§ 29.2.79 – L. 12 luglio 1999, n. 232.
Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.2 cooperazione giudiziaria
Data:12/07/1999
Numero:232


Sommario
Art. 1.  La Corte.
Art. 2.  Rapporti della Corte con le Nazioni Unite.
Art. 3.  Sede della Corte.
Art. 4.  Status giuridico e poteri della Corte.
Art. 5.  Crimini di competenza della Corte.
Art. 6.  Crimine di genocidio.
Art. 7.  Crimini contro l'umanità.
Art. 8.  Crimini di guerra.
Art. 8 bis.  Crimine di aggressione
Art. 9.  Elementi costitutivi dei crimini.
Art. 10. 
Art. 11.  Competenza ratione temporis.
Art. 12. 
Art. 13.  Condizioni di procedibilità.
Art. 14.  Segnalazione di una situazione ad opera di uno Stato Parte.
Art. 15.  Il Procuratore.
Art. 15 bis.  Esercizio del potere giurisdizionale in relazione al crimine di aggressione
Art. 15 ter.  Esercizio del potere giurisdizionale in relazione al crimine di aggressione
Art. 16.  Sospensione delle indagini o dell'esercizio dell'azione penale.
Art. 17.  Questioni relative alla procedibilità.
Art. 18.  Decisione preliminare in ordine alla procedibilità.
Art. 19.  Questioni pregiudiziali sulla competenza della Corte e la procedibilità del caso.
Art. 20.  Ne bis in idem.
Art. 21.  Normativa applicabile.
Art. 22.  Nullum crimine sine lege.
Art. 23.  Nulla poena sine lege.
Art. 24.  Non retroattività ratione personae.
Art. 25.  Responsabilità penale individuale.
Art. 26.  Esclusione di giurisdizione per persone di età inferiore a 18 anni.
Art. 27.  Irrilevanza della qualifica ufficiale.
Art. 28.  Responsabilità dei capi militari e di altri superiori gerarchici.
Art. 29.  Imprescrittibilità.
Art. 30.  Elementi psicologici.
Art. 31.  Motivi di esclusione dalle responsabilità penali.
Art. 32.  Errore di fatto o di diritto.
Art. 33.  Ordini del superiore gerarchico e ordine di legge.
Art. 34.  Organi della Corte.
Art. 35.  Esercizio delle funzioni da parte dei giudici.
Art. 36.  Qualificazioni, candidature ed elezioni dei giudici.
Art. 37.  Seggi vacanti.
Art. 38.  Presidenza.
Art. 39.  Sezioni.
Art. 40.  Indipendenza dei giudici.
Art. 41.  Esonero e ricusazione dei giudici.
Art. 42.  Ufficio del Procuratore.
Art. 43.  Ufficio di Cancelleria.
Art. 44.  Il personale.
Art. 45.  Impegno solenne.
Art. 46.  Perdita di funzioni.
Art. 47.  Misure disciplinari.
Art. 48.  Privilegi ed immunità.
Art. 49.  Retribuzioni, indennità e rimborso spese.
Art. 50.  Lingue ufficiali e lingue di lavoro.
Art. 51.  Regole Procedurali e di Ammissibilità della Prove.
Art. 52.  Regolamento della Corte.
Art. 53.  Apertura di un'indagine.
Art. 54.  Doveri e poteri del Procuratore in materia d'inchiesta.
Art. 55.  Diritti delle persone durante l'indagine.
Art. 56.  Ruolo della Camera preliminare in relazione ad un'opportunità d'indagine irripetibile.
Art. 57.  Funzioni e poteri della Camera preliminare.
Art. 58.  Rilascio da parte della Camera preliminare di un mandato d'arresto o di un ordine di comparizione.
Art. 59.  Procedura di arresto nello Stato di detenzione preventiva.
Art. 60.  Procedura iniziale dinanzi alla Corte.
Art. 61.  Convalida delle accuse prima del processo.
Art. 62.  Luogo del processo.
Art. 63.  Processo in presenza dell'imputato.
Art. 64.  Funzioni e poteri della Camera di primo grado.
Art. 65.  Procedure in caso di ammissione di colpevolezza.
Art. 66.  Presunzione d'innocenza.
Art. 67.  Diritti dell'imputato.
Art. 68.  Protezione delle vittime e dei testimoni e loro partecipazione al processo.
Art. 69.  Prove.
Art. 70.  Reati contro l'amministrazione della giustizia.
Art. 71.  Sanzioni per comportamento scorretto dinanzi alla Corte.
Art. 72.  Protezione delle informazioni attinenti la sicurezza nazionale.
Art. 73.  Informazioni o documenti provenienti da terzi.
Art. 74.  Requisiti per la sentenza.
Art. 75.  Riparazioni a favore delle vittime.
Art. 76.  Condanne.
Art. 77.  Pene applicabili.
Art. 78.  Determinazione della pena.
Art. 79.  Fondo di garanzia per le vittime.
Art. 80.  Autonomia dell'applicazione delle pene ad opera degli Stati e della legislazione nazionale.
Art. 81.  Appello contro la sentenza di condanna o la determinazione della pena.
Art. 82.  Appello contro altre decisioni.
Art. 83.  Procedura d'appello.
Art. 84.  Revisione della condanna o della pena.
Art. 85.  Risarcimento alle persone arrestate o condannate.
Art. 86.  Obbligo generale di cooperare.
Art. 87.  Richieste di cooperazione: disposizioni generali.
Art. 88.  Procedure disponibili secondo la legislazione nazionale.
Art. 89.  Consegna di determinate persone alla Corte.
Art. 90.  Richieste concorrenti.
Art. 91.  Contenuto della richiesta di arresto e di consegna.
Art. 92.  Fermo.
Art. 93.  Altre forme di cooperazione.
Art. 94.  Differimento della messa in opera di una richiesta per via di inchieste o procedimenti giudiziari in corso.
Art. 95.  Differimento dell'esecuzione di una richiesta per via di un'eccezione d'inammissibilità.
Art. 96.  Contenuto di una richiesta vertente su altre forme di cooperazione previste dall'articolo 93.
Art. 97.  Consultazioni.
Art. 98.  Cooperazione in relazione a rinuncia ad immunità e consenso alla consegna.
Art. 99.  Seguito dato alle richieste presentate a titolo degli articoli 93 e 96.
Art. 100.  Spese.
Art. 101.  Regola della specialità.
Art. 102.  Uso dei termini.
Art. 103.  Ruolo degli Stati nell'esecuzione delle pene detentive.
Art. 104.  Modifica della designazione dello Stato incaricato dell'esecuzione.
Art. 105.  Esecuzione della pena.
Art. 106.  Controllo dell'esecuzione della pena e condizioni di detenzione.
Art. 107.  Trasferimento del condannato che ha terminato di scontare la pena.
Art. 108.  Limiti in materia di procedimenti giudiziari o di condanne per altre infrazioni.
Art. 109.  Pagamento di sanzioni pecuniarie ed esecuzione di misure di confisca.
Art. 110.  Esame da parte della Corte della questione di una riduzione di pena.
Art. 111.  Evasione.
Art. 112.  Assemblea degli Stati parte.
Art. 113.  Disposizioni finanziarie.
Art. 114.  Pagamento delle spese.
Art. 115.  Risorse finanziarie della Corte e dell'Assemblea degli Stati parte.
Art. 116.  Contributi volontari.
Art. 117.  Calcolo dei contributi.
Art. 118.  Revisione annuale dei conti.
Art. 119.  Soluzione delle controversie.
Art. 120.  Riserve.
Art. 121.  Emendamenti.
Art. 122.  Emendamenti alle disposizioni di carattere istituzionale.
Art. 123.  Revisione dello Statuto.
Art. 124.  Disposizione transitoria.
Art. 125.  Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
Art. 126.  Entrata in vigore.
Art. 127.  Recesso.
Art. 128.  Testi autentici.


§ 29.2.79 – L. 12 luglio 1999, n. 232.

Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma, il 17 luglio 1998. Delega al Governo per l'attuazione dello statuto medesimo.

(G.U. 19 luglio 1999, n. 167, S.O.).

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998.

 

     Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data allo statuto di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 126 dello statuto stesso.

 

     Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di lire 1.500 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante parziale utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

STATUTO

DI ROMA DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE [1]

 

     - Preambolo

     Gli Stati Parti del presente Statuto,

     Consapevoli che tutti i popoli sono uniti da stretti vincoli e che le loro culture formano un patrimonio da tutti condiviso, un delicato mosaico che rischia in ogni momento di essere distrutto,

     Memori che nel corso di questo secolo, milioni di bambini, donne e uomini sono stati vittime di atrocità inimmaginabili che turbano profondamente la coscienza dell'umanità

     Riconoscendo che crimini di tale gravità minacciano la pace, la sicurezza ed il benessere del mondo,

     Affermando che i delitti più gravi riguardano l'insieme della comunità internazionale non possono rimanere impuniti e che la loro repressione deve essere efficacemente garantita mediante provvedimenti adottati in ambito nazionale ed attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale,

     Determinati a porre termine all'impunità degli autori di tali crimini contribuendo in tal modo alla prevenzione di nuovi crimini,

     Rammentando che è dovere di ciascun Stato esercitare la propria giurisdizione penale nei confronti dei responsabili di crimini internazionali,

     Ribadendo gli scopi ed i principi della Carta delle Nazioni Unite ed in modo particolare il dovere di tutti gli Stati di astenersi dal ricorrere all'uso della minaccia o della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica degli altri Stati o in contrasto, in qualsiasi altro modo, con gli scopi delle Nazioni Unite,

     Evidenziando a tale riguardo che nessuna disposizione del presente Statuto può essere interpretata nel senso di autorizzare uno Stato Parte ad intervenire in un conflitto armato di competenza degli affari interni di un altro Stato,

     Determinati ad istituire a tali fini e nell'interesse delle generazioni presenti e future, una Corte penale internazionale permanente e indipendente, collegata con il sistema delle Nazioni Unite competente a giudicare sui crimini più gravi motivo di allarme per l'intera comunità internazionale,

     Evidenziando che la Corte penale internazionale istituita ai sensi del presente Statuto è complementare alle giurisdizioni penali nazionali,

     Risoluti a garantire duraturo rispetto all'applicazione della giustizia internazionale,

     Hanno convenuto quanto segue:

 

CAPITOLO PRIMO

ISTITUZIONE DELLA CORTE

 

     Art. 1. La Corte.

