§ 2.3.14 - L.R. 29 marzo 1994, n. 19.
Norme per l'attuazione dei Consorzi obbligatori di cui al comma 7° dell'art. 25 della Legge 8-6-1990 n. 142.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:29/03/1994
Numero:19


Sommario
Art. 1.      I Comuni e le Province sono obbligati, ai sensi dell'art. 25 comma 7 della L. 142/90, a costituire consorzi per l'esercizio di funzioni e servizi.
Art. 2.      I Consorzi di cui all'art. 1 si configurano quali enti strumentali dell'Ente locale, dotati di personalità giuridica, di autonomia statutaria, imprenditoriale e gestionale.
Art. 3.      I Consigli degli Enti che devono consorziarsi approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione unitamente allo statuto del consorzio.
Art. 4.      La convenzione dovrà prevedere: la durata, i fini, le forme di consultazione e le rispettive quote di partecipazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e [...]
Art. 5.      Lo Statuto dovrà prevedere fra l'altro:
Art. 6.      Gli organi del Consorzio sono:
Art. 7.      L'Assemblea generale è costituita dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato.
Art. 8.      All'atto del suo insediamento che deve aver luogo nei 15 giorni successivi alla data di costituzione, proclamata dal Sindaco del Comune o dal Presidente con la maggiore quota di partecipazione [...]
Art. 9.      Il voto di ciascun componente l'assemblea è commisurato alla quota di partecipazione fissata dalla Convenzione e dallo Statuto.
Art. 10.      Ogni Ente associato deve trasmettere all'Assemblea del Consorzio, entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta, che deve essere fatta entro 10 giorni dall'insediamento della stessa, con [...]
Art. 11.      L'Amministratore Unico dura in carica 5 anni, alla sua sostituzione, per decadenza, dimissioni o per altre cause provvede l'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 10.
Art. 12.      L'Assemblea elegge l'Amministratore Unico, mediante votazione segreta ed a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione di ciascun ente consorziato.
Art. 13.      I Componenti del Collegio dei revisori dei conti, nel numero fissato dallo Statuto e secondo i requisiti fissati dall'art. 57 della L. 142/90, è eletto dall'Assemblea e durano in carica tre [...]
Art. 14.      Al Segretario compete la responsabilità gestionale del Consorzio e si applicano le norme contenute nei comma 3 e 4 dell'art. 52 della L. 8-6-90, n. 142.
Art. 15.      Al funzionamento del Consorzio, si provvederà in fase di prima attuazione mediante distacco di personale da parte degli Enti consorziati.
Art. 16.      Ai Consorzi di applicano, per quanto compatibili, le disposizioni della Legge Regionale concernente la nuova disciplina delle funzioni di controllo sugli atti degli Enti Locali, nonché le norme [...]
Art. 17.      La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


§ 2.3.14 - L.R. 29 marzo 1994, n. 19.

Norme per l'attuazione dei Consorzi obbligatori di cui al comma 7° dell'art. 25 della Legge 8-6-1990 n. 142.

 

Art. 1.

     I Comuni e le Province sono obbligati, ai sensi dell'art. 25 comma 7 della L. 142/90, a costituire consorzi per l'esercizio di funzioni e servizi.

 

     Art. 2.

     I Consorzi di cui all'art. 1 si configurano quali enti strumentali dell'Ente locale, dotati di personalità giuridica, di autonomia statutaria, imprenditoriale e gestionale.

     I Consorzi volontari, nel rispetto dei principi e procedure fissati dall'art. 25 della L. n. 142/90, e dall'art. 6 del 30-6-1993, n. 212, sono disciplinati esclusivamente dalle norme statutarie, le quali possono richiamarsi alla presente normativa.

 

     Art. 3.

     I Consigli degli Enti che devono consorziarsi approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione unitamente allo statuto del consorzio.

     La mancata sottoscrizione della convenzione da parte degli enti obbligati comporta l'attivazione della procedura prevista dall'art. 48 della L. 8-6-90. n. 142.

 

     Art. 4.

     La convenzione dovrà prevedere: la durata, i fini, le forme di consultazione e le rispettive quote di partecipazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, nonché la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.

 

     Art. 5.

