§ 3.1.39 - L.R. 11 agosto 1982, n. 24.
Associazionismo dei produttori agricoli.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e zootecnia
Data:11/08/1982
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Presupposti per il riconoscimento).
Art. 3.  (Personalità giuridica).
Art. 4.  (Procedura per il riconoscimento).
Art. 5.  (Revoca del riconoscimento).
Art. 6.  (Albo regionale delle associazioni e delle relative unioni).
Art. 7.  (Vigilanza e controllo).
Art. 8.  (Efficacia vincolante delle deliberazioni).
Art. 9.  (Requisiti generali e statuto).
Art. 10.  (Comitato regionale).
Art. 11.  (Contributi).
Art. 12.  (Associazioni preesistenti).
Art. 13.  (Norme finali).


§ 3.1.39 - L.R. 11 agosto 1982, n. 24.

Associazionismo dei produttori agricoli.

 

Art. 1. (Finalità).

     La Regione Basilicata, con la presente legge, stabilisce le norme per l'attuazione del regolamento del consiglio della Comunità europea del 19-6- 1978, n. 1360 e della legge del 20-10-1978, n. 674 al fine di contribuire:

     - alla tutela degli interessi dei produttori agricoli, nella fase relativa alla immissione delle produzioni agricole sui mercati;

     - ad assicurare prezzi ragionevoli sulle consegne ai consumatori;

     - a favorire la più ampia e articolata partecipazione di produttori alla programmazione regionale.

     In particolare la presente legge determina le modalità per:

     1) il riconoscimento delle associazioni dei produttori agricoli;

     2) il riconoscimento delle unioni regionali;

     3) l'istituzione dell'albo regionale delle associazioni dei produttori;

     4) l'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo sulle associazioni e sulle unioni, compresa la revoca del riconoscimento delle stesse;

     5) l'istituzione del comitato regionale delle unioni regionali delle associazioni dei produttori agricoli;

     6) la partecipazione delle associazioni delle unioni alla programmazione agricola;

     7) la concessione di contributi alle associazioni ed alle unioni riconosciute per favorire la costituzione e la funzionalità amministrativa delle associazioni dei produttori agricoli e le relative unioni;

     8) la estensione delle provvidenze previste dalle vigenti leggi regionali per le cooperative agricole e loro consorzi alle associazioni e unioni di cui alla presente legge.

     9) favorire le associazioni operanti nelle zone interne montane e svantaggiate della Basilicata attraverso incentivi più elevati;

     10) considerare titolo preferenziale, nella concessione di agevolazioni regionali, la iscrizione del produttore agricolo alla associazione regionale.

 

     Art. 2. (Presupposti per il riconoscimento).

     La Regione Basilicata riconosce le associazioni dei produttori agricoli e le relative unioni secondo le modalità stabilite al susseguente art. 4, e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento CEE n. 1360/78 e della legge 20-10-1978, n. 674 e in particolare:

     - che abbiano sede nel territorio regionale;

     - che siano costituite preferibilmente per settori produttivi omogenei;

     - che i soci componenti le associazioni siano, per almeno 2/3, conduttori di aziende agricole situate nella regione Basilicata;

     - che le associazioni possano essere composte da produttori singoli, oppure da produttori singoli e cooperative o di altre forme associative;

     - che la prevalenza della produzione provenga dal territorio regionale;

     - che la produzione e l'immissione sul mercato dei prodotti del suolo e degli allevamenti trasformati dai produttori associati corrisponda al dettato dell'art. 3 del regolamento CEE n. 1360/78;

     - che le dimensioni socio-economiche delle associazioni e delle unioni siano stabilite nel rispetto del regolamento CEE n. 1360/78 art. 6 parag. 3.

 

     Art. 3. (Personalità giuridica).

     Le associazioni dei produttori e le relative unioni, con il loro riconoscimento, acquistano la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 7 della legge 674/78.

 

     Art. 4. (Procedura per il riconoscimento).

     Per ottenere il riconoscimento, le associazioni dei produttori agricoli e le relative unioni devono inoltrare domanda al Presidente della Giunta regionale, il quale, entro i successivi 60 giorni, adotta il provvedimento, su conforme deliberazione della Giunta regionale e sentito il parere del Comitato regionale previsto dagli artt. 11 e 13 della legge 674/78, se costituito.