     E’ istituita una Corte penale internazionale ("la Corte”) in quanto istituzione permanente che può esercitare il suo potere giurisdizionale sulle persone fisiche per i più gravi crimini di portata internazionale, ai sensi del presente Statuto. Essa è complementare alle giurisdizioni penali nazionali. La sua giurisdizione ed il suo funzionamento sono regolati dalle norme del presente Statuto.

 

          Art. 2. Rapporti della Corte con le Nazioni Unite.

     La Corte instaura rapporti con le Nazioni Unite attraverso un accordo che dovrà essere approvato dall'Assemblea degli Stati Parti al presente Statuto e successivamente concluso dal Presidente della Corte a nome di quest'ultima.

 

          Art. 3. Sede della Corte.

     1. La sede della Corte è all'Aia, nei Paesi-Bassi ("Stato Ospitante”).

     2. La Corte e lo Stato ospitante stabiliscono un accordo di sede che sarà in seguito approvato dall'Assemblea degli Stati Parte, successivamente concluso dal Presidente della Corte a nome di quest'ultima.

     3. Quando lo ritiene opportuno, la Corte può riunirsi in qualsiasi altro luogo, secondo le norme del presente Statuto.

 

          Art. 4. Status giuridico e poteri della Corte.

     1. La Corte possiede personalità giuridica internazionale. Essa ha anche la capacità giuridica necessaria per l'esercizio delle sue funzioni ed il conseguimento dei suoi obiettivi.

     2. La Corte può esercitare le proprie funzioni ed i propri poteri, quali preveduti nel presente Statuto, sul territorio di qualsiasi Stato Parte e, mediante una convenzione a tal fine, sul territorio di ogni altro Stato.

 

CAPITOLO II

GIURISDIZIONE, PROCEDIBILITA' E NORMATIVA APPLICABILE

 

          Art. 5. Crimini di competenza della Corte.

     1. La competenza della Corte è limitata ai crimini più gravi, motivo di allarme per l'intera comunità internazionale. La Corte ha competenza, in forza del presente Statuto, per i crimini seguenti:

     a) crimine di genocidio;

     b) crimini contro l'umanità;

     c) crimini di guerra;

     d) crimini di agressione.

     2. [La Corte eserciterà il proprio potere giurisdizionale sul crimine di aggressione successivamente all'adozione, in conformità agli articoli 121 e 123, della disposizione che definirà tale crimine e stabilirà le condizioni alle quali la Corte potrà esercitare il proprio potere giurisdizionale su tale crimine. Tale norma dovrà essere compatibile con le disposizioni in materia della Carta delle Nazioni Unite] [2].

 

          Art. 6. Crimine di genocidio.

     Ai fini del presente Statuto, per crimine di genocidio s'intende uno dei seguenti atti commessi nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e precisamente:

     a) uccidere membri del gruppo;

     b) cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo;

     c) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso;

     d) imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo;

     e) trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso.

 

          Art. 7. Crimini contro l'umanità.

     1. Ai fini del presente Statuto, per crimini contro l'umanità s'intende uno degli atti di seguito elencati, se commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco:

     a) Omicidio;

     b) Sterminio;

     c) Riduzione in schiavitù;

     d) Deportazione o trasferimento forzato della popolazione;

     e) Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;

     f) Tortura;

     g) Stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità;

     h) Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, inspirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, cuturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti preveduti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte;

     i) Sparizione forzata delle persone;

     j) Apartheid;

     k) Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale.

     2. Agli effetti del paragrafo 1:

     a) Si intende per "attacco diretto contro popolazioni civili” condotte che implicano la reiterata commissione di taluno degli atti preveduti al paragrafo 1 contro popolazioni civili, in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione, diretto a realizzare l'attacco;

     b) per "sterminio” s'intende, in modo particolare, il sottoporre intenzionalmente le persone a condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione, quali impedire l'accesso al vitto ed alle medicine;

     c) per "riduzione in schiavitù” s'intende l'esercizio su una persona di uno o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del traffico di persone, in particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale;

     d) per "deportazione o trasferimento forzato della popolazione” s'intende la rimozione delle persone, per mezzo di espulsione o con altri mezzi coercitivi, dalle regione nella quale le stesse si trovano legittimamente, in assenza di ragione prevedute dal diritto internazionale che lo consentano;

     e) per "tortura” s'intende l'infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali, ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo; in tale termine non rientrano i dolori o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che siano inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati;

     f) per "gravidanza forzata” s'intende la detenzione illegale di una donna resa gravida con la forza, nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione o di commettere altre gravi violazioni del diritto internazionale. La presente definizione non può essere in alcun modo interpretata in maniera tale da pregiudicare l'applicazione delle normative nazionali in materia di interruzione della gravidanza;

     g) per "persecuzione” s'intende la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo o della collettività;

     h) per "apartheid” s'intendono gli atti inumani di carattere analogo a quelli indicati nelle disposizioni del paragrafo 1, commessi nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e di denominazione da parte di un gruppo razziale su altro o altri gruppi razziali, ed al fine di perpetuare tale regime;

     i) per "sparizione forzata delle persone” s'intende l'arresto, la detenzione o il rapimento delle persone da parte o con l'autorizzazione, il supporto o l'acquiescienza di uno Stato o organizzazione politica, che in seguito rifiutino di riconoscere la privazione della libertà o di dare informazioni sulla sorte di tali persone o sul luogo ove le stesse si trovano, nell'intento di sottrarle alla protezione della legge per un prolungato periodo di tempo.

     3. Agli effetti del presente Statuto con il termine "genere sessuale” si fa riferimento ai due sessi, maschile e femminile, nel contesto sociale. Tale termine non implica alcun altro significato di quello sopra menzionato.

 

          Art. 8. Crimini di guerra.

     1. La Corte ha competenza a giudicare sui crimini di guerra, in particolare quando commessi come parte di un piano o di un disegno politico, o come parte di una serie di crimini analoghi commessi su larga scala.

     2. Agli effetti dello Statuto, si intende per "crimini di guerra”

     a) gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno dei seguenti atti posti in essere contro persone o beni protetti dalle norme delle Convenzioni di Ginevra:

     i) omicidio volontario;

     ii) tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici;

     iii) cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni all'integrità fisica o alla salute;

     iv) distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente;

     v) costringere un prigioniero di guerra o altra persona protetta a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica;

     vi) privare volontariamente un prigioniero di guerra o altra persona protetta del suo diritto ad un equo e regolare processo;

     vii) deportazione, trasferimento o detenzione illegale;

     viii) cattura di ostaggi.

     b) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati internazionali, vale a dire uno dei seguenti atti:

     i) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazioni civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;

     ii) dirigere deliberatamente attacchi contro proprietà civili, e cioè proprietà che non siano obiettivi militari;

     iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale, istallazioni, materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili prevedute dal diritto internazionale dei conflitti armati;

     iv) lanciare deliberatamente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civili, e lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti;

     v) attaccare o bombardare con qualsiasi mezzo, città, villaggi, abitazioni o costruzioni che non siano difesi, e che non constituiscano obiettivi militari;

     vi) uccidere o ferire combattenti che, avendo deposto le armi o non avendo ulteriori mezzi di difesa, si siano arresi senza condizioni;

     vii) fare uso improprio della bandiera bianca, della bandiera o delle insegne militari e dell'uniforme del nemico o delle Nazioni Unite nonché degli emblemi distintivi della Convenzione di Ginevra, cagionando in tal modo la perdita di vite umane o gravi lesioni personali;

     viii) il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione o il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio;

     ix) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte alla scienza o a scopi umanitari, a monumenti storici, a ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti, purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari;

     x) assoggettare coloro che si trovano in potere del nemico a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone coinvolte né compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute;

     xi) uccidere o ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o all'esercito nemico;

     xii) dichiarare che nessuno avrà salva la vita;

     xiii) distruggere o confiscare beni del nemico, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra;

     xiv) dichiarare aboliti, sospesi od improcedibili in giudizio diritti ed azioni dei cittadini della nazione nemica;

     xv) costringere i cittadini della nazione nemica, anche se al servizio del belligerante prima dell'inizio della guerra, a prendere parte ad operazioni di guerra dirette contro il proprio paese;

     xvi) saccheggiare citta o località, ancorché prese d'assalto;

     xvii) utilizzare veleno o armi velenose;

     xviii) utilizzare gas asfissianti, tossici o altri gas simili e tutti i liquidi, materiali e strumenti analoghi;

     xix) utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano, quali i proiettili con l'involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad intaglio;

     xx) utilizzare armi, proiettili, materiali e metodi di combattimento con caratteristiche tali da cagionare lesioni superflue o sofferenze non necessarie, o che colpiscano per loro natura in modo indiscriminato in violazione del diritto internazionale dei conflitti armati, a condizione che tali mezzi siano oggetto di un divieto d'uso generalizzato e rientrino tra quelli elencati in un allegato al annesso al presente Statuto, a mezzo di un emendamento adottato in conformità delle disposizioni in materia contenute negli articoli 121 e 123.