     Lo Statuto dovrà prevedere fra l'altro:

     a) la sede e la denominazione del Consorzio;

     b) la ripartizione delle attribuzioni fra l'Assemblea, l'Amministratore unico ed il Segretario;

     c) le modalità di sostituzione dell'Amministratore unico nei casi di assenza e di impedimento dello stesso;

     d) il numero dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

     e) le modalità di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli albi pretori degli Enti consorziati.

 

     Art. 6.

     Gli organi del Consorzio sono:

     a) l'Assemblea;

     b) l'Amministratore unico;

     c) Collegio dei Revisori dei Conti.

 

     Art. 7.

     L'Assemblea generale è costituita dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato.

     Nell'ipotesi in cui il Sindaco o il Presidente della Provincia optino per un delegato, quest'ultimo decade dall'incarico qualora si verifichi la cessazione della carica del Sindaco o del Presidente che ha conferito la delega.

 

     Art. 8.

     All'atto del suo insediamento che deve aver luogo nei 15 giorni successivi alla data di costituzione, proclamata dal Sindaco del Comune o dal Presidente con la maggiore quota di partecipazione al Consorzio, con provvedimento da notificarsi a tutti gli enti consorziati, l'Assemblea generale dà atto della regolarità della sua composizione, e quindi, procede agli adempimenti per la nomina dell'Amministratore Unico di cui al successivo art. 10.

 

     Art. 9.

     Il voto di ciascun componente l'assemblea è commisurato alla quota di partecipazione fissata dalla Convenzione e dallo Statuto.

     Nei casi in cui l'assemblea dovrà procedere mediante votazione segreta, lo Statuto dovrà prevedere modalità di esercizio del diritto tali da garantire la segretezza pur nel rispetto della partecipazione per quote differenti.

 

     Art. 10.

     Ogni Ente associato deve trasmettere all'Assemblea del Consorzio, entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta, che deve essere fatta entro 10 giorni dall'insediamento della stessa, con deliberazione consiliare resa esecutiva, un elenco di cinque cittadini residenti con esperienze e professionalità adeguate alla gestione del servizio o dei servizi cui il Consorzio è preposto.

     Non possono essere designati coloro che rivestono la carica di consigliere comunale provinciale o regionale o che l'abbiano rivestita nel corso degli ultimi cinque anni e coloro che non posseggono i requisiti per essere eletti alle suddette cariche.

     Qualora uno degli enti associati non provvede nei suddetti termini alla designazione, i nominativi dei cittadini residenti saranno indicati dal Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 11.

     L'Amministratore Unico dura in carica 5 anni, alla sua sostituzione, per decadenza, dimissioni o per altre cause provvede l'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 10.

     In tal caso l'elenco dei cittadini residenti, che deve essere trasmesso dai Comuni consorziati, è limitato a due nomi.

 

     Art. 12.

     L'Assemblea elegge l'Amministratore Unico, mediante votazione segreta ed a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione di ciascun ente consorziato.

     L'Amministratore Unico è il legale rappresentante del Consorzio, convoca e presiede l'Assemblea generale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici nonché alla esecuzione degli atti.

 

     Art. 13.

     I Componenti del Collegio dei revisori dei conti, nel numero fissato dallo Statuto e secondo i requisiti fissati dall'art. 57 della L. 142/90, è eletto dall'Assemblea e durano in carica tre anni, non sono revocabili salvo inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.

 

     Art. 14.

     Al Segretario compete la responsabilità gestionale del Consorzio e si applicano le norme contenute nei comma 3 e 4 dell'art. 52 della L. 8-6-90, n. 142.

     Al Segretario ed ai Dirigenti del Consorzio si applicano, altresì, le norme contenute nell'art. 53.

 

     Art. 15.

     Al funzionamento del Consorzio, si provvederà in fase di prima attuazione mediante distacco di personale da parte degli Enti consorziati.

     In materia di ordinamento degli uffici e del personale i Consorzi attuano i principi e le norme contenuti nell'art. 51 della L. 8-6-90, n. 142.

 

     Art. 16.

     Ai Consorzi di applicano, per quanto compatibili, le disposizioni della Legge Regionale concernente la nuova disciplina delle funzioni di controllo sugli atti degli Enti Locali, nonché le norme sul controllo degli organi e degli atti previsti dagli artt. 39 e seguenti della L. 8-6-90, n. 142.

 

     Art. 17.

     La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.