obbligo di esporre in modo adeguato le informazioni sulla provenienza degli alimenti somministrati ed, in particolare, la dichiarazione di assenza dell’uso di materie prime e derivate contenenti organismi geneticamente modificati.

 

     Art. 7. Etichettatura dei prodotti per l’alimentazione umana ed animale.

     1. In ottemperanza alle disposizioni dell’Unione Europea in materia di etichettatura, è fatto obbligo a tutti i gestori di esercizi commerciali che operano sul territorio regionale, siano essi appartenenti alle grandi catene di distribuzione ovvero commercianti al dettaglio, di verificare che i prodotti messi in vendita siano dotati di adeguata etichettatura indicante l’eventuale presenza di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati.

     2. I prodotti contenenti organismi geneticamente modificati devono essere comunque esposti al pubblico in modo chiaramente ed inequivocabilmente identificabili e separati in appositi ed esclusivi contenitori e/o scaffali.

     3. I gestori che commercializzano  esclusivamente alimenti esenti da organismi geneticamente modificati o prodotti derivati possono darne comunicazione alla Regione Basilicata entro il 30 giugno di ogni anno al fine di essere inseriti nell’elenco di tali esercizi commerciali redatto annualmente a cura della Regione.

 

     Art. 8. Ricerca.

     1. La Regione Basilicata riconosce titolo preferenziale alle ricerche finalizzate alla diversificazione dei sistemi agrari e alla individuazione, valorizzazione e tutela delle risorse geneticamente autoctone nonché alla relativa creazione varietale basata su genotipi locali, tradizionali o antichi di interesse agrario.

     2. Analogo titolo preferenziale è altresì riconosciuto alle ricerche finalizzate alla verifica dei rischi connessi alla coltivazione degli organismi geneticamente modificati.

     3. La Regione Basilicata, al fine di valorizzare le risorse genetiche o del germoplasma, promuove la collaborazione di enti di ricerca e di divulgazione fra di essi e con altre Istituzioni pubbliche presenti sul territorio regionale, indirizzandoli alla valorizzazione delle produzioni tipiche regionali.

     4. Sono escluse dalla erogazione di finanziamenti regionali le ricerche che utilizzano tecniche di manipolazione genetica finalizzate alla creazione varietale e/o alla selezione animale.

 

     Art. 9. Compiti di informazione.

     1. La Regione Basilicata si impegna a comunicare le informazioni contenute nelle notifiche di emissione deliberate e l’autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute ai comuni sul cui territorio insistono le sperimentazioni, nello spirito e secondo le indicazioni contenute nella direttiva CE 90/313 del 7 giugno 1990 in materia di trasparenza sulle informazioni concernenti l’ambiente e del Decreto Legislativo n.39 del 24 febbraio 1997.

     2. Il Comune, a sua volta, comunica l’autorizzazione alla sperimentazione  agli agricoltori confinanti con l’azienda in cui si effettua la sperimentazione stessa.

 

TITOLO II

DELL’USO DI PRODOTTI BIOLOGICI, TIPICI E TRADIZIONALI

 

     Art. 10. Consumo di prodotti biologici, tipici e tradizionali.

     1. La Regione promuove il consumo nelle attività di ristorazione collettiva, di cui al precedente art.6, di prodotti biologici ottenuti secondo la normativa prevista dai regolamenti comunitari e con i metodi indicati nella Legge regionale 27 aprile 1999 n. 14, nonché di quelli tipici e tradizionali.

     2. Le disposizioni del presente capo si applicano prioritariamente alle attività di ristorazione collettiva nelle scuole ed asili, nelle mense universitarie, negli ospedali, nei luoghi di cura presenti nel territorio regionale, negli uffici pubblici appartenenti alla Regione, alle province, ai comuni, anche se gestiti da soggetti privati convenzionati, e ad ogni altra attività di fornitura di pasti, di seguito denominate “mense”.

     3. Per il conseguimento degli obiettivi indicati nel precedente comma 1, la Regione eroga contributi in favore  degli enti gestori delle attività di ristorazione collettiva.

 

     Art. 11. Forniture e loro aggiudicazione.

