§ 2.5.30 - L.R. 28 aprile 2009, n. 11.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14 luglio 2006, n. 11 - Riforma e riordino degli Enti ed Organismi subregionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 consulte, commissioni, comitati
Data:28/04/2009
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Modifiche ed integrazioni all’articolo 18 “Modalità del controllo” della Legge Regionale 14 luglio 2006, n. 11
Art. 2.  Dichiarazione di urgenza e pubblicazione


§ 2.5.30 - L.R. 28 aprile 2009, n. 11.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14 luglio 2006, n. 11 - Riforma e riordino degli Enti ed Organismi subregionali.

(B.U. 2 maggio 2009, n. 22)

 

Art. 1. Modifiche ed integrazioni all’articolo 18 “Modalità del controllo” della Legge Regionale 14 luglio 2006, n. 11

1. Il comma 6 dell’articolo 18 della Legge Regionale 14 luglio 2006, n. 11, è così sostituito:

 

“6. I bilanci di previsione ed i rendiconti dell’Agenzia di Promozione Territoriale (A.P.T.), Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.), Azienda Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.), Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (A.R.D.S.U.), Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.B.), Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano ed Ente Parco Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane sono approvati con legge unitamente al bilancio regionale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione; i relativi assestamenti e variazioni degli Enti sopra menzionati nonché i bilanci di previsione, i rendiconti, gli assestamenti e le variazioni di bilancio delle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale (A.T.E.R.) di Potenza e Matera sono approvati con provvedimenti amministrativi, secondo le modalità e nei termini di seguito prescritti.”

 

2. Al comma 8 dell’articolo 18 della Legge Regionale 14 luglio 2006, n.11, è aggiunto il seguente periodo:

 

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai Presidenti dei Gruppi Consiliari e dai Presidenti delle Commissioni Permanenti e dal Presidente o dal Vice Presidente della Giunta o da un suo rappresentante, in sede di programmazione dei lavori, definisce i periodi di sospensione di attività del Consiglio regionale. In tali circostanze il termine entro il quale il Consiglio deve pronunciarsi è prolungato per la durata del periodo di sospensione dell’attività.

 

     Art. 2. Dichiarazione di urgenza e pubblicazione

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.