     xxi) violare la dignità della persona, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e degradanti;

     xxii) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale, costringere alla prostituzione o alla gravidanza, imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;

     xxiii) utilizzare la presenza di un civile o di altra persona protetta per evitare che taluni siti, zone o forze militari divengano il bersaglio di operazioni militari;

     xxiv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, personale ed unità e mezzi di trasporto sanitari che usino, in conformità con il diritto internazionale, gli emblemi distintivi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;

     xxv) affamare intenzionalmente, come metodo di guerra, i civili privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza, ed in particolare impedire volontariamente l'arrivo dei soccorsi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;

     xxvi) reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore a quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità;

     c) In ipotesi di conflitto armato non di carattere internazionale, gravi violazioni dell'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno degli atti di seguito enumerati, commessi contro coloro che non partecipano direttamente alle ostilità, ivi compresi i membri delle Forze Armate che hanno deposto le armi e coloro persone che non siano in grado di combattere per malattia, ferite, stato di detenzione o per qualsiasi altra causa:

     i) Atti di violenza contro la vita e l'integrità della persona, in particolare tutte le forme di omicidio, le mutilazioni, i trattamenti crudeli e la tortura;

     ii) violare la dignità personale, in particolare trattamenti umilianti e degradanti;

     iii) prendere ostaggi;

     iv) emettere sentenze ed eseguirle senza un preventivo giudizio, svolto avanti un tribunale regolarmente costituito che offre tutte le garanzie giudiziarie generalmente riconosciute come indispensabili.

     d) Il capoverso c) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e non si applica quindi a situazioni interne di disordine e tensione quali sommosse o atti di violenza sporadici o isolati di natura analoga.

     e) Altre gravi violazioni gravi delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei confini armati non di carattere internazionale, vale a dire uno dei seguenti atti:

     i) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazioni civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;

     ii) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, personale ed unità e mezzi di trasporto sanitari, che usino in conformità con il diritto internazionale gli emblemi distintivi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;

     iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale, istallazioni, materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili prevedute dal diritto internazionale dei conflitti armati;

     iv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, monumenti strorici, ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti, purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari;

     v) saccheggiare città o località, ancorché prese d'assalto;

     vi) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale, costringere alla prostituzione o alla gravidanza, imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;

     vii) reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità;

     viii) disporre un diverso dislocamento della popolazione civile per ragioni correlate al conflitto, se non lo richiedano la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari;

     ix) uccidere o ferire a tradimento un combattente avversario;

     x) dichiarare che nessuno avrà salva la vita;

     xi) assoggettare coloro che si trovano in potere dell'avversario a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone interessate né compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute;

     xii) distruggere o confiscare beni dell'avversario, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto;

     xiii) utilizzare veleno o armi velenose [3];

     xiv) utilizzare gas asfissianti, gas tossici o gas simili nonchè tutti i liquidi, le materie o i procedimenti analoghi [4];

     xv) utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano, quali i proiettili con l'involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad intaglio [5];

     f) Il capoverso e) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e pertanto non si applica alle situazioni di tensione e di disordine interne, quali sommosse o atti di violenza isolati e sporadici o altri atti analoghi. Si applica ai conflitti armati che si verificano nel territorio di uno Stato ove si svolga un prolungato conflitto armato tra le forze armate governative e gruppi armati organizzati, o tra tali gruppi.

     3. Nulla di quanto contenuto nelle disposizioni del paragrafo 2, capoversi c) e d) può avere incidenza sulle responsabilità dei governi di mantenere o ristabilire l'ordine pubblico all'interno dello Stato o di difendere l'unità e l'integrità territoriale dello Stato con ogni mezzo leggittimo.

 

     Art. 8 bis. Crimine di aggressione [6]

     1. Ai fini del presente Statuto, «per crimine di aggressione» s'intende la pianificazione, la preparazione, l'inizio o l'esecuzione, da parte di una persona in grado di esercitare effettivamente il controllo o di dirigere l'azione politica o militare di uno Stato, di un atto di aggressione che per carattere, gravità e portata costituisce una manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite.

     2. Ai fini del paragrafo 1, «per atto di aggressione» s'intende l'uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di un altro Stato, o in qualunque altro modo contrario alla Carta delle Nazioni Unite. Indipendentemente dall'esistenza di una dichiarazione di guerra, in conformità alla risoluzione 3314 (XXIX) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1974, i seguenti atti sono atti di aggressione:

     a) l'invasione o l'attacco da parte di forze armate di uno Stato del territorio di un altro Stato o qualunque occupazione militare, anche temporanea, che risulti da detta invasione o attacco o qualunque annessione, mediante l'uso della forza, del territorio di un altro Stato o di parte dello stesso;

     b) il bombardamento da parte delle forze armate di uno Stato contro il territorio di un altro Stato, o l'impiego di qualsiasi altra arma da parte di uno Stato contro il territorio di un altro Stato;

     c) il blocco dei porti o delle coste di uno Stato da parte delle forze armate di un altro Stato;

     d) l'attacco da parte delle forze armate di uno Stato contro le forze armate terrestri, navali o aeree di un altro Stato o contro la sua flotta mercantile o aerea;

     e) l'utilizzo delle forze armate di uno Stato, che si trovano nel territorio di un altro Stato con l'accordo dello Stato ricevente, in violazione delle condizioni stabilite nell'accordo, o qualunque prolungamento della loro presenza in detto territorio dopo il termine dell'accordo;

     f) l'azione di uno Stato che permette che il suo territorio, che ha messo a disposizione di un altro Stato, sia utilizzato da questo altro Stato per perpetrare un atto di aggressione contro un terzo Stato;

     g) l'invio da parte di uno Stato, o in suo nome, di bande, gruppi, forze irregolari o mercenari armati che compiano atti di forza armata contro un altro Stato di tale gravità che siano equiparabili agli atti sopra citati o la sua sostanziale partecipazione in detti atti.

 

          Art. 9. Elementi costitutivi dei crimini.

     1. Gli elementi dei crimini sono di ausilio per la Corte nell'interpretazione e nell'applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 8 bis del presente Statuto, che devono essere adottati dall'Assemblea degli Stati Parte a maggioranza di due terzi membri [7].

     2. Modifiche agli elementi costitutivi dei crimini possono essere proposte da:

     a) uno Stato Parte;

     b) i giudici, con decisione a maggioranza assoluta;

     c) il Procuratore.

     Le modifiche sono approvate dall'Assemblea degli Stati Parte a maggioranza di due terzi dei membri.

     3. Gli elementi costitutivi dei crimini e le modifiche allo stesso devono essere compatibili con il presente Statuto.

 

          Art. 10.

     Nessuna disposizione del presente capitolo può essere interpretata nel senso di limitare o pregiudicare in qualsiasi modo, per effetti diversi da quelli del presente Statuto, le norme del diritto internazionale esistenti o in formazione.

 

          Art. 11. Competenza ratione temporis.

     1. La Corte ha competenza solo sui crimini di sua competenza, commessi dopo l'entrata in vigore del presente Statuto.

     2. Quando uno Stato diviene Parte al presente Statuto successivamente alla sua entrata in vigore, la Corte può esercitare il proprio potere giurisdizionale solo sui crimini commessi dopo l'entrata in vigore del presente Statuto nei confronti di tale Stato, a meno che lo Stato stesso abbia reso una dichiarazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3.

 

          Art. 12.

     1. Lo Stato che diviene parte del presente Statuto accetta con tale atto la competenza della Corte sui crimini di cui all'articolo 5.

     2. Nell'ipotesi preveduta dall'articolo 13, lettera a) o c) la Corte può esercitare il proprio potere giurisdizionale se uno dei seguenti Stati, o entrambi, sono Parti del presente Statuto o hanno accettato la competenza della Corte in conformità delle disposizioni del paragrafo 3:

     a) lo Stato nel cui territorio hanno avuto luogo l'atto o l'immissione in oggetto o, se il crimine è stato commesso a bordo di una nave o di un aeromobile, lo Stato della bandiera o di immatricolazione di tale nave o aeromobile;

     b) lo Stato del quale la persona accusata ha la nazionalità.

     3. Se è neccessaria, a norma delle disposizioni del paragrafo 2, l'accettazione di uno Stato non Parte del presente Statuto, tale Stato può, con dichiarazione depositata in Cancelleria, accettare la competenza della Corte sul crimine di cui trattasi. Lo Stato accettante Corte coopera con la Corte senza ritardo e senza eccezioni, in conformità al capitolo IX.

 

          Art. 13. Condizioni di procedibilità.

     La Corte può esercitare il proprio potere giurisdizionale su uno dei crimini di cui all'articolo 5, secondo le disposizioni del presente Statuto, se:

     a) uno Stato Parte, in conformità dell'articolo 14, segnala al Procuratore una situazione nella quale uno o più di tali crimini appaiono essere stati commessi;

     b) il Consiglio di Sicurezza, nell'ambito delle azioni prevedute dal capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, segnala al Procuratore una situazione nella quale uno o più di tali crimini appaiono essere stati commessi; oppure

     c) il Procuratore ha aperto un'indagine su uno o più di tali crimini, in forza dell'articolo 15.

 

          Art. 14. Segnalazione di una situazione ad opera di uno Stato Parte.

     1. Uno Stato Parte può segnalare al Procuratore una situazione nella quale uno o più crimini di competenza della Corte appaiono essere commessi, richiedendo al Procuratore di effettuare indagini su questa situazione al fine di determinare se una o più persone particolari debbano essere accusate di tali crimini.

     2. Lo Stato che sottopone il caso, indica per quanto possibile le circostanze rilevanti e presenta la documentazione di supporto di cui dispone.

 

          Art. 15. Il Procuratore.

