§ 2.5.20 - L.R. 10 aprile 2000, n. 40.
Norme per la tutela del consumatore e dell'utente.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 consulte, commissioni, comitati
Data:10/04/2000
Numero:40


Sommario
Art. 1.  Finalità e obiettivi.
Art. 2.  Comitato regionale dei consumatori e degli utenti.
Art. 3.  Funzionamento del Comitato.
Art. 4.  Funzioni del Comitato.
Art. 5.  Elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale.
Art. 6.  Contributi alle Associazioni.
Art. 7.  Sportello dei consumatori e degli utenti.
Art. 8.  Norma finanziaria.
Art. 9.  Pubblicazione della legge.


§ 2.5.20 - L.R. 10 aprile 2000, n. 40.

Norme per la tutela del consumatore e dell'utente.

(B.U. 15 aprile 2000, n. 27).

 

Art. 1. Finalità e obiettivi.

     1. La Regione Basilicata riconosce il fondamentale ruolo economico e sociale dei cittadini in qualità di consumatori ed utenti di beni e di servizi di godimento individuale e collettivo.

     2. La Regione, in conformità alle normative comunitarie, alla legislazione nazionale e nell'esercizio delle funzioni ad essa trasferite o delegate e nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione e degli articoli 7 e 77 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, persegue, anche attraverso l'adeguata consultazione delle rappresentanze dei consumatori, i seguenti obiettivi:

     a) efficace protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore e dell'utente;

     b) vigilanza e protezione degli interessi economici e giuridici del consumatore e dell'utente;

     c) promozione ed attuazione di una politica di informazione, educazione e formazione del consumatore e dell'utente, al fine di consentirgli autonomi e consapevoli scelte e valutazioni nei rapporti con la produzione e la distribuzione dei beni e dei servizi;

     d) promozione di una politica di collaborazione fra associazioni dei consumatori e degli utenti e pubbliche amministrazioni per una migliore erogazione dei servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza;

     e) promozione e sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico fra consumatori-utenti.

     3. La definizione di "consumatori e utenti" e di "associazioni dei consumatori e degli utenti" è stabilita dall'art. 2 della legge n. 281/98.

 

     Art. 2. Comitato regionale dei consumatori e degli utenti.

     1. La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, si avvale del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato "Comitato".

     2. Scopo del Comitato è realizzare un rapporto diretto fra cittadini ed amministrazioni, al fine di favorire l'attuazione della politica regionale in tema di difesa del consumatore e dell'utente.

     3. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è composto:

     a) dall'Assessore regionale al Commercio che lo presiede;

     b) da un rappresentante di ciascuna delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'art. 5, designato dalle stesse associazioni;

     c) da un rappresentante di ciascuna delle facoltà di Agraria e di Scienza dell'alimentazione dell'Università degli Studi della Basilicata designato dalle medesime facoltà;

     d) da un rappresentante di ciascuna delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Basilicata;

     e) da un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI).

     4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Servizio Commercio, designato dal Presidente del Comitato.

     5. Le designazioni, previa richiesta, devono pervenire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. Funzionamento del Comitato.

     1. Il Comitato è nominato all'inizio di ogni legislatura regionale e rimane in carica fino alla sua ricostituzione. I suoi componenti possono essere riconfermati.

     2. Il Comitato, presente almeno la maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge nel proprio seno, nella prima seduta, il Vice Presidente fra i rappresentanti delle Associazioni dei consumatori e degli utenti.

     3. Il Comitato ha sede presso gli uffici della Giunta regionale.

     4. Il Comitato è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno con cadenza semestrale e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne riceva la richiesta da almeno un quarto dei componenti. Le sedute sono, di regola, pubbliche e sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

     5. Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

     6. Il Comitato può invitare alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute, delle associazioni regionali delle cooperative dei consumatori, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti nonché esperti delle materie trattate.

     7. Il Comitato può costituire gruppi di lavoro per l'analisi dei problemi o la realizzazione di specifiche ricerche.

     8. Ai membri del Comitato, esterni all'amministrazione regionale, è corrisposto un gettone di presenza di L. 100.000 per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute, comprese quelle dell'Ufficio eli Presidenza, e l'eventuale trattamento economico di missione previsto dalle leggi regionali per i dipendenti della Regione appartenenti alla qualifica funzionale più elevata. Ai fini di tale trattamento si ha riguardo alla sede abituale di lavoro.

 

     Art. 4. Funzioni del Comitato.

     1. Al Comitato sono attribuite le seguenti funzioni:

     a) studiare i problemi della tutela dei consumatori e degli utenti e proporre alla Giunta regionale ulteriori indagini, studi e ricerche finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1 della presente legge da effettuare anche avvalendosi della collaborazione di centri ed istituti specializzati nonché delle organizzazioni di volontariato con i quali la Regione stipula apposite convenzioni;

     b) proporre agli organi competenti l'effettuazione di indagini di carattere generale atti a chiarire anche attraverso prove comparative, la composizione dei prodotti, i loro standards qualitativi, il controllo della corretta etichettatura e pubblicità dei prodotti;

     c) esaminare l'andamento generale dei prezzi dei prodotti e delle tariffe dei servizi e formulare proposte alla Giunta regionale di iniziative e progetti per la tutela dei consumatori e degli utenti;

     d) formulare proposte idonee a garantire la salute e la sicurezza dei consumatori e degli utenti ed avanzare segnalazioni alla Regione, alle Aziende Sanitarie Locali e ad eventuali altri enti competenti in materia di tutela igienica nella produzione e distribuzione dei prodotti alimentari le di controllo dell'inquinamento;

