§ 6.1.109 - L.R. 26 novembre 2002, n. 25.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 7/2002 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002/2004 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:26/11/2002
Numero:25


Sommario
Art. 1.      1. La tabella “C” di cui all’art.1, comma 3, della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 concernente “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002 – 2004 della [...]
Art. 2.      1. Al fine di assicurare la copertura finanziaria degli oneri di cui alla Tabella “E”, allegata alla L.R. 7/2002, sono apportate al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 le [...]
Art. 3.      1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione dell’esercizio in corso sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa
Art. 4.      1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 sono apportate le seguenti variazioni in soli termini di cassa
Art. 5.      1. All’art. 34, 2° comma, le parole “della presente legge” sono sostituite dai seguenti periodi
Art. 6.      1. Nell’elenco di cui all’art. 37, comma 1, L.R. 7/2002 la voce: “Confederazione Associazioni Abruzzesi nel Mondo” è sostituita dalla voce: “Associazione città in musica” di Pescara per Euro [...]
Art. 7.      1.
Art. 8.      1. Nello schema di bilancio per l’esercizio 2002, nello stato di previsione della spesa, i capitoli inseriti nell’Unità Previsionale di Base (U.P.B.) n. 002, funzione obiettivo 13, Tit. 1, sono [...]
Art. 9.      1. Il comma 13 dell’art. 16, della L.R. 7/2002 è così modificato
Art. 10.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo


§ 6.1.109 - L.R. 26 novembre 2002, n. 25.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 7/2002 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002/2004 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2002).

(B.U. n. 28 del 29 novembre 2002).

 

Art. 1.

     1. La tabella “C” di cui all’art.1, comma 3, della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 concernente “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002 – 2004 della Regione Abruzzo (legge finanziaria 2002) è così modificata:

     (Omissis).

     2. L’art. 12 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 concernente: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002 – 2004 della Regione Abruzzo (legge finanziaria 2002), è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. Al fine di assicurare la copertura finanziaria degli oneri di cui alla Tabella “E”, allegata alla L.R. 7/2002, sono apportate al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 le seguenti variazioni:

 

U.P.B.

CAP.

Denominazione

Importo

 

 

 

Competenza

Cassa

04.02.001

152368

Contributi ai Comuni per opere ed interventi di interesse regionale per l’anno 2001

1.000.000,00

1.000.000,00

in diminuzione

15.02.001

324000

Fondo speciale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale

4.168.000,00

4.168.000,00

in diminuzione

02.02.010

12500

Coofinaziamento regionale progetti comunitari

947.000,00

-

in diminuzione

04.02.001

152300

Contributi ai piccoli Comuni per interventi infrastrutturali nell’anno 2001

6.115.000,00

5.168.000,00

in aumento

 

     2. La tabella “A” di cui all’art.1, comma 1, della L.R. 7/2002 è, pertanto, così modificata:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione dell’esercizio in corso sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

 

U.P.B.

Cap.

Denominazione

Importo

15.02.001

324000

Fondo speciale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale

1.032.000,00

in diminuzione

14.02.001

122342

Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali

1.032.000,00

in aumento

 

     2. La Tabella di cui all’art. 11 della L.R. 8/2002 è, pertanto, modificata nel modo che segue:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 sono apportate le seguenti variazioni in soli termini di cassa:

 

U.P.B

Cap.

Denominazione

Importo

02.01.005

11202

Trattamento economico del personale

7.000.000,00

02.01.005

11212

Irap a carico della Giunta su competenze varie al personale

500.000,00

02.01.005

11301

Indennità di buonuscita ai dipendenti cessati dal servizio

500.000,00

 

 

 

In diminuzione

15.01.002

321910

Fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti

8.000.000,00

in aumento

 

     Art. 5.

     1. All’art. 34, 2° comma, le parole “della presente legge” sono sostituite dai seguenti periodi:

     (Omissis).

     2. Entro 120 giorni la Giunta regionale approva il regolamento di attuazione, disciplinando criteri e modalità di erogazione delle risorse, contenuti e documentazioni da allegare alle domande nonché parametri di riferimento per la realizzazione del programma di cui al comma 1).

     3. Alla lettera C dell’art. 9 L.R. 18 maggio 2000, n. 96, dopo la parola “edifici” è inserita la seguente frase:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     1. Nell’elenco di cui all’art. 37, comma 1, L.R. 7/2002 la voce: “Confederazione Associazioni Abruzzesi nel Mondo” è sostituita dalla voce: “Associazione città in musica” di Pescara per Euro 6.000,00, quanto al restante importo dalla voce “Roseto Basket”.

     2. All’elenco di cui alla tab. D L.R. 49 – Legge Finanziaria (n.7/2002) la voce “Associazione Centro Studi Alcide De Gasperi” – Teramo è sostituita:

     (Omissis).

     3. Nell’elenco di cui alla tab.E L.R. 56 – Legge Finanziaria (n.7/2002) la voce “Consorzio Industriale Corropoli” è sostituita dalla voce

     (omissis).

 

     Art. 7.

     1. [Il termine del 30 ottobre di cui al comma 6 dell’art. 21 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è prorogato al termine del 30 novembre;  il termine “30 novembre” di cui al comma 8 dell’art. 33 L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è prorogato al termine del 15 dicembre] [1].

     2. All’art 8 L.R. 9 maggio 2001, n. 18 è aggiunto il seguente comma 10:

     (Omissis).

 

     Art. 8.

     1. Nello schema di bilancio per l’esercizio 2002, nello stato di previsione della spesa, i capitoli inseriti nell’Unità Previsionale di Base (U.P.B.) n. 002, funzione obiettivo 13, Tit. 1, sono trasferiti nella nuova U.P.B. n. 008, F.O. 1, Tit.1, denominata “Interventi in favore degli abruzzesi nel mondo”. Nella stessa U.P.B. è inserito il capitolo 11437.

     2. Nello schema di bilancio per l’esercizio 2002, lo stanziamento del capitolo 22425 inserito nell’U.P.B n. 001, funzione obiettivo 13, Tit. 2, dello stato di previsione della spesa, è incrementato, per competenza e per cassa, di 51.646,00 Euro.

     Al maggior onere si fa fronte con la riduzione, di pari importo, dello stanziamento del capitolo 242421 inserito nella U.P.B. n. 002, F.O. 9, Tit. 2.

 

     Art. 9.

     1. Il comma 13 dell’art. 16, della L.R. 7/2002 è così modificato:

     le parole “alla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

 

     Art. 10.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Comma abrogato dall’art. 183 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.