     1. Il Procuratore può iniziare le indagini di propria iniziativa sulla base di informazioni relative ai crimini di competenza della Corte.

     2. Il procuratore valuta la serietà delle informazioni ricevute. A tal fine può richiedere ulteriori informazioni agli Stati, agli organi delle Nazioni Unite, alle organizzazioni intergovernative e non governative o alle altre fonti affidabili che gli appaiono appropriate, e può riceve deposizioni scritte o orali presso la sede della Corte.

     3. Se il Procuratore conclude che vi sono elementi che giustificano l'inizio delle indagini, presenta alla Camera Preliminare una richiesta di autorizzazione alle indagini, unitamente ad ogni elemento di supporto raccolto. Le vittime possono essere rappresentate di fronte alla Camera Preliminare, in conformità al Regolamento di Procedura e di Prova.

     4 . Se la Camera Preliminare dopo aver esaminato la richiesta e gli elementi giustificativi che l'accompagnano, ritiene che l'inizio delle indagini è giustificato e che il caso appare ricadere nella competenza della Corte, essa dà la sua autorizzazione senza pregiudizio per le successive decisioni della Corte in materia di competenza e di procedibilità.

     5. Una risposta negativa della Camera Preliminare non vieta al Procuratore di presentare una successiva richiesta fondata su fatti o elementi di prova nuovi, riferiti alla stessa situazione.

     6. Se dopo la valutazione preliminare di cui ai paragrafi 1 e 2, il Procuratore conclude che le informazioni fornite non giustificano l'inizio delle indagini, ne informa coloro che le hanno fornite. Ciò non preclude al Procuratore la possibilità la facoltà di prendere in esame, alla luce di fatti o elementi di prova nuovi, ulteriori informazioni a lui eventualmente sottoposte relative alla stessa situazione.

 

     Art. 15 bis. Esercizio del potere giurisdizionale in relazione al crimine di aggressione [8]

     (Segnalazione da parte di uno Stato, proprio motu)

     1. La Corte può esercitare il proprio potere giurisdizionale sul crimine di aggressione conformemente ai paragrafi a) e c) dell'articolo 13, ferme restando le seguenti disposizioni.

     2. La Corte può esercitare il proprio potere giurisdizionale esclusivamente sui crimini di aggressione commessi un anno dopo la ratifica o l'accettazione degli emendamenti da parte di 30 Stati parte.

     3. La Corte esercita il proprio potere giurisdizionale sul crimine di aggressione conformemente al presente articolo, con riserva di una decisione che sarà adottata dopo il 1 ° gennaio 2017 dalla stessa maggioranza degli Stati parte richiesta per l'adozione di un emendamento allo Statuto.

     4. La Corte può, in conformità all'articolo 12, esercitare il proprio potere giurisdizionale su un crimine di aggressione risultante da un atto di aggressione commesso da uno Stato parte, salvo il caso in cui tale Stato parte abbia in precedenza dichiarato di non accettare un simile potere giurisdizionale depositando un'apposita dichiarazione presso il Cancelliere. Il ritiro di tale dichiarazione può essere effettuato in qualsiasi momento e viene valutato dallo Stato parte entro una scadenza di tre anni.

     5. Con riferimento a uno Stato non parte del presente Statuto, la Corte non esercita il proprio potere giurisdizionale su un crimine di aggressione quando quest'ultimo è commesso da cittadini di tale Stato o sul suo territorio.

     6. Se il Procuratore conclude che v'è un ragionevole fondamento per avviare un'indagine su un crimine di aggressione, verifica in primo luogo se il Consiglio di sicurezza ha constatato l'esistenza di un atto di aggressione commesso dallo Stato in causa. Il Procuratore notifica al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la situazione portata dinanzi alla Corte, aggiungendo ogni informazione e documento utili.

     7. Quando il Consiglio di sicurezza ha constatato un atto di aggressione, il Procuratore può avviare un'indagine su tale crimine.

     8. Nel caso in cui una simile constatazione non venga effettuata entro sei mesi dalla data della notifica, il Procuratore può avviare un'indagine per crimine di aggressione, a condizione che la Sezione preliminare abbia autorizzato l'apertura di un'indagine per crimine di aggressione secondo la procedura fissata dall'articolo 15 e che il Consiglio di sicurezza non abbia deciso diversamente conformemente all'articolo 16.

     9. La constatazione di un atto di aggressione da parte di un organo esterno alla Corte non pregiudica le constatazioni che la Corte effettua in virtù del presente Statuto.

     10. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni relative all'esercizio del potere giurisdizionale in relazione agli altri crimini elencati all'articolo 5.

 

     Art. 15 ter. Esercizio del potere giurisdizionale in relazione al crimine di aggressione [9]

     (Segnalazione da parte del Consiglio di sicurezza)

     1. La Corte può esercitare il proprio potere giurisdizionale sul crimine di aggressione conformemente al paragrafo b) dell'articolo 13, ferme restando le seguenti disposizioni.

     2. La Corte può esercitare il proprio potere giurisdizionale esclusivamente sui crimini di aggressione commessi un anno dopo la ratifica o l'accettazione degli emendamenti da parte di 30 Stati parte.

     3. La Corte esercita il proprio potere giurisdizionale sul crimine di aggressione conformemente al presente articolo, con riserva di una decisione che sarà adottata dopo il 1 ° gennaio 2017 dalla stessa maggioranza degli Stati parte richiesta per l'adozione di un emendamento allo Statuto.

     4. La constatazione di un atto di aggressione da parte di un organo esterno alla Corte non pregiudica le constatazioni che la Corte effettua in virtù del presente Statuto.

     5. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni relative all'esercizio del potere giurisdizionale in relazione agli altri crimini elencati all'articolo 5.

 

          Art. 16. Sospensione delle indagini o dell'esercizio dell'azione penale.

     Nessuna indagine e nessun procedimento penale possono essere iniziati o proseguiti ai sensi del presente Statuto per il periodo di dodici mesi successivo alla data in cui il Consiglio di Sicurezza, con risoluzione adottata ai sensi del Capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite, ne abbia fatto richiesta alla Corte; tale richiesta può essere rinnovata dal Consiglio con le stesse modalità.

 

          Art. 17. Questioni relative alla procedibilità.

     1. Con riferimento al decimo comma del preambolo ed all'articolo primo del presente Statuto, la Corte dichiara improcedibile il caso se:

     a) sullo stesso sono in corso di svolgimento indagini o procedimenti penali condotti da uno Stato che ha su di esso giurisdizione, a meno che tale Stato non intenda iniziare le indagini ovvero non abbia la capacità di svolgerle correttamente o di intentare un procedimento;

     b) lo stesso è stato oggetto di indagini condotte da uno Stato che ha su di esso giurisdizione e tale Stato ha deciso di non procedere nei confronti della persona interessata, a meno che la decisione non costituisca il risultato del rifiuto o dell'incapacità dello Stato di procedere correttamente;

     c) la persona interessata è già stata giudicata per la condotta oggetto della denunzia e non può essere giudicata dalla Corte a norma dell'articolo 20, paragrafo 3;

     d) il fatto non è di gravità sufficiente da giustificare ulteriori azioni da parte della Corte.

     2. Al fine di decidere se ricorrere in specifiche fattispecie il difetto di volontà dello Stato, la Corte valuta se, avuto riguardo alle garanzie giudiziarie riconosciute dal diritto internazionale sussistono una o più delle seguenti circostanze:

     a) il procedimento è o è stato condotto, ovvero la decisione dello Stato è stata adottata, nell'intento di proteggere la persona interessata dalla responsabilità penale per i crimini di competenza della Corte indicati nell'articolo 5;

     b) il procedimento ha subito un ritardo ingiustificato che, date le circostanze, è incompatibile con il fine di assicurare la persona interessata alla giustizia;

     c) il procedimento non è stato, o non è condotto in modo indipendente o imparziale, ed è stato, o è condotto in modo tale da essere - date le circostanze - incompatibile con il fine di assicurare la persona interessata alla giustizia.

     3. Al fine di decidere se ricorrere in specifiche fattispecie l'incapacità dello Stato, la Corte valuta se, a causa di un totale o sostanziale collasso ovvero della indisponibilità del proprio sistema giudiziario interno, lo Stato non abbia la capacità di ottenere la presenza dell'imputato o le prove e testimonianze necessarie, ovvero sia in qualunque altro modo incapace a svolgere il procedimento instaurato.

 

          Art. 18. Decisione preliminare in ordine alla procedibilità.

     1. Quando alla Corte è stata segnalata una situazione ai sensi dell'articolo 13, capoverso a) ed il Procuratore ha determinato che vi sono elementi che giustificano l'inizio delle indagini ovvero quanto il Procuratore inizia le indagini sulla base degli articoli 13 lettera c) e 15, lo stesso procuratore ne dà notifica a tutti gli Stati Parte ed a quegli Stati i che, in considerazioni delle informazioni disponibili, sarebbero ordinariamente forniti di giurisdizione sui crimini in oggetto. Il Procuratore può informare a tali Stati in via riservata, e, se lo ritiene necessario per la protezione delle persone, per prevenire la distruzione delle prove o per impedire che le persone si rendano latitanti, può limitare l'ampiezza delle informazioni fornite agli Stati.

     2. Entro un mese dalla ricezione di tale notifica, lo Stato può informare la Corte del fatto che sta conducendo o che ha condotto indagini su propri cittadini o su altri soggetti rientranti nella propria giurisdizione in relazione ad atti criminali che possono essere costitutivi dei crimini indicati nell'articolo 5 e che sono in rapporto con le informazioni notificate agli Stati. Su richiesta di tale Stato, il Procuratore sospende le proprie indagini in favore di quelle condotte dallo Stato, a meno che la Camera Preliminare, su richiesta del Procuratore, non decida di autorizzare le indagini.

