§ 29.2.83 – L. 16 marzo 2001, n. 108.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.2 cooperazione giudiziaria
Data:16/03/2001
Numero:108


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e [...]
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto [...]
Art. 3.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.031 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede per gli anni 2001, 2002 e 2003 [...]
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 29.2.83 – L. 16 marzo 2001, n. 108.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998.

(G.U. 11 aprile 2001, n. 85, S.O.).

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998.

 

          Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 della Convenzione stessa.

 

          Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.031 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede per gli anni 2001, 2002 e 2003 mediante utilizzo della proiezione per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.