     La domanda di riconoscimento dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

     1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, conformi alle disposizioni del regolamento CEE 1360/78 e della legge 674/78;

     2) elenco aggiornato degli associati in estratto autentico del libro dei soci;

     3) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione e dell'unione attestante la quantità ed il valore del prodotto o dei prodotti per i quali si chiede il riconoscimento, nonché ogni ulteriore elemento atto a dimostrare le dimensioni socio-economiche in conformità alle modalità di applicazione del regolamento CEE 1360/78 e fissate nel regolamento CEE 2083 del 31-7-1980;

     4) copia in estratto del verbale dell'assemblea relativo alla definizione dei regolamenti per il proprio funzionamento e adottati in applicazione del regolamento CEE 1360/78 e dell'art. 2 punto 4 della legge 674/78;

     5) copia autentica dell'atto con la quale il costituito organismo autorizza il suo legale rappresentante a presentare la domanda di riconoscimento.

     Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda la Giunta regionale, sentito il Comitato regionale, provvede, con propria deliberazione, al riconoscimento ovvero respinge la domanda con formula motivata.

 

     Art. 5. (Revoca del riconoscimento).

     Il Presidente della Giunta regionale, previa diffida e con atto motivato, dispone la revoca del riconoscimento delle associazioni e delle unioni, su conforme deliberato della Giunta stessa, sentito il parere del Comitato regionale, se costituito, qualora si verificassero le condizioni indicate dall'art. 8 del regolamento CEE n. 1360/78 e degli artt. 4 e 5 della legge n. 674/78.

     La revoca del riconoscimento comporta la cancellazione dall'albo regionale delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni di cui al successivo art. 6 della presente legge.

 

     Art. 6. (Albo regionale delle associazioni e delle relative unioni).

     Presso la Regione Basilicata, Dipartimento Agricoltura e Foreste, è istituito l'albo delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni ai sensi dell'art. 4 della legge 674/78.

     All'albo vengono iscritte le associazioni a seguito del provvedimento di riconoscimento di cui al precedente art. 4.

     L'albo è tenuto dal competente Dipartimento regionale per l'Agricoltura e le Foreste.

 

     Art. 7. (Vigilanza e controllo).

     Il potere di vigilanza e controllo attribuito alla Regione ai sensi dell'art. 4 della legge 674/78 viene esercitato dal competente Assessore all'Agricoltura che si avvale dei servizi del Dipartimento.

     E' fatto obbligo alle associazioni ed alle unioni, riconosciute e iscritte all'albo regionale di cui al precedente art. 6, della tenuta delle seguenti scritture contabili:

     - libro giornale;

     - libro degli inventari;

     - libro degli associati, nel quale devono essere indicati, oltre le generalità di ciascun associato, anche terreni e/o gli allevamenti dallo stesso condotti e destinati alle produzioni che interessano le associazioni. Dovranno essere annotate anche tutte le variazioni che si dovessero verificare;

     - libro della adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;

     - libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;

     - libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;

     - registro di carico e scarico in cui devono essere annotate le quantità di prodotto immesse annualmente sul mercato tramite le associazioni dei produttori agricoli associati e per le unioni dal complesso degli associati di ogni associazione aderente. Vanno annotate, infine, le quantità di prodotto ritirato dal mercato, ammassate o stoccate, sulla base di disposizioni emanate dalle pubbliche amministrazioni, dalle associazioni e dalle unioni.

     Le associazioni dei produttori agricoli sono tenute a trasmettere, per il controllo preventivo e di merito al Dipartimento per l'Agricoltura, entro dieci giorni dalla approvazione il bilancio preventivo, quello consuntivo e le relative relazioni del collegio sindacale e le deliberazioni di cui all'art. 2, secondo comma, punto 4 della legge 674/78.

     Il Dipartimento all'Agricoltura espleterà l'istruttoria entro i primi 20 giorni dalla ricezione, sulle decisioni adottate dalle associazioni e dalle unioni prima di trasmettere gli atti alla Giunta regionale che dovrà pronunciarsi in merito, con proprio atto deliberativo, entro i successivi dieci giorni.