     3. La sospensione delle indagini del Procuratore in favore di quelle condotte dallo Stato può essere riesaminata dal Procuratore stesso trascorsi sei mesi dalla data della sua adozione, o in qualunque momento, qualora si sia verificato un rilevante mutamento delle circostanze per motivi attinenti al rifiuto o all'incapacità dello Stato di condurre le indagini.

     4. Lo Stato interessato o il Procuratore possono proporre impugnazione avanti la Camera d'appello contro la decisione adottata dalla Camera Preliminare, in conformità dell'articolo 82, paragrafo 2. L'appello può essere trattato con procedura d'urgenza.

     5. Quando ha sospeso le indagini come previsto al paragrafo 2, il Procuratore può richiedere che lo Stato interessato lo informi periodicamente dei progressi delle proprie indagini e di ogni procedimento penale che ne sia derivato. Lo Stato Parte risponde a tali richieste senza indebito ritardo.

     6. Durante l'attesa di una decisione della Camera Preliminare o in qualsiasi momento quando le indagini sono sospese ai sensi del presente articolo, il Procuratore può, eccezionalmente richiedere alla Camera Preliminare l'autorizzazione a compiere gli atti di indagine necessari allo scopo di preservare le prove, qualora si presenti una opprtunità irripetibile di raccogliere importanti elementi di prova o sussista un rilevante rischio che tali elementi di prova possano successivamente non essere disponibili.

     7. Lo Stato che ha proposto impugnazione ai sensi del presente articolo contro una decisione della Camera Preliminare, può eccepire l'improcedibilità del caso ai sensi dell'articolo 19, sulla base di ulteriori fatti significativi o di un rilevante mutamento delle circostanze.

 

          Art. 19. Questioni pregiudiziali sulla competenza della Corte e la procedibilità del caso.

     1. La Corte accerta la propria competenza su qualsiasi caso portato dinanzi ad essa.

     La Corte può d'ufficio pronunziarsi sulla procedibilità del caso in conformità all'articolo 17.

     2. Eccezioni in ordine alla procedibilità del caso, fondate sui motivi indicati nell'articolo 17, ovvero eccezioni in ordine alla competenza della Corte possono essere proposte da:

     a) l'imputato o colui nei confronti del quale è stato emesso ai sensi dell'articolo 58 un mandato d'arresto o comparizione;

     b) lo Stato che ha giurisdizione riguardo al crimine in esame, per via del fatto che su tale caso sta conducendo o ha già condotto indagini o procedimenti penali; o

     c) Lo Stato del quale sia richiesta, ai sensi dell'articolo 12, l'accettazione della competenza.

     3. Il Procuratore può richiedere alla Corte di pronunziarsi sulla questione di competenza o di procedibilità. Nei procedimenti relativi alla competenza o alla procedibilità, anche coloro che hanno segnalato la situazione ai sensi dell'articolo 13 e le vittime del crimine possono presentare osservazioni alla Corte.

     4. L'improcedibilità di un caso o l'incompetenza della Corte possono essere eccepite per una sola volta dalle persone o dagli Stati indicati nelle disposizioni del paragrafo 2. L'eccezione deve essere proposta prima o nel momento iniziale del processo. In circostanze eccezionali, la Corte può autorizzare che l'eccezione sia proposta più di una volta o in momento successivo alla fase di apertura del processo. Le eccezioni di improcedibilità proposte nella fase di apertura del processo o successivamente con l'autorizzazione della Corte possono essere fondate esclusivamente sull'articolo 17, paragrafo 1, lettera c).

     5. Gli Stati indicati alle disposizioni del paragrafo 2, capoversi b) e c) devono proporre l'eccezione il prima possibile.

     6. Prima della conferma delle imputazioni, le eccezioni sulla procedibilità del caso e sulla competenza della Corte devono essere proposte alla Camera Preliminare. Dopo la convalida delle imputazioni, le stesse devono essere proposte alla Camera di primo grado. Le decisioni sulla competenza o la procedibilità possono essere impugnate avanti la Camera d'Appello in conformità all'articolo 82.

     7. Se lo Stato di cui al paragrafo 2, capoversi b) e c) propone un'eccezione, il Procuratore sospende le indagini sino a che la Corte non abbia adottato una decisione in conformità dell'articolo 17.

     8. Pendente la decisione della Corte, il Procuratore può richiedere alla stessa l'autorizzazione:

     a) a compiere gli atti di indagine necessari indacati nell'articolo 18 paragrafo 6;

     b) ad assumere dichiarazioni o deposizioni o testimonianze da testimoni, o a completare la raccolta e l'esame degli elementi di prova che abbiano avuto inizio prima della proposizione dell'eccezione; e

     c) ad adempire, in cooperazione con gli Stati interessati, che coloro nei cui confronti il Procuratore ha già richiesto un mandato d'arresto ai sensi dell'articolo 58 si rendano latitanti.

     9. La proposizione dell'eccezione non incide sulla validità degli atti compiuti in precedenza dal Procuratore, o degli ordini o dei mandati emessi in precedenza dalla Corte.

     10. Se la Corte ha dichiarato l'improcedibilità del caso ai sensi dell'articolo 17, il Procuratore può avanzare richista per la revisione della decisione qualora accerti pienamente il verificarsi di fatti nuovi che abbiano fatto venire meno le ragioni sulle quali si fondava la precedente dichiarazione di improcedibilità del caso adottata ai sensi dell'articolo 17.

     11. Se il Procuratore, con riferimento a quanto indicato nell'articolo 17, sospende le indagini può richiedere che lo Stato interessato lo informi sullo svolgimento della procedura. Tali notizie devono essere, a richiesta dello Stato in oggetto, tenute riservate. Se successivamente il Procuratore decide di procedere alle indagini deve darne formale notizia allo Stato la cui procedura era all'origine della sospensione.

 

          Art. 20. Ne bis in idem.

     1. Se non diversamente preveduto dal presente Statuto, nessuno può essere giudicato dalla Corte per atti costitutivi di crimini per i quali è stato precedentemente condannato o assolto dalla Corte stessa.

     2. Nessuno può essere giudicato da una diversa giurisdizione per un crimine indicato nell'articolo 5 per il quale è già stato condannato o assolto dalla Corte.

     3. Chiunque sia stato precedentemente giudicato da una diversa giurisdizione per condotte punibili anche ai sensi degli articoli 6, 7, e 8, può essere giudicato dalla Corte solo se il procedimento di fronte all'altra giurisdizione:

     a) mirava a sottrarre la persona interessata alla sua responsabilità penale per crimini di competenza della Corte; o

     b) in ogni caso non era stato condotto in modo indipendente ed imparziale, nel rispetto delle garanzie previste dal diritto internazionale, ma invece era stato condotto in modo da essere incompatibile, date le circostanze, con il fine di assicurare la persona interessata alla giustizia.

 

          Art. 21. Normativa applicabile.

     1. La Corte applica:

     a) in primo luogo, il presente Statuto ed il Regolamento di procedura e di prova;

     b) in secondo luogo, ove occorra, i trattati applicabili ed i principi e le regole di diritto internazionale, ivi compresi i principi consolidati del diritto internazionale dei conflitti armati;

     c) in mancanza, i principi generali di diritto ricavati dalla Corte in base alla normativa interna dei sistemi giuridici del mondo, compresa, ove occorra, la normativa interna degli Stati che avrebbero avuto giurisdizione sul crimine, purché tali principi non siano in contrasto con il presente Statuto, con il diritto internazionale con le norme ed i criteri internazionalmente riconosciuti.

     2. La Corte può applicare i principi di diritto e le norme giuridiche quali risultano dall'interpretazione fornitane nelle proprie precedenti decisioni.

     3. L'applicazione e l'interpretazione del diritto ai sensi del presente articolo devono essere compatibili con i diritti dell'uomo internazionalmente riconosciuti e devono essere effettuate senza alcuna discriminazione fondata su ragioni quali il genere sessuale come definito nell'articolo 7, paragrafo 3, l'età, la razza, il colore, la lingua, la religione o il credo, le opinioni politiche o le altre opinioni, la nazionalità, l'origine etnica o sociale, le condizioni economiche, la nascita o le altre condizioni personali.

 

CAPITOLO III

PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO PENALE

 

          Art. 22. Nullum crimine sine lege.

     1. Una persona è penalmente responsabile in forza del presente Statuto solo se la sua condotta, nel momento in cui viene realizzata, costituisce un crimine di competenza della Corte.

     2. La definizione dei crimini è interpretata tassativamente e non può essere estesa per analogia. Nel dubbio, deve essere interpretata a favore della persona che è oggetto di un'inchiesta, di azioni giudiziarie o di una condanna.

     3. Il presente articolo non impedisce che un comportamento sia qualificato come crimine secondo il diritto internazionale, indipendentemente dal presente Statuto.

 

          Art. 23. Nulla poena sine lege.

     Una persona che è stata condannata dalla Corte può essere punita solo in conformità alle disposizioni del presente Statuto.

 

          Art. 24. Non retroattività ratione personae.

     1. Nessuno è penalmente responsabile in forza del presente Statuto per un comportamento precedente all'entrata in vigore dello Statuto.

     Se il diritto applicabile ad un caso è modificato prima della sentenza definitiva, alla persona che è oggetto d'inchiesta, di un procedimento giudiziario o di una condanna sarà applicato il diritto più favorevole.

 

          Art. 25. Responsabilità penale individuale.

     1. La Corte è competente per le persone fisiche in conformità al presente Statuto.

     2. Chiunque commette un reato sottoposto alla giurisdizione della Corte è individualmente responsabile e può essere punito secondo il presente Statuto.