     1. Per l’ottenimento dei contributi di cui al comma 3 dell’art. 10, i gestori dei servizi di ristorazione collettiva devono fornire i pasti delle proprie mense utilizzando prevalentemente:

     - prodotti di origine vegetale provenienti da coltivazioni e da trasformazioni biologiche ottenute a norma del Regolamento CEE 2092/1991 e successivi;

     - prodotti di origine animale ottenuti secondo le modalità indicate dall’art.2 comma 2 della Legge regionale 27 aprile 1999, n. 14 così come disciplinate dal Reg. CE 1804/99 e relative norme attuative nazionali;

     - prodotti dichiarati tipici con appositi decreti ministeriali, o dichiarati tradizionali ai sensi del Regolamento approvato con Decreto del Ministro per le Politiche Agricole n. 350 dell’8 settembre 1999.

     2. Per utilizzo dei prodotti indicati al comma 1, si intende l’impiego degli stessi per il confezionamento dei pasti in una percentuale non inferiore al 30 per cento del totale, così come rilevabile dai relativi contratti di fornitura.

     3. I prodotti devono essere assoggettati rispettivamente al regime di controllo di cui al citato Regolamento CEE n.2092/1991, tramite gli Organismi di controllo a ciò deputati, o agli altri regimi di certificazione e di controllo identificati dal proprio provvedimento di tipicità o disciplinare di produzione.

 

     Art. 12. Contributi.

     1. L’Amministrazione Regionale, è autorizzata ad erogare contributi:

     a) per l’utilizzo dei prodotti indicati all’articolo 11, comma 1, nella misura massima del 30 per cento calcolato sull’importo totale della spesa sostenuta nell’anno precedente dai soggetti indicati all’art. 10 della presente legge, e secondo criteri stabiliti dalla Giunta Regionale, che tengano conto della prevalenza di cui all’art.11 comma 2;

     b) per iniziative di educazione alimentare degli utenti, di aggiornamento professionale del personale scolastico e addetto ai servizi di mensa nella misura massima del 50 per cento della spesa.

     2. Con il provvedimento di cui al comma 1, la Giunta Regionale stabilisce anche i criteri di individuazione delle priorità previste all’art.10 comma 2.

 

     Art. 13. Produzioni biologiche regionali.

     1. Nell’ambito dei compiti di promozione ed incentivazione della produzione biologica ed integrata nel territorio regionale, assunti dalla Regione ai sensi degli articoli 10 ed 11 della Legge regionale 27 aprile 1999 n. 14, i contributi previsti dall’art.12, lett. a), sono aumentati fino alla misura massima del 50 per cento, calcolato sull’importo totale della spesa sostenuta nell’anno precedente dai soggetti indicati all’art. 10 della presente legge, nel caso di utilizzo prevalente dei prodotti indicati all’articolo 11, comma 1 ottenuti da aziende iscritte negli elenchi regionali di cui all’art.7 della Legge regionale 27 aprile 1999, n. 14.

     2. L’utilizzo prevalente di prodotti provenienti dalle aziende iscritte negli elenchi regionali di cui all’art.7 della Legge regionale 27 aprile 1999, n. 14 è rilevato con le modalità prescritte dall’art.11, comma 2, della presente legge.

 

TITOLO III

DEI COMPITI DI INFORMAZIONE, EDUCAZIONE ALIMENTARE E CONTROLLO

 

     Art. 14. Informazione ed educazione alimentare.

     1. La Regione Basilicata, in osservanza al principio di precauzione  di cui all’art.1 della presente legge, organizza, promuove, sostiene e realizza campagne di informazione ed educazione dei cittadini, dirette in particolare agli agricoltori, agli operatori scolastici e sanitari, e ai consumatori sui rischi eventuali per la salute e per l’ambiente derivanti dall’uso di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.

     2. I Comuni e gli altri enti indicati all’art. 10, comma 2, devono, all’inizio di ogni anno, fornire agli utenti materiali informativi di educazione alimentare e le seguenti informazioni sul servizio di mensa:

     a) le sue condizioni generali;

     b) le tabelle dietetiche e i valori nutrizionali;

     c) la natura, la quantità e i risultati dei controlli sanitari, merceologici e sulle strutture compiuti dalle competenti autorità pubbliche o eventualmente affidati ad enti privati specializzati;

     d) la certificazione del mancato impiego di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati e dell’avvenuta verifica effettuata ai sensi dell’art.6, comma 2;

     e) l’eventuale impiego di prodotti biologici tipici e tradizionali, con loro indicazione, e della loro eventuale prevalenza.

