§ 29.4.29 – L. 26 gennaio 1999, n. 23.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.4 cooperazione scientifica e tecnologica
Data:26/01/1999
Numero:23


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica [...]
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo [...]
Art. 3.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 646 milioni per l'anno 1998, in lire 633 milioni per l'anno 1999 ed in lire 646 milioni [...]
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 29.4.29 – L. 26 gennaio 1999, n. 23.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale d'Etiopia, fatto a Roma l'8 aprile 1997.

(G.U. 11 febbraio 1999, n. 34).

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale d'Etiopia, fatto a Roma l'8 aprile 1997.

 

          Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'accordo stesso.

 

          Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 646 milioni per l'anno 1998, in lire 633 milioni per l'anno 1999 ed in lire 646 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.