§ 3.1.5 - L.R. 15 luglio 1974, n. 11.
Interventi in favore dell'Ente di Sviluppo e dell'Ente Irrigazione per facilitare l'esecuzione dei piani FEOGA.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e zootecnia
Data:15/07/1974
Numero:11


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale, al fine di accelerare e facilitare l'esecuzione degli interventi e di assicurare condizioni di convenienza economica nelle zone interessate, in analogia a quanto [...]


§ 3.1.5 - L.R. 15 luglio 1974, n. 11.

Interventi in favore dell'Ente di Sviluppo e dell'Ente Irrigazione per facilitare l'esecuzione dei piani FEOGA.

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale, al fine di accelerare e facilitare l'esecuzione degli interventi e di assicurare condizioni di convenienza economica nelle zone interessate, in analogia a quanto previsto dall'art. 50 del D.L. 26 ottobre 1970, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, autorizza l'Ente di Sviluppo e l'Ente Irrigazione a contrarre i mutui assistiti dal concorso dello Stato, ai sensi dell'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la realizzazione dei progetti ammessi al finanziamento della Sezione Orientamento del Feoga, relativi ad opere pubbliche e collettive riguardanti, in particolare l'irrigazione, la ristrutturazione fondiaria, la viabilità, il miglioramento del pascolo ed altre infrastrutture rurali, accollandosene gli oneri di ammortamento.