     3. In conformità del presente Statuto, una persona è penalmente responsabile e può essere punità per un reato di competenza della Corte:

     a) quando commette tale reato a titolo individuale o insieme ad un'altra persona, a prescindere se quest'ultima è o meno penalmente responsabile;

     b) quando ordina, sollecita o incoraggia la perpetrazione di tale reato, nella misura in cui vi è perpetrazione o tentativo di perpetrazione di reato;

     c) quando, in vista di agevolare la perpetrazione di tale reato, essa fornisce il suo aiuto, la sua partecipazione o ogni altra forma di assistenza alla perpetrazione o al tentativo di perpetrazione di tale reato, ivi compresi i mezzi per farlo;

     d) contribuisce in ogni altra maniera alla perpetrazione o al tentativo di perpetrazione di tale reato da parte di un gruppo di persone che agiscono di comune accordo. Tale contributo deve essere intenzionale e, a seconda dei casi:

     i) mirare a facilitare l'attività criminale o il progetto criminale del gruppo, nella misura in cui tale attività o progetto comportano l'esecuzione di un delitto sottoposto alla giurisdizione della Corte; oppure

     ii) essere fornito in piena consapevolezza dell'intento del gruppo di commetere il reato.

     e) trattandosi di un crimine di genocidio, incita direttamente e pubblicamente altrui a commetterlo;

     f) tenta di commettere il reato mediante atti che per via del loro carattere sostanziale rappresentano un inizio di esecuzione, senza tuttavia portare a termine il reato per via di circostanze indipendenti dalla sua volontà. Tuttavia la persona che desiste dallo sforzo volto a commettere il reato o ne impedisce in qualche modo l'espletamento, non può essere punita in forza del presente Statuto per il suo tentativo, qualora abbia completamente e volontariamente desistito dal suo progetto criminale.

     3 bis. Con riferimento al crimine di aggressione, le disposizioni del presente articolo trovano applicazione solo per le persone in grado di esercitare effettivamente il controllo o di dirigere l'azione politica o militare di uno Stato [10].

     4. Nessuna disposizione del presente Statuto relativa alla responsabilità penale degli individui pregiudica la responsabilità degli Stati nel diritto internazionale.

 

          Art. 26. Esclusione di giurisdizione per persone di età inferiore a 18 anni.

     La Corte non ha competenza nei confronti di una persona minore di 18 anni al momento della pretesa perpetrazione di un crimine.

 

          Art. 27. Irrilevanza della qualifica ufficiale.

     1. Il presente Statuto si applica a tutti in modo uguale senza qualsivoglia distinzione basata sulla qualifica ufficiale. In modo particolare la qualifica ufficiale di capo di Stato o di governo, di membro di un governo o di un parlamento, di rappresentante eletto o agente di uno Stato non esonera in alcun caso una persona della sua responsabilità penale per quanto concerne il presente Statuto e non costituisce in quanto tale motivo di riduzione della pena.

     2. Le immunità o regole di procedura speciale eventualmente inerenti alla qualifica ufficiale di una persona in forza del diritto interno o del diritto internazionale non vietano alla Corte di esercitare la sua competenza nei confronti di questa persona.

 

          Art. 28. Responsabilità dei capi militari e di altri superiori gerarchici.

     Oltre agli altri motivi di responsabilità penale secondo il presente Statuto per reati di competenza della Corte:

     1. Un comandante militare o persona facente effettivamente funzione di comandante militare è penalmente responsabile dei crimini di competenza della Corte commessi da forze poste sotto il suo effettivo comando o controllo o sotto la sua effettiva autorità e controllo, a seconda dei casi, quando non abbia esercitato un opportuno controllo su queste forze nei seguenti casi:

     a) questo capo militare o persona sapeva o, date le circostanze, avrebbe dovuto sapere che le forze commettevano o stavano per commettere tali crimini; e

     b) questo capo militare o persona non ha preso tutte le misure necessarie e ragionevoli in suo potere per impedire o reprimere l'esecuzione o per sottoporre la questione alle autorità competenti a fini d'inchiesta e di azioni giudiziarie.

     2. Per quanto concerne le relazioni fra superiore gerarchico e sottoposti, non descritte alla lettera a), il superiore gerarchico è penalmente responsabile per i reati di competenza della Corte commessi da sottoposti sotto la sua effettiva autorità o controllo, qualora egli non abbia esercitato un opportuno controllo su tali sottoposti nelle seguenti circostanze:

     a) essendo a conoscenza, o trascurando deliberatamente di tenere conto di informazioni che indicavano chiaramente che tali subordinati commettevano o stavano per commettere tali crimini;

     b) i crimini erano inerenti ad attività sotto la sua effettiva autorità e responsabilità;

     c) non ha preso tutte le misure necessarie e ragionevoli in suo potere per imperdirne o reprimerne l'esecuzione o per sottoporre la questione alle autorità competenti ai fini d'inchiesta e di esercizio dell'azione penale.

 

          Art. 29. Imprescrittibilità.

     I crimini di competenza della Corte non sono soggetti ad alcun termine di prescrizione.

 

          Art. 30. Elementi psicologici.

     1. Salvo diversa disposizione, una persona non è penalmente responsabile e può essere punita per un crimine di competenza della Corte solo se l'elemento materiale è accompagnato da intenzione e consapevolezza.

     2. Ai sensi del presente articolo, vi è intenzione quando:

     a) trattandosi di un comportamento, una persona intende adottare tale comportamento;

     b) trattandosi di una conseguenza, una persona intende causare tale conseguenza o è consapevole che quest'ultima avverrà nel corso normale degli eventi.

     3. Vi è consapevolezza ai sensi del presente articolo quando una persona è cosciente dell'esistenza di una determinata circostanza o che una conseguenza avverrà nel corso normale degli eventi. "Internazionale” e "con cognizione di causa” vanno interpretati di conseguenza.

 

          Art. 31. Motivi di esclusione dalle responsabilità penali.

     1. Oltre agli altri motivi di esclusione della responsabilità penale previsti dal presente Statuto, una persona non è penalmente responsabile se al momento del suo comportamento:

     a) essa soffriva di una malattia o deficienza mentale che le precludeva la facoltà di comprendere il carattere delittuoso o la natura del suo comportamento, o di controllarlo per renderlo conforme alle norme di legge;

     b) era in uno stato d'intossicazione che le precludeva la facoltà di comprendere il carattere delittuoso o la natura del suo comportamento, o di controllarlo per renderlo conforme alle norme di legge; a meno che non si fosse volontariamente intossicata pur sapendo, come risulta dalle circostanze, che per via della sua intossicazione, essa avrebbe con ogni probabilità adottato un comportamento costituente un crimine di competenza della Corte e non abbia tenuto conto di tale probabilità;

     c) essa ha agito in modo ragionevole per difendere sé stessa, per difendere un'altra persona o, in caso di crimini di guerra, per difendere beni essenziali alla propria sopravvivenza o a quella di terzi, o essenziali per l'adempimento di una missione militare contro un ricorso imminente ed illecito alla forza, proporzionalmente all'ampiezza del pericolo da essa incorsa o dall'altra persona o dai beni protetti. Il fatto che la persona abbia partecipato ad un'operazione difensiva svolta da forze armate non costituisce di per sé motivo di esonero dalla responsabilità penale a titolo del presente capoverso;

     d) Il comportamento qualificato come sottoposto alla giurisdizione della Corte è stato adottato sotto una coercizione risultante da una minaccia di morte imminente o da un grave pericolo continuo o imminente per l'integrità di tale persona o di un'altra persona e la persona ha agito spinta dal bisogno ed in modo ragionevole per allontanare tale minaccia, a patto che non abbia inteso causare un danno maggiore di quello che cercava di evitare. Tale minaccia può essere stata:

     i) sia esercitata da altre persone, o

     ii) costituita da altre circostanze indipendenti dalla sua volontà.

     2. La Corte si pronuncia sul fatto di sapere se i motivi, di esclusione dalla responsabilità penale previsti nel presente Stato sono applicabili al caso di cui è investita.

     3. Durante il processo la Corte può tenere conto di un motivo di esonero diverso da quelli previsti al paragrafo 1, se tale motivo discende dal diritto applicabile enunciato all'articolo 21. Le procedure di esame di tale motivo di esclusione sono previste nelle Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove.

 

          Art. 32. Errore di fatto o di diritto.

     1. Un errore di fatto è motivo di esclusione dalla responsabilità penale solo se annulla l'elemento psicologico del reato.

     2. Un errore di diritto concernente la questione di sapere se un determinato tipo di comportamento costituisce un reato passibile della giurisdizione della Corte non è motivo di esclusione dalla responsabilità penale. Tuttavia, un errore di diritto può essere motivo di esclusione dalla responsabilità penale quando annulla l'elemento psicologico del reato, o sulla base di quanto preveduto dall'articolo 33.

 

          Art. 33. Ordini del superiore gerarchico e ordine di legge.

     1 . Il fatto che un reato passibile di giurisdizione della Corte sia stato commesso da una persona in esecuzione di un ordine di un governo o di un superiore militare o civile non esonera tale persona dalla sua responsabilità penale, salvo se:

     a) la persona aveva l'obbligo legale di ubbidire agli ordini del governo o del superiore in questione;

     b) la persona non sapeva che l'ordine era illegale.

     c) l'ordine non era manifestamente illegale.

     2. Ai fini del presente articolo, gli ordini di commettere un genocidio o crimini contro l'umanità sono manifestamente illegali.

 

CAPITOLO IV

COMPOSIZIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLA CORTE

 

          Art. 34. Organi della Corte.

     Gli organi della Corte sono i seguenti:

     a) Presidenza;

     b) Sezione degli appelli, Sezione di primo grado e Sezione preliminare;

     c) Ufficio del Procuratore;

     d) Cancelleria.

 

          Art. 35. Esercizio delle funzioni da parte dei giudici.

