§ 29.3.46 – D.L. 16 aprile 2002, n. 64.
Disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.3 cooperazione militare
Data:16/04/2002
Numero:64


Sommario
Art. 1.  Termini relativi alla partecipazione militare italiana a operazioni internazionali.
Art. 2.  Trattamento economico.
Art. 3.  Disposizioni in materia contabile.
Art. 4.  Compagnia di fanteria rumena.
Art. 5.  Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi.
Art. 6.  Cessione di materiali.
Art. 7.  Forze di completamento per l'Arma dei carabinieri.
Art. 8.  Disposizioni relative ai volontari in ferma delle Forze armate.
Art. 9.  Disposizioni di convalida.
Art. 10.  Copertura finanziaria.
Art. 11.  Entrata in vigore.


§ 29.3.46 – D.L. 16 aprile 2002, n. 64. [1]

Disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali.

(G.U. 18 aprile 2002, n. 91).

 

     Art. 1. Termini relativi alla partecipazione militare italiana a operazioni internazionali.

     1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea è differito al 31 dicembre 2002. Alla stessa data è differito il termine per la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui al medesimo articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 451 del 2001.

     2. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo alla partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia, è differito al 31 dicembre 2002.

     3. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo alla partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom" nell'ambito degli impegni militari attualmente assunti, è differito al 31 dicembre 2002 [2].

     4. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo all'intervento internazionale denominato "International Security Assistance Force" (I.S.A.F.), è differito al 31 dicembre 2002 [3].

     5. Il termine previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, è differito al 31 dicembre 2002.

     6 . Il termine previsto dall'articolo 14-bis del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia (EUMM), è differito al 31 dicembre 2002.

     7. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

 

          Art. 2. Trattamento economico.

     1. L'indennità di missione prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è corrisposta in euro sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1° dicembre 2001 al 28 febbraio 2002.

     2. Il trattamento economico aggiuntivo previsto dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è corrisposto in euro sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1° dicembre 2001 al 28 febbraio 2002.

 

          Art. 3. Disposizioni in materia contabile.

     1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applicano entro il limite complessivo di Euro 15.600.000, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 10.

 

          Art. 4. Compagnia di fanteria rumena.

     1. Per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, nei limiti temporali previsti dall'articolo 1, comma 1, la spesa di Euro 1.145.788.

 

          Art. 5. Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi.

     1. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2002, la spesa di Euro 2.582.284.

 

          Art. 6. Cessione di materiali.

     1. Nell'ambito delle finalità previste dalla risoluzione 1378 adottata dal Consiglio di sicurezza dell'O.N.U. il 14 novembre 2001 e nei limiti temporali stabiliti dall'articolo 1, comma 4, il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze armate afgane vestiario e materiale di casermaggio dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, entro il limite complessivo di Euro 480.000, materiale di autoprotezione individuale, telecomunicazioni e armamento leggero per l'addestramento e l'assistenza delle Forze di sicurezza afgane.

 

          Art. 7. Forze di completamento per l'Arma dei carabinieri.

     1. L'articolo 10 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applica all'Arma dei carabinieri, salvo quanto previsto dal presente articolo.

     2. I provvedimenti di richiamo del personale dell'Arma dei carabinieri sono regolati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti dei contingenti annuali e dei relativi stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per il reclutamento degli ufficiali di complemento e dei carabinieri ausiliari.

     3. Per l'anno 2002, fatto salvo il programma di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed entro il limite di spesa di Euro 15.308.459 per il medesimo anno, con il decreto di cui al comma 2 può essere richiamato ulteriore personale dell'Arma dei carabinieri, compresi i carabinieri ausiliari che al termine della ferma biennale sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai carabinieri ausiliari in ferma biennale richiamati ai sensi del presente comma viene corrisposto un trattamento economico pari a quello previsto dall'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 451 del 2001 e, qualora richiamati per un periodo non inferiore ai sei mesi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni.

     4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2002, recata dall'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [4].

 

          Art. 8. Disposizioni relative ai volontari in ferma delle Forze armate. [5]

     1. All'articolo 12 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, dopo le parole: "comma 1", sono inserite le seguenti: (omissis);

     b) al comma 5, dopo le parole: "comma 1", sono inserite le seguenti: (omissis);

     c) al comma 8, dopo le parole: "di truppa”, sono inserite le seguenti: (omissis).

     2. Le riserve dei posti per i volontari di truppa in ferma prefissata ed in ferma breve previste dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, hanno effetto relativamente ai concorsi banditi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

     Nelle more dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 18, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 215 del 2001, i criteri per l'applicazione delle citate riserve di posti sono stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.

     3. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, dopo le parole: "in ferma prefissata”, sono inserite le seguenti (omissis).

 

          Art. 9. Disposizioni di convalida.

     1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 10. Copertura finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, escluso l'articolo 7, valutati complessivamente in Euro 662.352.426, si provvede, per l'anno 2002, mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 [6].

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 11. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 15 giugno 2002, n. 116. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 15 giugno 2002, n. 116.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 15 giugno 2002, n. 116.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione 15 giugno 2002, n. 116.

[5] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 15 giugno 2002, n. 116.

[6] Comma così modificato dalla L. di conversione 15 giugno 2002, n. 116.