§ 2.1.91 – L.R. 16 novembre 2005, n. 29.
L.R. 5 aprile 2000, n. 32 – Modifica.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:16/11/2005
Numero:29


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di consentire la revisione ed il riordino degli Enti ed Organismi cui afferiscono le nomine e designazioni di competenza regionale ex L.R. n. 32/2000, e con la precipua finalità del [...]
Art. 2.      Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, il termine ultimo di cui all’articolo 8 della L.R. n. 32/2000 per l’effettuazione delle nomine e designazioni di competenza regionale, è [...]
Art. 3.      Durante il decorso del su indicato termine di 240 giorni gli organi di cui all’art. 8 della L.R. 32/2000 restano in carica e sono autorizzati ad adottare tutti gli atti di competenza.
Art. 4. 
Art. 5.      Il differimento del termine di cui alla presente legge non si applica alle nomine e designazioni dei Revisori dei Conti e dei Collegi Sindacali di cui all’art.7 della L.R. 32/2000.
Art. 6.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.1.91 – L.R. 16 novembre 2005, n. 29.

L.R. 5 aprile 2000, n. 32 – Modifica.

(B.U. 17 novembre 2005, n. 73).

 

Art. 1.

     1. Al fine di consentire la revisione ed il riordino degli Enti ed Organismi cui afferiscono le nomine e designazioni di competenza regionale ex L.R. n. 32/2000, e con la precipua finalità del contenimento e razionalizzazione della spesa, la Giunta Regionale, nel temine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, presenta al Consiglio Regionale proposte di legge dirette a:

     a) ridurre, ove possibile, il numero e rideterminare il costo complessivo degli Enti ed Organismi suddetti;

     b) rivedere l’impianto ordinatorio della vigente disciplina delle nomine nell’ottica della semplificazione delle procedure;

     c) ridefinire, ove necessario, le relazioni funzionali tra gli organi di indirizzo degli Enti ed i livelli di gestione dei medesimi, introducendo elementi di collegialità e pluralismo.

     2. Il Consiglio Regionale adotta i conseguenziali provvedimenti entro i successivi 150 giorni.

 

     Art. 2.

     Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, il termine ultimo di cui all’articolo 8 della L.R. n. 32/2000 per l’effettuazione delle nomine e designazioni di competenza regionale, è differito di non oltre 240 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

 

     Art. 3.

     Durante il decorso del su indicato termine di 240 giorni gli organi di cui all’art. 8 della L.R. 32/2000 restano in carica e sono autorizzati ad adottare tutti gli atti di competenza.

 

     Art. 4. [1]

     Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge sono pubblicati gli avvisi per la presentazione delle candidature di cui alla Legge Regionale n . 32/2000. Sono fatte salve le candidature già presentate, se ed in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

 

     Art. 5.

     Il differimento del termine di cui alla presente legge non si applica alle nomine e designazioni dei Revisori dei Conti e dei Collegi Sindacali di cui all’art.7 della L.R. 32/2000.

 

     Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo così sostituito dall’art. 22 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.