     1. Tutti i giudici sono eletti come membri a tempo pieno della Corte e sono disponibili per esercitare le loro funzioni a tempo pieno non appena ha inizio il loro mandato.

     2. I giudici che compongono la Presidenza esercitano le loro funzioni a tempo pieno dal momento in cui sono eletti.

     3. La Presidenza può, in funzione del carico di lavoro della Corte ed in consultazione con gli altri giudici decidere periodicamente in che misura questi ultimi sono tenuti ad esercitare le loro funzioni a tempo pieno. Le decisioni adottate a tale riguardo non pregiudicano le disposizioni dell'articolo 40.

     4. Le intese finanziarie concernenti i giudici che non sono tenuti ad esercitare le loro funzioni a tempo pieno sono stabilite secondo l'articolo 49.

 

          Art. 36. Qualificazioni, candidature ed elezioni dei giudici.

     1. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 2, la Corte si compone di 18 giudici.

     2.

     a) La Presidenza, agente in nome della Corte, può proporre di aumentare il numero dei giudici fissato al paragrafo 1, motivando debitamente la sua proposta. Questa è comunicata senza indugio a tutte le parti dall'ufficio di Cancelleria.

     b) Successivamente la proposta è esaminata in una riunione dell'Assemblea degli Stati parti, convocata conformemente all'articolo 112. Essa è considerata adottata se è approvata in questa riunione a maggioranza di due terzi dei membri dell'Assemblea degli Stati Parte. Essa entra in vigore alla data stabilita dall'Assemblea degli Stati parti.

     c)

     i) Quando una proposta di aumentare il numero dei giudici è stata adottata secondo il capoverso b), l'elezione dei giudici supplementari avviene alla successiva riunione dell'Assemblea degli Stati parti secondo i paragrafi 3 a 8 e l'articolo 37, paragrafo 2;

     ii) Quando una proposta di aumentare il numero dei giudici è stata adottata ed è divenuta effettiva secondo i capoversi b) e c) sotto-capoverso i), la Presidenza può proporre in qualsiasi momento in seguito, qualora il carico di lavoro della Corte lo giustifichi, di ridurre il numero dei giudici purché tale numero non scenda al di sotto di quello stabilito al paragrafo 1. La proposta è esaminata secondo la procedura stabilita ai capoversi a) e b). Se è adottata, il numero dei giudici diminuisce gradualmente mano a mano che il mandato dei giudici in esercizio giunge a scadenza, fino a quando non venga raggiunto il numero richiesto.

     3.

     a) I giudici sono selezionati fra persone che godono di un'elevata considerazione morale, conosciute per la loro imparzialità ed integrità e che presentano tutti i requisiti richiesti nei loro rispettivi Stati per l'esercizio delle massime cariche giudiziarie.

     b) Ogni candidato ad un seggio alla Corte deve:

     i) avere una competenza riconosciuta in diritto e procedura penale, nonché la necessaria esperienza di processo penale, sia in qualità di giudice, di procuratore, di avvocato o ogni altra qualità analoga; oppure

     ii) avere una competenza riconosciuta in settori pertinenti del diritto internazionale, come il diritto internazionale umanitario ed i diritti dell'uomo, nonché una vasta esperienza in una professione giuridica particolarmente significativa ai fini dell'attività giudiziaria della Corte;

     c) ogni candidato ad un seggio alla Corte deve avere un'ottima conoscenza ed una pratica corrente di almeno una delle lingue di lavoro della Corte.

     4.

     a) i candidati ad un seggio alla Corte possono essere presentati da ogni Stato Parte al presente Statuto:

     i) secondo la procedura di presentazione di candidature alle massime cariche giudiziarie nello Stato in questione; oppure

     ii) secondo la procedura di presentazione di candidature alla Corte Internazionale di Giustizia prevista nello Statuto di quest'ultima.

     Le candidature sono accompagnate da una dichiarazione dettagliata che dimostra che il candidato presenta i requisiti previsti al paragrafo 3.

     b) Ciascuno Stato parte può presentare la candidatura di una persona per una determinata elezione. Tale persona non deve necessariamente averne la nazionalità, ma in ogni caso deve essere in possesso di quella di uno Stato Parte.

     c) L'Assemblea degli Stati parti può decidere di costituire, come opportuno, una commissione consultiva per l'esame delle candidature. La composizione ed il mandato di tale Commissione sono definite dall'Assemblea degli Stati parti.

     5. Ai fini dell'elezione, vengono predisposte due liste di candidati:

     La lista A, contenente i nomi dei candidati in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3, capoverso b), sotto-capoverso i);

     La lista B, contenente i nomi dei candidati in possesso di requisiti di cui al paragrafo 3, capoverso b), sotto-capoverso ii).

     Ogni candidato in possesso delle competenze richieste per figurare sulle due liste può scegliere quella su cui presentarsi. Alla prima elezione, almeno nove giudici saranno eletti fra i candidati della lista A ed almeno cinque giudici fra quelli della lista B. Le elezioni successive saranno organizzate in modo da mantenere una proporzione analoga fra i giudici qualificati eletti fra i candidati delle due liste.

     6.

     a) I giudici sono eletti a scrutinio segreto in una riunione dell'Assemblea degli Stati parte convocata a tal fine in forza dell'articolo 112. Subordinatamente al paragrafo 7 sono eletti i 18 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza di due terzi degli Stati parti presenti e votanti.

     b) Se rimangono seggi da destinare alla fine del primo turno di scrutinio si procederà a scrutini ulteriori secondo la procedura stabilita al capoverso a) fino a quando i rimanenti seggi siano stati ricoperti.

     7. La Corte non può annoverare più di un cittadino dello stesso Stato. A tale riguardo una persona che può essere considerata come cittadina di più di uno Stato sarà considerata cittadino dello Stato in cui esercita abitualmente i suoi diritti civili e politici.

     8.

     a) Nella scelta dei giudici degli Stati parte tengono conto della necessità di assicurare nella composizione della Corte:

     i) la rappresentanza dei principali ordinamenti giuridici del mondo;

     ii) un'equa rappresentanza geografica;

     iii) un'equa rappresentanza di uomini e donne.

     b) Gli Stati Parte tengono altresì conto del bisogno di assicurare la presenza di giudici specializzati in talune questioni, in modo particolare per le questioni relative alla violenza contro donne o bambini.

     9.

     a) Subordinatamente al capoverso b), i giudici sono eletti per un mandato di nove anni e, fatto salvo il capoverso c) e l'articolo 37, paragrafo 2, essi non sono rieleggibili.

     b) Nella prima elezione, un terzo dei giudici eletti designati mediante sorteggio, sono nominati per un mandato di tre anni; un terzo dei giudici eletti designati mediante sorteggio sono nominati per un mandato di sei anni; gli altri giudici sono nominati per un mandato di nove anni.

     c) Un giudice nominato per un mandato di tre anni in applicazione del sotto-paragrafo b) è rieleggibile per un mandato completo.

     10. Nonostante le disposizioni del paragrafo 9, un giudice applicato alla Camera di primo grado o della Camera d'Appello secondo l'articolo 39, che ha iniziato dinanzi a questa Sezione la trattazione di una causa di primo grado o d'appello rimane in funzione fino a quando la causa non è risolta.

 

          Art. 37. Seggi vacanti.

     1. I seggi divenuti vacanti sono ricoperti mediante elezione in conformità all'articolo 36.

     2. Un giudice eletto ad un seggio divenuto vacante completa il mandato del suo predecessore; se la durata del mandato da portare a termine è inferiore o pari a tre anni, egli è rieleggibile per un intero mandato secondo l'articolo 36.

 

          Art. 38. Presidenza.

     1. Il Presidente ed il Primo e Secondo vicepresidente sono eletti a maggioranza assoluta dei giudici. Essi sono eletti per tre anni o fino alla scadenza del loro mandato di giudice se quest'ultimo termina prima di tre anni. Sono rieleggibili una sola volta.

     2. Il Primo Vicepresidente sostituisce il Presidente quando quest'ultimo è impedito o ricusato. Il secondo Vicepresidente sostituisce il Presidente quando quest'ultimo ed il Primo Vicepresidente sono entrambi impediti o ricusati.

     3. Il Presidente, il primo Vicepresidente ed il Secondo Vicepresidente compongono la Presidenza la quale è incaricata:

     a) di una corretta amministrazione della Corte, ad eccezione dell'ufficio del Procuratore; e

     b) della altre funzioni conferitele secondo il presente Statuto.

     4. Nell'esercizio delle competenze di cui al paragrafo 3, capoverso a), la Presidenza agisce di comune accordo con il Procuratore, al quale chiede il suo consenso per tutte le questioni d'interesse comune.

 

          Art. 39. Sezioni.

     1. Il prima possibile dopo l'elezione dei giudici, la Corte si organizza in sezioni come previsto dall'articolo 34, paragrafo b). La sezione degli appelli è composta dal Presidente e da altri quattro giudici; la Sezione di primo grado e la Sezione preliminare sono ciascuna composte da almeno sei giudici. L'applicazione dei giudici alle Sezioni è fondata sulla natura delle funzioni attribuite a ciascuna di esse e sulle competenze ed esperienza dei giudici eletti alla Corte, in modo tale che ciascuna sezione includa in misura adeguata membri con competenze specializzate in diritto e procedura penale, ed in diritto internazionale. La Sezione preliminare e la Sezione di primo grado sono composte in prevalenza da giudici aventi esperienza in materia di procedimenti penali.

