§ 5.2.103 - L.R. 10 dicembre 1996, n. 128.
Contributi, per l'anno 1996, ai Comitati Provinciali dell'Associazione Nazionale Famiglie dei caduti e dispersi in guerra e dell'Associazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:10/12/1996
Numero:128


Sommario
Art. 1.      La Regione Abruzzo concede, per l'anno 1996, un contributo di lire 120.000.000 (centoventimilioni) ai Comitati Provinciali dell'Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra e [...]
Art. 2.      I Comitati provinciali delle associazioni di cui al precedente art. 1 presentano al I Dipartimento - Servizio Bilancio - della Giunta Regionale, entro il 31 marzo 1997, il rendiconto delle spese [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1996 in lire 120.000.000, si provvede mediante utilizzazione di quota parte della partita n. 22, dell'elenco n. 3 [...]
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 5.2.103 - L.R. 10 dicembre 1996, n. 128.

Contributi, per l'anno 1996, ai Comitati Provinciali dell'Associazione Nazionale Famiglie dei caduti e dispersi in guerra e dell'Associazione Nazionale vittime civili di guerra.

(B.U. n. 23 del 20 dicembre 1996).

 

Art. 1.

     La Regione Abruzzo concede, per l'anno 1996, un contributo di lire 120.000.000 (centoventimilioni) ai Comitati Provinciali dell'Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra e dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, operanti nel proprio territorio, per gli scopi previsti dallo Statuto delle Associazioni stesse, da ripartirsi in parti uguali fra i Comitati Provinciali. Alla ripartizione, assegnazione e liquidazione provvede il Settore Affari della Presidenza della Giunta Regionale.

 

     Art. 2.

     I Comitati provinciali delle associazioni di cui al precedente art. 1 presentano al I Dipartimento - Servizio Bilancio - della Giunta Regionale, entro il 31 marzo 1997, il rendiconto delle spese sostenute con il contributo assegnato, corredato della documentazione prevista dalla L.R. 27 giugno 1986, n. 22.

     La mancata presentazione della rendicontazione nei tempi prescritti, come pure l'irregolare destinazione delle somme, comportano la revoca e la conseguente restituzione del contributo concesso.

 

     Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1996 in lire 120.000.000, si provvede mediante utilizzazione di quota parte della partita n. 22, dell'elenco n. 3 allegato al bilancio per l'esercizio in corso.

     Nello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio finanziario 1996 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

     (Omissis).

     La partita n. 22 dell'elenco n. 3 è conseguentemente ridotta in lire 120.000.000.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.