§ 5.4.207 - L.R. 27 ottobre 1999, n. 94.
Contributo in favore dell'Unione Nazionale Mutilati per Servizio, sezione di Chieti per il completamento del Parco della Rimembranza.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 beni e attività culturali
Data:27/10/1999
Numero:94


Sommario
Art. 1.      La Regione Abruzzo riconosce, conformemente ai propri fini statutari, di rilevante interesse civile, culturale e sociale, il completamento del Parco della Rimembranza con annesso monumento [...]
Art. 2.      Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo, la Regione Abruzzo concorre finanziariamente con l'Unione mutilati - sezione di Chieti - con un contributo di £. 40.000.000 [...]
Art. 3.      La Giunta regionale dispone la concessione del contributo previsto dalla presente legge e ne autorizza la liquidazione, previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute ai sensi della [...]
Art. 4.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1999 in £. 40.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa, nello [...]
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 5.4.207 - L.R. 27 ottobre 1999, n. 94.

Contributo in favore dell'Unione Nazionale Mutilati per Servizio, sezione di Chieti per il completamento del Parco della Rimembranza.

(B.U. n. 42 del 3 novembre 1999).

 

Art. 1.

     La Regione Abruzzo riconosce, conformemente ai propri fini statutari, di rilevante interesse civile, culturale e sociale, il completamento del Parco della Rimembranza con annesso monumento nazionale e sacrario, che l'UNMS vuole realizzare a Chieti.

 

     Art. 2.

     Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo, la Regione Abruzzo concorre finanziariamente con l'Unione mutilati - sezione di Chieti - con un contributo di £. 40.000.000 (quarantamilioni) per la realizzazione del completamento del progetto.

 

     Art. 3.

     La Giunta regionale dispone la concessione del contributo previsto dalla presente legge e ne autorizza la liquidazione, previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute ai sensi della L.R. 22/86.

 

     Art. 4.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1999 in £. 40.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio medesimo:

     Cap. 324000: Fondo globale per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi per spese in conto capitale

     - in diminuzione £. 40.000.000

     Cap. 62438 di nuova istituzione ed iscrizione nel Sett. 6, Tit. 2, Ctg. 4, denominato: Contributo in favore dell'Unione Nazionale Mutilati per servizio per il completamento del Parco della Rimembranza

     - in aumento £. 40.000.000

     La partita n. 1 dell'elenco n. 4 è corrispondentemente ridotta.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.