§ 2.5.24 - L.R. 7 agosto 2002, n. 30.
Disciplina dei servizi di consulenza del Comitato Regionale di Controllo.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 consulte, commissioni, comitati
Data:07/08/2002
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Servizi di consulenza).
Art. 2.  (Modalità di espletamento dei servizi di consulenza).
Art. 3.  (Pubblicazione).


§ 2.5.24 - L.R. 7 agosto 2002, n. 30. [1]

Disciplina dei servizi di consulenza del Comitato Regionale di Controllo.

(B.U. 7 agosto 2002, n. 52).

 

Art. 1. (Servizi di consulenza).

     1. La Regione Basilicata, nel rispetto dell’articolo 129 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e fino alla entrata in vigore dello Statuto regionale, di cui alla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, articolo 3, espleta servizi di consulenza attraverso il Comitato Regionale di Controllo e le sue Sezioni territoriali, ai quali gli enti locali possono rivolgersi per le finalità e nei modi di cui al successivo articolo 2.

 

     Art. 2. (Modalità di espletamento dei servizi di consulenza).

     1. I Comuni, le Province. le Unioni dei Comuni, le Comunità Montane, i Consorzi a rilevanza non imprenditoriale e gli Istituti di Assistenza e di Beneficenza (IPAB), possono rivolgersi all’Organo di Controllo competente per territorio, per ottenere elementi di valutazione in ordine alla adozione di atti e provvedimenti.

     2. Al fine di ottenere elementi di valutazione gli enti, di cui al precedente comma, inoltrano, in forma scritta, un quesito sottoscritto dal legale rappresentante o da altro soggetto od organo dell’amministrazione competente ad emanare l’atto oggetto del parere, limitato all’adozione di un solo atto o provvedimento e corredato da eventuale documentazione utile ai fini della espressione del parere.

     3. Gli elementi di valutazione, di cui al comma 1, sono resi dalla competente Sezione del Comitato Regionale di Controllo che può richiedere all’ente ulteriore documentazione o chiarimenti sul quesito, anche mediante audizione del richiedente. Rimane esclusa ogni valutazione in merito all’interesse pubblico perseguito e alle scelte discrezionali dell’ente.

     4. La struttura operativa cura il repertorio e l’archivio dell’attività relativa ai servizi di consulenza, anche ai fini della pubblicazione dei casi più significativi e svolge attività di supporto al Comitato di Controllo.

     5. I servizi di consulenza di che trattasi non comportano oneri a carico dei bilanci degli Enti interessati.

 

     Art. 3. (Pubblicazione).

     1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Legge abrogata dall’art. 3 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.