     Qualora il Dipartimento dovesse richiedere chiarimenti o documenti integrativi, le decisioni delle associazioni e delle unioni rimarranno sospese, fino alle decisioni della Giunta regionale.

     Gli atti diventano esecutivi se entro i 30 giorni successivi dal loro ricevimento non si sono avute sospensioni di cui al comma precedente o comunicazioni di provvedimenti di annullamento da parte della Giunta.

     In ogni caso l'esecutività delle decisioni adottate dalle associazioni e dalle unioni avverrà a seguito del visto da parte della Commissione di controllo sugli atti della Giunta regionale.

     La Giunta regionale, attraverso il Dipartimento all'Agricoltura, può richiedere alle associazioni ed alle unioni di esibire tutte le informazioni ed i dati riguardanti i finanziamenti e può disporre ispezioni al fine di accertare la sussistenza dei requisiti occorrenti per il mantenimento delle associazioni e delle unioni all'albo regionale.

 

     Art. 8. (Efficacia vincolante delle deliberazioni).

     Il Presidente della Giunta regionale, per gli effetti e con le modalità dell'art. 3 della legge 674/78, in caso di grave necessità, dispone, con proprio decreto, l'efficacia vincolante delle deliberazioni delle associazioni nei confronti anche dei produttori non associati nel territorio della Basilicata.

     Tale decreto viene emesso su parere della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, e per un periodo strettamente necessario che dovrà essere precisato nel suddetto decreto.

     Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza assoluta degli associati e devono avere il parere favorevole del Comitato regionale.

 

     Art. 9. (Requisiti generali e statuto).

     Le associazioni dei produttori agricoli devono, comunque, soddisfare i requisiti generali previsti nel regolamento CEE n. 1360/78 art. 6, mentre le relative unioni regionali devono soddisfare, invece, i requisiti generali indicati nel regolamento CEE n. 1360/78 art. 5.

     Gli statuti delle associazioni e delle relative unioni per il loro finanziamento, debbono provvedere a quanto indicato nel regolamento CEE n. 1360 e nella legge 674/78 art. 2.

     Gli statuti delle unioni, ai sensi della legge 674/78 art. 5 debbono prevedere in particolare:

     - il diritto di adesione delle associazioni riconosciute per settori produttivi prevalentemente omogenei anche se comprendenti associati situati in regioni limitrofe;

     - che a ciascuna associazione spetti un numero di voti proporzionalmente al numero degli associati.

 

     Art. 10. (Comitato regionale).

     Il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta stessa, istituisce il Comitato regionale delle unioni per la Basilicata, ai sensi degli artt. 11 e 13 della legge n. 674/78.

     Il Comitato regionale è composto dall'Assessore all'Agricoltura che lo presiede e da rappresentanti delle unioni regionali riconosciute, nella misura di un rappresentante per ciascuna unione.

     Il Comitato regionale ha il compito di:

     - coordinare l'attività delle unioni regionali;

     - esprimere pareri previsti dalla presente legge;

     - favorire la stipula di accordi interprofessionali tra le associazioni, e le unioni e le industrie e le loro organizzazioni;

     - emettere pareri su iniziative delle associazioni, delle unioni ed in particolare delle attività previste dall'art. 2 - punti 4, 7, 8 e 9 della legge n. 674/78.

     Il Comitato regionale dura in carica tre anni ed ha la sua sede presso il Dipartimento dell'Agricoltura e delle Foreste.

     Il Comitato è integrato da rappresentanti, aventi voto consultivo, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale e delle Associazioni o Enti nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del mondo cooperativo, giuridicamente riconosciuti, ciascuna delle quali provvede a designare, tramite i propri organismi regionali, un proprio rappresentante.

     In caso di mancanza di rappresentante delle unioni riconosciute il Comitato regionale viene costituito, in via provvisoria, con gli stessi criteri e norme previsti all'art. 13 della legge n. 674/78 per i comitati nazionali chiamando a farne parte, oltre ai rappresentanti di cui al 50 comma del presente articolo, un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni regionali dei produttori maggiormente rappresentative del settore.