     e) proporre alla Giunta regionale la predisposizione e la realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento per insegnanti e studenti d'intesa con le competenti autorità scolastiche;

     f) proporre alla Giunta regionale programmi di informazione da realizzare attraverso i mezzi di comunicazione scritte ed audiovisive ed eventuali pubblicazioni di un bollettino periodico di informazione per i consumatori e gli utenti;

     g) esprimere parere sul programma annuale di attività del centro sportello dei consumatori e degli utenti di cui al successivo articolo 7;

     h) predisporre annualmente la graduatoria dei programmi delle iniziative di sostegno delle Associazioni iscritte all'elenco di cui all'art. 5, ritenute ammissibili dal Comitato stesso;

     i) trasmettere al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

     2. Il Comitato può avvalersi, per le tematiche oggetto della presente legge, della consulenza delle strutture regionali e delle Aziende Sanitarie Locali e richiedere, a queste ultime, analisi chimiche o chimico-fisiche anche in attuazione delle normative regionali e nazionali in materia di tutela igienica degli alimenti e bevande, di controllo dell'inquinamento atmosferico e degli scarichi idrici.

 

     Art. 5. Elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale.

     1. Presso il Dipartimento Attività Produttive - Servizio Commercio è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale.

     2. L'iscrizione nell'elenco è subordinato al possesso, da comprovare con la presentazione di idonea documentazione, dei seguenti requisiti:

     a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;

     b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

     c) numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille della popolazione regionale;

     d) svolgimento di un'attività continuativa nei due anni precedenti e relativa relazione;

     e) presentazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

     f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

     3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.

     4. Il Dipartimento Attività Produttive - Servizio Commercio della Regione provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco e al controllo del mantenimento dei requisiti previsti per l'iscrizione.

     5. La perdita anche solo di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco comporta la cancellazione dallo stesso.

 

     Art. 6. Contributi alle Associazioni.

     1. La Regione può erogare contributi fino al 50% dell'importo dei programmi di spesa alle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'art. 5.

     2. Ai fini della concessione dei contributi regionali le associazioni interessate presentano, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, apposita domanda corredata dai programmi di iniziative da attuare nell'anno successivo e dal relativo preventivo di spesa.

     3. I contributi sono concessi, nei limiti dello stanziamento di bilancio, entro il 30 aprile di ogni anno dalla Giunta regionale in base alla graduatoria predisposta dal Comitato ai sensi della lett. h), comma 1 del precedente art. 4.

     4. I contributi sono liquidati a consuntivo, previa documentazione delle spese effettuate in conformità ai progetti allegati alle domande. La struttura competente può anticipare, ove necessario e previo parere favorevole dell'Ufficio di Presidenza del Comitato, fino ad un massimo del 50% del contributo assegnato.

 

     Art. 7. Sportello dei consumatori e degli utenti.

     1. La Regione favorisce altresì la creazione di un centro unico ed eventuali sue sezioni, denominato sportello dei consumatori e degli utenti, da parte delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 5, che si associno fra loro. A tal fine può concedere contributi, nei limiti dello stanziamento di bilancio, anche per le spese correnti e di gestione.

     2. Il centro ha i seguenti compiti:

     a) informare il consumatore sui meccanismi economici e sulla possibilità e modalità di difesa dei propri interessi singoli o collettivi;

     b) collaborare con le autorità e i rappresentanti del mondo economico e della pubblica amministrazione al fine di tutelare e sostenere gli interessi dei consumatori ed utenti;

     c) effettuare altri eventuali interventi a favore dei consumatori e degli utenti.

     3. Il centro, ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1 presenta alla Regione, entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, il programma di attività che intende svolgere nell'anno successivo. La Regione, sulla base del parere del Comitato, espresso ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. g), concede entro il 30 aprile il contributo annuo nella misura del 60% della spesa ritenuta ammissibile.

     4. I contributi sono liquidati a consuntivo, previa documentazione delle spese sostenute in conformità al programma presentato. La Regione ha facoltà di anticipare, ove necessario, il contributo assegnato in due quote semestrali, subordinatamente alla presentazione e approvazione, da parte del Comitato, del rendiconto delle spese del semestre precedente.

     5. Lo Sportello unico e le sue eventuali sezioni dovranno, rispettivamente, osservare un orario di apertura di tre e di due ore giornaliere dal lunedì al venerdì. L'indicazione dell'orario deve essere affissa e ben visibile davanti all'ingresso dove ha sede lo Sportello e la sua sezione.

 

     Art. 8. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in L. 60.000.000 per l'esercizio finanziario 2000, si provvede con le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000.

     In aumento:

     - Cap. 6571 (di nuova istituzione) così denominato: "Spese per studi e ricerche finalizzate all'attuazione delle iniziative regionali di tutela dei consumatori e degli utenti" L. 15.000.000

     - Cap. 6572 (di nuova istituzione) così denominato: "Spese per il funzionamento del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti e per le attività da esso promosse" L. 15.000.000

     - Cap. 6573 (di nuova istituzione) così denominato: "Spese per il funzionamento del centro sportello unico dei consumatori e degli utenti e per l'attuazione dei programmi delle associazioni regionali dei consumatori e degli utenti" L. 30.000.000

     In diminuzione:

     - Cap. 7465 "Fondo globale per provvedimenti in corso" (spese correnti) L. 60.000.000

     2. Le leggi di bilancio per gli esercizi 2001 e seguenti determineranno l'entità degli oneri da stanziare sui rispettivi bilanci.

 

     Art. 9. Pubblicazione della legge.

     1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.