     3. L’iniziativa di cui al comma 2 è comunicata al Dipartimento Agricoltura e al Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale.

 

     Art. 15. Commissione di controllo - Istituzione, composizione e poteri.

     1. Al fine di garantire la corretta attuazione della presente legge, è istituito un organismo denominato “Commissione di controllo sugli organismi geneticamente modificati e sui prodotti da essi derivati”.

     2. La Commissione ha sede presso il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale e dura in carica sino al compimento della legislatura regionale nella quale è stata costituita. Essa è presieduta dall’Assessore Regionale all’Agricoltura o da un suo delegato ed è composta da:

     a) un esperto designato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale;

     b) un esperto designato dalla Facoltà di Agraria dell’Università di Basilicata;

     c) un esperto designato dall’ARPAB;

     d) un esperto designato dal Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale;

     e) un esperto designato dal Dipartimento Ambiente e Territorio;

     f) un esperto designato dal Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale;

     g) un esperto designato dal Dipartimento Attività produttive e Politiche dell’Impresa;

     h) un esperto designato di concerto dalle organizzazioni professionali agricole;

     i) un esperto designato dall’Unione Regionale degli Industriali;

     l) un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori [3].

     3. La Commissione è nominata con provvedimento della Giunta Regionale entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge e successivamente entro 90 giorni dalla scadenza.

     4. La Commissione esercita i suoi poteri di controllo attraverso:

     a) verifiche delle emissioni deliberate;

     b) ispezioni nelle aree soggette a divieto di coltivazione di Organismi Geneticamente Modificati (O.G.M.) ai sensi dell’art.2;

     c) verifiche sulla ristorazione collettiva di cui all’art.6;

     d) verifica dell’etichettatura negli esercizi commerciali;

     e) ogni altra attività utile e necessaria ai fini della corretta applicazione dei principi e all’osservanza dei divieti stabiliti nella presente legge.

     5. La Commissione potrà, nell’esercizio delle sue funzioni, avvalersi della Polizia Provinciale e della Polizia Municipale territorialmente competenti al fine di eseguire accertamenti, sopralluoghi ed ogni altra necessaria attività.

     6. La Commissione riferisce annualmente al Consiglio Regionale sui risultati della sua attività. Ove la Commissione accerti, a seguito delle verifiche e dei controlli effettuati, la violazione degli obblighi o dei divieti imposti dalla presente legge, lo comunica immediatamente all’ufficio competente per ogni provvedimento conseguente.

 

TITOLO IV

NORME FINALI

 

     Art. 16. Sanzioni.

     1. Per le violazioni alle disposizioni contenute negli articoli 2, 5 e 6, commi 1 e 2, si applica una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da un minimo di 2.500 euro ad un massimo di 10.000 euro.

     2. Alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e all’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvedono i Comuni territorialmente interessati, ferme le competenze della Commissione di cui all’art.15.

     3. Per la ripartizione tra la Regione ed i Comuni degli importi delle sanzioni comminate si applicano le disposizioni vigenti in materia di decentramento e di federalismo fiscale.

 

     Art. 17. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati per l’anno in corso in Euro 100.000, si provvede, in termini di competenza e di cassa, mediante prelevamento della predetta somma dalla U.P.B. 1211.01 Fondi Speciali per Spese Correnti (corrente operativa) - Cap. 7465 “Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino successivamente all’approvazione del Bilancio - Fondi Regionali - Spese correnti operative” - del Bilancio di previsione della Regione per l’anno 2002 ed istituzione nello stesso di apposita U.P.B. avente la denominazione “Contributi per la introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per le iniziative di educazione alimentare degli utenti di aggiornamento del personale scolastico ed addetto ai servizi di mensa”.

     2. Le leggi di Bilancio per gli anni successivi al 2002 fisseranno gli importi dei relativi stanziamenti.

     3. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare al Bilancio 2002 le necessarie variazioni.

 

     Art. 18. Pubblicazione.

     La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Comma così modificato dall’art. 30 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 7.

[2] Comma così modificato dall’art. 30 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 7.

[3] Comma così modificato dall’art. 30 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 7.