     Le sostituzioni dei membri del Comitato regionale sono effettuate dal Presidente del Comitato stesso, su segnalazione delle unioni, organizzazioni o enti che hanno designato il membro da sostituire.

     Le sedute sono valide se partecipa almeno un terzo dei membri ed i pareri sono validi se presi a maggioranza dei presenti, esclusi i membri con voto consultivo.

     Il Comitato regionale:

     - è presieduto dall'Assessore all'Agricoltura o suo delegato senza diritto di voto;

     - viene convocato dal presidente o da almeno 1/3 dei rappresentanti delle unioni;

     - deve esprimere i propri pareri entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta;

     - può articolarsi in settori produttivi prevalentemente omogenei.

     Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario del Dipartimento all'Agricoltura e alle Foreste.

     Le spese afferenti al funzionamento sono a carico della Regione.

     Ai membri del Comitato regionale spetta il gettone di presenza e rimborso spese secondo le modalità previste dalla legge regionale.

 

     Art. 11. (Contributi).

     Per la costituzione e il funzionamento delle associazioni dei produttori agricoli e le relative unioni la Giunta regionale concede contributi secondo le modalità e criteri previsti dagli artt. 10 e 11 del regolamento CEE n. 1360/78 nonché dal regolamento CEE n. 2084/80 e dell'art. 9 della legge n. 674/78.

     I contributi possono essere anticipati fino al 75% dell'importo spettante sulla base dei programmi e del bilancio preventivo.

     La Regione Basilicata provvederà ad iscrivere, su appositi capitoli di bilancio, l'onere derivante dall'attuazione della presente legge e farà fronte con le autorizzazioni di spesa deliberate dal CIPE di cui alla legge 674/78 art. 9 e con fondi che verranno stanziati con successive leggi integrative.

     Alle associazioni dei produttori che abbiano almeno il 50% degli associati operanti nelle zone interne montane o svantaggiate, nonché a quelle operanti nel settore zootecnico di cui alla tabella allegata, in conformità a quanto stabilito dall'art. 18 del regolamento CEE n. 1360/78, vengono concessi aiuti finanziari fino al 4%, 3% e al 2% del valore dei prodotti immessi nel mercato dai soci per il 10, 2° e 3° anno dal riconoscimento. Tali aiuti non possono tuttavia superare l'80%, il 70% e il 60% delle spese ritenute ammissibili per la loro costituzione e funzionamento amministrativo.

     Alle associazioni dei produttori e delle relative unioni riconosciute che attuano programmi di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione, controllo di qualità, riconversione e qualificazione dei prodotti, la Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di cui al precedente art. 10, può concedere contributi fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile.

     Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla legge 674/78, sono estese, altresì, alle associazioni dei produttori e alle relative unioni le provvidenze creditizie e fidejussorie previste per le cooperative e loro consorzi.

 

     Art. 12. (Associazioni preesistenti).

     Le associazioni dei produttori e le relative unioni preesistenti possono ottenere il riconoscimento di idoneità previsto dall'art. 2 della presente legge comprovando di aver adeguato le proprie norme statutarie e la propria organizzazione interna alle finalità connesse all'osservanza delle disposizioni previste nella presente legge.

     In ogni caso le associazioni e le unioni preesistenti non possono accedere alle provvidenze legislative regionali ed ai finanziamenti della presente legge se non provvederanno all'adeguamento dei loro statuti e precisamente:

     - prevedere il voto pro-capite e garantire la presenza delle minoranze negli organi direttivi ed esecutivi;

     - essere aperte a tutti i produttori agricoli e loro cooperative qualora ne facciano esplicita richiesta.

     L'inadempienza di quanto previsto nel comma precedente comporta la sospensione o la revoca del riconoscimento e la conseguente cancellazione o la revoca di eventuali finanziamenti accordati.

 

     Art. 13. (Norme finali).

     Per quanto non previsto nella presente legge si intendono acquisite le norme previste nel regolamento CEE n. 1360 del 19-6-1978 e nella legge n 674 del 20-10-1978 e loro successive modificazioni ed integrazioni.