§ 6.1.165 - L.R. 16 marzo 2007, n. 4.
Misure finanziare urgenti per il piano di risanamento del sistema sanitario regionale di cui all’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:16/03/2007
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Misure finanziarie urgenti per il piano di risanamento del sistema sanitario regionale.
Art. 2.  Entrata in vigore.


§ 6.1.165 - L.R. 16 marzo 2007, n. 4.

Misure finanziare urgenti per il piano di risanamento del sistema sanitario regionale di cui all’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005).

(B.U. 21 marzo 2007, n. 17).

 

Art. 1. Misure finanziarie urgenti per il piano di risanamento del sistema sanitario regionale.

     1. Il gettito fiscale derivante dalle misure di cui all'articolo l, commi da 6 a 8 della L.R. 12 dicembre 2006, n. 44 (Determinazione delle aliquote Irap e addizionale regionale Irpef e misure per il risanamento del sistema sanitario regionale), è interamente destinato al settore sanitario a decorrere dall'anno 2006. Le risorse sono iscritte annualmente sul capitolo 81520 denominato “Oneri per il piano di rientro del settore sanitario” - U.P.B. 12.01.001.

     2. Per l’esercizio 2007 il pareggio di bilancio della Regione Abruzzo, è assicurato mediante l’attuazione di un piano straordinario di dismissioni di immobili appartenenti al patrimonio della Regione Abruzzo e delle Aziende sanitarie locali regionali. A tal fine la Giunta regionale approva entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge l’elenco dei beni da dismettere con le procedure previste dalle vigenti normative, ivi comprese procedure di finanza strutturata.

     3. Il piano di cui al comma 2 ricomprende beni per un valore stimato non inferiore a € 101.000.000,00.

     4. Al bilancio di previsione per l'anno 2007 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

     a) U.P.B. 04.01.001 - Capitolo 41011 ridenominato “Proventi da alienazioni del patrimonio immobiliare delle Asl regionali finalizzati alla copertura dei debiti a lungo termine” in aumento di € 101.000.000,00 [1];

     b) U.P.B. 12.01.001 - Capitolo 81520 in aumento di € 101.000.000,00

     5. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo nell’importo di € 136.000.000,00 e comunque non inferiore al gettito derivante dalle misure di cui all’art. 1, commi da 6 a 8 della L.R. 12 dicembre 2006, n. 44 (Determinazione delle aliquote Irap e addizionale regionale Irpef e misure per il risanamento del sistema sanitario regionale).

     5 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con provvedimento amministrativo le variazioni al bilancio di previsione ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”, per destinare le entrate contabilizzate sul capitolo di entrata 04.01.001 – 41011 al capitolo di spesa 12.01.001 – 81520 [2].

 

     Art. 2. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Lettera così modificata dall'art. 23 della L.R. 10 agosto 2010, n. 38.

[2] Comma inserito dall'art. 23 della L.R. 10 agosto 2010, n. 38.