§ 2.2.23 - L.R. 13 aprile 1995, n. 44.
Contributi in conto interessi in favore dei Comuni per spese di investimento.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:13/04/1995
Numero:44


Sommario
Art. 1.      Per la realizzazione delle opere comprese nei programmi di investimento dei Comuni, compatibili con il programma regionale di sviluppo, la Regione può concedere contributi in conto interessi [...]
Art. 2.      I Comuni trasmettono al Presidente della Giunta Regionale - Dipartimento Assetto del Territorio - entro il 31 ottobre le richieste di contributo corredate delle deliberazioni ai autorizzazione [...]
Art. 3.      Il contributo è fissato nella misura del 5% della spesa riconosciuta fino all'ammontare massimo di 1 miliardo, costante per tutta la durata di ammortamento del mutuo, ed è erogato direttamente [...]
Art. 4.      I contributi di cui all'art. 1 sono erogati per opere stradali, con preferenza delle opere di manutenzione straordinaria, per i completamento, il rinnovamento e la manutenzione straordinaria di [...]
Art. 5.      Per le finalità della presente legge è autorizzato un limite di impegno complessivo di L. 1.500.000.000 così ripartito:
Art. 6.      La copertura finanziaria dell'onere di L. 1.500.000.000 derivante dalla presente legge è assicurata con le disponibilità esistenti sul Cap. 7451 - Fondo globale per provvedimento in corso - [...]
Art. 7.      La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.2.23 - L.R. 13 aprile 1995, n. 44.

Contributi in conto interessi in favore dei Comuni per spese di investimento.

 

Art. 1.

     Per la realizzazione delle opere comprese nei programmi di investimento dei Comuni, compatibili con il programma regionale di sviluppo, la Regione può concedere contributi in conto interessi nell'ammortamento dei mutui contratti dai predetti Enti per opere stradali, opere igieniche, edilizia scolastica ed impianti sportivi.

 

     Art. 2.

     I Comuni trasmettono al Presidente della Giunta Regionale - Dipartimento Assetto del Territorio - entro il 31 ottobre le richieste di contributo corredate delle deliberazioni ai autorizzazione al mutuo, di approvazione del progetto, nonché dell'assenso di massima, ove sia acquisito, dell'Istituto erogatore del finanziamento.

 

     Art. 3.

     Il contributo è fissato nella misura del 5% della spesa riconosciuta fino all'ammontare massimo di 1 miliardo, costante per tutta la durata di ammortamento del mutuo, ed è erogato direttamente al Comune, a partire dall'anno in cui inizia l'ammortamento, sulla base di relativa certificazione sottoscritta dal segretario comunale e dal responsabile dell'Ufficio finanziario del Comune ove esista.

 

     Art. 4.

     I contributi di cui all'art. 1 sono erogati per opere stradali, con preferenza delle opere di manutenzione straordinaria, per i completamento, il rinnovamento e la manutenzione straordinaria di acquedotti e fognature, per la costruzione, la ristrutturazione e il completamento di edifici scolastici, nonché per la costruzione ed il completamento di impianti sportivi.

 

     Art. 5.

     Per le finalità della presente legge è autorizzato un limite di impegno complessivo di L. 1.500.000.000 così ripartito:

 

 

-   Cap. 6781 (di nuova istituzione) -            L. 450 milioni

     Concorso negli interessi dei mutui

     contratti dai Comuni per acquedotti e

     fognature

-   Cap. 7011 (di nuova istituzione) -            L. 450 milioni

     Concorso negli interessi dei mutui

     contratti dai Comuni per opere

     stradali

-   Cap. 1421 (così modificato) -                 L. 300 milioni

     Concorso negli interessi dei mutui

     contratti dai Comuni per opere di

     edilizia scolastica

-   Cap. 5911 (di nuova istituzione) -            L. 300 milioni

     Concorso negli interessi dei mutui

     contratti dai Comuni per opere

     sportive

 

 

     Art. 6.

     La copertura finanziaria dell'onere di L. 1.500.000.000 derivante dalla presente legge è assicurata con le disponibilità esistenti sul Cap. 7451 - Fondo globale per provvedimento in corso - Spese correnti del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

 

     Art. 7.

     La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.