§ 3.1.51 - L.R. 29 maggio 1987, n. 16.
Norme per l'attuazione del servizio U.M.A. nell'espletamento delle funzioni trasferite alla regione in attuazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e zootecnia
Data:29/05/1987
Numero:16


Sommario
Art. 1.      La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con le Organizzazioni Professionali maggiormente rappresentative nella Regione Basilicata al fine di avvalersi dell'ausilio [...]
Art. 2.      Le Organizzazioni Professionali che firmeranno la convenzione saranno obbligate a dare esecuzione agli impegni derivanti dalla stessa convenzione a mezzo delle proprie sezioni periferiche e [...]
Art. 3.      La Regione, per le prestazioni di cui all'art. 1 della presente legge, concorre alle spese sostenute dalle Organizzazioni Professionali firmatarie nella seguente misura:
Art. 4.      Il 70% dello stanziamento annuale è destinato al pagamento dei compensi di cui all'art. 3 della presente legge mentre il rimanente 30% - con somme da corrispondere, in misura proporzionale al [...]
Art. 5.      Il corrispettivo spettante alle Organizzazioni Professionali Regionali, a norma dell'art. 4 della presente legge, verrà liquidato dalla Giunta Regionale sulla base di apposite distinte compilate [...]
Art. 6.      L'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 40 milioni, farà carico dal capitolo 3461 del bilancio regionale 1987 così denominato «concorso della Regione nelle spese per le [...]
Art. 7.      La presente legge regionale, che abroga la L.R. 3 giugno 1980, n. 48 sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.1.51 - L.R. 29 maggio 1987, n. 16.

Norme per l'attuazione del servizio U.M.A. nell'espletamento delle funzioni trasferite alla regione in attuazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

Art. 1.

     La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con le Organizzazioni Professionali maggiormente rappresentative nella Regione Basilicata al fine di avvalersi dell'ausilio delle predette Organizzazioni per:

     a) collaborare con la Regione nell'assistenza degli utenti, che all'uopo hanno specificatamente delegato la propria organizzazione, per la compilazione, raccolta e presentazione agli Uffici Provinciali U.M.A. della Basilicata delle dichiarazioni annuali previste dal D.M. 6 agosto 1963 e successive modificazioni e integrazioni;

     b) assistere gli utenti nella presentazione agli Uffici Provinciali U.M.A. della Basilicata delle richieste e del ritiro dei titoli per il prelevamento del carburante agevolato loro spettante e per lo svolgimento di tutte le altre pratiche che, a giudizio della Regione, si rendono necessarie;

     c) ospitare, senza particolare compenso, sui propri organi di stampa, comunicati predisposti dalla Regione nonché notizie o iniziative riguardanti gli utenti e la meccanizzazione agricola in genere.

 

     Art. 2.

     Le Organizzazioni Professionali che firmeranno la convenzione saranno obbligate a dare esecuzione agli impegni derivanti dalla stessa convenzione a mezzo delle proprie sezioni periferiche e uffici dipendenti esistenti nel territorio regionale, con l'osservanza delle modalità disposte dalla Regione, assicurando le prestazioni dei servizi previsti dalla convenzione.

 

     Art. 3.

     La Regione, per le prestazioni di cui all'art. 1 della presente legge, concorre alle spese sostenute dalle Organizzazioni Professionali firmatarie nella seguente misura:

     a) lire tremila per ogni dichiarazione annuale, degli utenti già iscritti (ditte attive, ditte cessate, escluse le ditte iscritte al s.e.a.r.b.) tenuti alla verifica, a norma dell'art. 17 del D.M. 6 agosto 1963 e successive modificazioni e integrazioni, presentata dalle Organizzazioni agli Uffici Provinciali U.M.A. della Regione;

     b) lire tremila per ogni libretto supplementare (mod. 27) di cui agli articoli 21 e 23 del D.M. 6 agosto 1963 e successive modificazioni e integrazioni, utilizzato dall'utente, debitamente compilato e consegnato dalle Organizzazioni agli Uffici Provinciali U.M.A. della Regione;

     c) lire cinquemila per ogni ditta di nuova iscrizione, con tutta la documentazione prevista inoltrata dalle Organizzazioni agli Uffici Provinciali U.M.A. della Regione.

 

     Art. 4.

     Il 70% dello stanziamento annuale è destinato al pagamento dei compensi di cui all'art. 3 della presente legge mentre il rimanente 30% - con somme da corrispondere, in misura proporzionale al numero delle pratiche, di cui al punto a) del precedente art. 3, presentate nel corso dell'anno - viene corrisposto alle stesse Organizzazioni firmatarie della convenzione perché svolgano azione promozionale o attuino iniziative volte a incrementare il settore della meccanizzazione agricola.

 

     Art. 5.

     Il corrispettivo spettante alle Organizzazioni Professionali Regionali, a norma dell'art. 4 della presente legge, verrà liquidato dalla Giunta Regionale sulla base di apposite distinte compilate dalle Organizzazioni Provinciali, su modello concordato con la Regione, debitamente vistate e datate dal competente Ufficio Provinciale U.M.A., nonché dietro presentazione, da parte delle stesse Organizzazioni Regionali, di un elenco riassuntivo contenente, per singola provincia, i dati complessivi relativi alle quantità delle singole prestazioni effettuate a norma dei punti a) b) e e) del precedente articolo 3.

     La liquidazione del contributo alle Organizzazioni Professionali Regionali dovrà avvenire entro tre mesi dalle presentazioni da parte delle stesse firmatarie degli elenchi riassuntivi di cui al 1° comma.

     Per le prestazioni di cui al punto e) dell'art. 3 della presente legge la liquidazione delle spettanze dovrà avvenire entro il marzo successivo all'anno al quale si riferiscono gli elenchi riassuntivi presentati, agli Uffici Provinciali U.M.A., per la convalida, dalle Organizzazioni firmatarie.

 

     Art. 6.

     L'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 40 milioni, farà carico dal capitolo 3461 del bilancio regionale 1987 così denominato «concorso della Regione nelle spese per le prestazioni di assistenza agli utenti di macchine agricole».

     Per gli anni successivi si farà fronte con l'imputazione allo stesso o al corrispondente capitolo di bilancio ed il relativo stanziamento verrà stabilito con le leggi di bilancio degli esercizi corrispondenti.

 

     Art. 7.

     La presente legge regionale, che abroga la L.R. 3 giugno 1980, n. 48 sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.