§ 2.1.64 – L.R. 13 aprile 1995, n. 48.
Spesa per il funzionamento della Commissione Tecnico-Consultiva - Art. 13 L.R. 6-6-1986, n. 9.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:13/04/1995
Numero:48


Sommario
Art. 1.      Ai componenti ed al Segretario della Commissione Tecnico-Consultiva prevista dall'art. 13 - L.R. 6-6-86 n. 9 formalmente costituita e nominati dalla Giunta Regionale, viene corrisposto un [...]
Art. 2.      L'importo del gettone di cui all'articolo 1 viene rideterminato in rapporto all'indice ISTAT della inflazione, con cadenza biennale e con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo al [...]
Art. 3.      La Commissione Tecnico-Consultiva stabilisce il calendario delle sedute che devono essere tenute per non più di otto volte al mese ed in giorni diversi
Art. 4.      Le riunioni hanno luogo non più di due volte la settimana in giorni prefissati, a orario stabilito, nei locali della Segreteria della Giunta e al di fuori del normale orario di Ufficio
Art. 5.      L'ordine del giorno con l'elenco degli argomenti da trattare è inviato, almeno 24 ore prima, a ciascun componente
Art. 6.      L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile presumibilmente in lire venti milioni per l'anno 1995 farà carico al cap. 550 del bilancio corrente ed allo [...]
Art. 7.      La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata


§ 2.1.64 – L.R. 13 aprile 1995, n. 48. [1]

Spesa per il funzionamento della Commissione Tecnico-Consultiva - Art. 13 L.R. 6-6-1986, n. 9.

(B.U. 19 aprile 1995, n. 28).

 

Art. 1.

     Ai componenti ed al Segretario della Commissione Tecnico-Consultiva prevista dall'art. 13 - L.R. 6-6-86 n. 9 formalmente costituita e nominati dalla Giunta Regionale, viene corrisposto un gettone di presenza nella misura di lire centomila per ciascuna giornata di partecipazione alle relative sedute.

     E' corrisposto, inoltre, ove spetti, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese nei termini e con le modalità previste dalla L.R. 4-6- 79, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 2.

     L'importo del gettone di cui all'articolo 1 viene rideterminato in rapporto all'indice ISTAT della inflazione, con cadenza biennale e con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo al compiuto biennio ad iniziare dal 1995.

 

     Art. 3.

     La Commissione Tecnico-Consultiva stabilisce il calendario delle sedute che devono essere tenute per non più di otto volte al mese ed in giorni diversi.

 

     Art. 4.

     Le riunioni hanno luogo non più di due volte la settimana in giorni prefissati, a orario stabilito, nei locali della Segreteria della Giunta e al di fuori del normale orario di Ufficio.

 

     Art. 5.

     L'ordine del giorno con l'elenco degli argomenti da trattare è inviato, almeno 24 ore prima, a ciascun componente.

 

     Art. 6.

     L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile presumibilmente in lire venti milioni per l'anno 1995 farà carico al cap. 550 del bilancio corrente ed allo stesso corrispondente capitolo dei bilanci successivi.

 

     Art. 7.

     La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Legge abrogata dall’art. 21 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.