| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Abruzzo | 
| Materia: | 5. servizi sociali | 
| Capitolo: | 5.5 sport e tempo libero | 
| Data: | 26/07/1997 | 
| Numero: | 74 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Le disposizioni di cui al 2° comma dell'art. 1 della Legge regionale 14.11.1979, n. 55 si estendono agli uffici di segreteria del Presidente del Consiglio regionale. | 
| Art. 2. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sul Cap. 011201 del bilancio per l'esercizio finanziario per l'anno 1997 che presenta la necessaria capienza. | 
§ 5.5.32 - L.R. 26 luglio 1997, n. 74. [1]
Norme integrative alla L.R. 28.12.1997, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni.
(B.U. n. 14 dell'8 agosto 1997).
Le disposizioni di cui al 2° comma dell'art. 1 della Legge regionale 14.11.1979, n. 55 si estendono agli uffici di segreteria del Presidente del Consiglio regionale.
     Le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8 della 
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sul Cap. 011201 del bilancio per l'esercizio finanziario per l'anno 1997 che presenta la necessaria capienza.
[1] Abrogata dall'art. 12 della