     2.

     a) Le funzioni giudiziarie della Corte sono esercitate in ciascuna sezione delle Camere.

     b)

     i) La Camera di appello è composta da tutti i giudici della sezione degli appelli.

     ii) Le funzioni della Camera di primo grado sono esercitate da tre giudici della Sezione di primo grado.

     iii) Le funzioni della Camera preliminare sono esercitate sia da tre giudici della Sezione preliminare, sia da un solo giudice di tale Sezione secondo le Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove.

     c) Nessuna disposizione del presente paragrafo vieta la costituzione concomitante di più di una camera di primo grado o camera preliminare quando il carico di lavoro della Corte lo esiga.

     3.

     a) I giudici applicati alla Sezione preliminare ed alla Sezione di primo grado vi siedono per tre anni; essi continuano a sedervi oltre questo termine fino alla soluzione di qualsiasi caso da essi trattato in tali sezioni.

     b) I giudici applicati alla Sezione degli appelli vi siedono per tutta la durata del loro mandato.

     4. I giudici applicati alla Sezione degli appelli siedono esclusivamente in questa Sezione. Tuttavia, nessuna disposizione del presente articolo vieta l'applicazione provvisoria di giudici della Sezione di primo grado alla Sezione preliminare o viceversa, se la Presidenza ritiene che ciò è necessario in considerazione del carico di lavoro della Corte, rimanendo inteso che un giudice che ha partecipato alla fase preliminare di una questione non è in alcun caso autorizzato a sedere nella Camera di primo grado investita della stessa questione.

 

          Art. 40. Indipendenza dei giudici.

     1. I giudici esercitano le loro funzioni in completa indipendenza.

     2. I giudici non esercitano alcuna attività che potrebbe essere incompatibile con le loro funzioni giudiziarie o far dubitare della loro indipendenza.

     3. I giudici tenuti ad esercitare le loro funzioni a tempo pieno presso la sede della Corte non devono esercitare alcuna altra attività di carattere professionale.

     4. Ogni questione che potrebbe sorgere a proposito dei paragrafi 2 e 3 è decisa a maggioranza assoluta dei giudici. Quando una questione concerne un giudice, tale giudice non parteciperà all'adozione della decisione.

 

          Art. 41. Esonero e ricusazione dei giudici.

     1. La Presidenza può esonerare un giudice, a sua richiesta, dalle funzioni che gli sono attribuite in forza del presente Statuto secondo il Regolamento di procedura e di prova.

     2.

     a) Un giudice non può partecipare alla soluzione di qualsiasi causa in cui la sua imparzialità potrebbe ragionevolmente essere messa in dubbio per qualsivoglia ragione. Un giudice può essere ricusato per un determinato caso, secondo il presente paragrafo, in modo particolare se è già intervenuto in precedenza, a qualsiasi titolo, nella stessa questione dinanzi alla Corte o un una causa penale connessa, a livello nazionale, in cui la persona che è ora oggetto di inchiesta o di azione giudiziaria era implicata. Un giudice può altresì essere ricusato per altri motivi previsti dal Regolamento di procedura e di prova.

     b) Il procuratore o la persona oggetto di un'inchiesta o di azioni giudiziarie può chiedere la ricusazione di un giudice in forza del presente paragrafo.

     c) Ogni questione relativa alla ricusazione di un giudice è decisa a maggioranza assoluta dei giudici. Il giudice di cui si domanda la ricusazione, può presentare le sue osservazioni in merito, ma non partecipa alla decisione.

 

          Art. 42. Ufficio del Procuratore.

     1. L'Ufficio del Procuratore opera indipendentemente in quanto organo distinto nell'ambito della Corte. Esso è incaricato di ricevere le comunicazioni ed ogni informazione debitamente valutata relativa ai reati di competenza della Corte, di esaminarle, di condurre le inchieste e di sostenere l'accusa dinanzi alla Corte. I membri di questo Ufficio non sollecitano né agiscono su istruzioni provenienti da fonti esterne.

     2. L'Ufficio è diretto dal Procuratore. Quest'ultimo ha piena autorità per quanto concerne la gestione amministrativa dell'Ufficio ivi compreso il personale, le installazioni ed altre risorse. Il Procuratore è assistito da uno o più vice-procuratori, abilitati ad effettuare tutti gli atti richiesti dal Procuratore secondo il presente Statuto. Il procuratore ed i vice-procuratori sono di nazionalità diverse. Essi esercitano le loro funzioni a tempo pieno.

     3. Il procuratore ed i vice-procuratori devono godere di un'elevata considerazione morale ed avere solide competenze ed una vasta esperienza pratica in materia di azioni giudiziarie o di processi in affari penali. Essi debbono avere un'ottima conoscenza e pratica corrente di almeno una delle lingue di lavoro della Corte.

     4. Il Procuratore è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea degli Stati Parti ed a maggioranza assoluta dei suoi membri. I Vice-Procuratori sono eletti allo stesso modo da una lista di candidati presentata dal Procuratore. Il Procuratore presenta tre candidati per ciascun incarico di Vice-Procuratore da ricoprire. Salvo se viene deciso un mandato più breve, al momento della loro elezione il Procuratore ed i Vice-Procuratori esercitano le loro funzioni per nove anni e non sono rieleggibili.

     5. Né il Procuratore né i Vice-Procuratori esercitano attività che rischiano di essere incompatibili con le loro funzioni in materia di azioni giudiziarie o di far dubitare della loro indipendenza. Essi non esercitano alcuna altra attività di carattere professionale.

     6. La Presidenza può esonerare il Procuratore o un Vice-Procuratore, a sua richiesta, dalle sue funzioni in un determinato caso.

     7. Né il Procuratore né i Vice-Procuratori possono partecipare alla soluzione di una questione in cui la loro imparzialità potrebbe ragionevolmente essere contestata per un motivo qualsiasi. Essi possono essere ricusati nell'ambito di una causa, secondo il presente paragrafo, se in precedenza erano già intervenuti a qualsiasi titolo in tale causa dinanzi alla Corte o in una causa penale connessa a livello nazionale, nella quale la persona oggetto d'inchiesta o di azioni giudiziarie era implicata.

     8. Ogni questione relativa alla ricusazione del Procuratore o di un Vice-procuratore è decisa dalla Camera di appello.

     a) La persona oggetto di un'inchiesta o di azioni giudiziarie può in qualsiasi momento chiedere la ricusazione del Procuratore o di un Vice-procuratore per i motivi enunciati nel presente articolo.

     b) Il Procuratore o il Vice-procuratore interessato, a seconda dei casi può presentare le sue osservazioni in merito.

     9. Il Procuratore nomina consiglieri che sono specialisti in diritto per talune questioni, in modo particolare violenze sessuali, violenze per motivazioni sessiste e violenze contro bambini.

 

          Art. 43. Ufficio di Cancelleria.

     1. L'Ufficio di Cancelleria è responsabile degli aspetti non giudiziari dell'amministrazione e dei servizi della Corte, fatte salve le funzioni e le competenze del Procuratore definite all'articolo 42.

     2. L'Ufficio di Cancelleria è diretto dal Cancelliere che è il principale funzionario amministrativo della Corte. Il Cancelliere esercita le sue funzioni sotto l'autorità del Presidente della Corte.

     3. Il Cancelliere ed il Vice-Cancelliere devono essere persone di comprovata moralità e di vasta competenza, con un'ottima conoscenza ed una pratica corrente di almeno una delle lingue di lavoro della Corte.

     4. I giudici eleggono il Cancelliere a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto, in considerazione di eventuali raccomandazioni dell'Assemblea degli Stati parte. Ove necessario, essi eleggono allo stesso modo un Vice-cancelliere su raccomandazione del Cancelliere.

     5. Il Cancelliere è eletto per cinque anni, è rieleggibile una volta ed esercita le sue funzioni a tempo pieno. Il Vice-Cancelliere è eletto per cinque anni o per un mandato più breve, secondo quanto può essere deciso a maggioranza assoluta dei giudici; esso è chiamato ad esercitare le sue funzioni secondo le esigenze del servizio.

     6. Il Cancelliere istituisce nell'ambito dell'Ufficio di cancelleria, una Divisione di assistenza per le vittime ed i testimoni. Tale Divisione è incaricata, in consultazione con l'ufficio del procuratore, di consigliare e di aiutare in ogni altro modo appropriato i testimoni le vittime che compaiono dinanzi alla Corte e le altre persone che potrebbero essere messe in pericolo dalle deposizioni di tali testimoni, nonché di prevedere le misure e disposizioni da prendere per garantire la loro protezione e sicurezza. Il personale della Divisione include specialisti dell'aiuto alle vittime di traumi, in modo particolare traumi susseguenti a violenze sessuali.

 

          Art. 44. Il personale.

     1. Il procuratore ed il Cancelliere nominato il personale qualificato necessario nei loro rispettivi servizi compresi, per quanto riguarda il Procuratore, gli inquirenti.

     2. Nel reclutare il personale, il Procuratore ed il Cancelliere provvedono ad assicurarsi i servizi di persone presentando al più alto grado di competenza, integrità ed efficienza, tenuto conto, mutatis mutandis, dei criteri enunciati all'articolo 36, paragrafo 8.

     3. Il Cancelliere, di comune accordo con la Presidenza ed il Procuratore, propone lo Statuto del personale con le norme per la nomina, la remunerazione e la cessazione dalle funzioni. Lo Statuto del personale è approvato dall'Assemblea degli Stati parte.

     4. La Corte può, in circostanze eccezionali, impiegare del personale messo gratuitamente a disposizione da Stati parte, organizzazioni intergovernative o organizzazioni non governative, per aiutare qualsiasi organo della Corte nei suoi lavori. Il Procuratore può accettare questa offerta per quanto riguarda l'Ufficio del Procuratore. Tali persone messe gratuitamente a disposizione sono impiegate in conformità alle direttive che saranno stabilite dall'Assemblea degli Stati parte.

 

          Art. 45. Impegno solenne.

     Prima di entrare in funzione secondo il presente Statuto, i giudici, il Procuratore, i Vice-Procuratori, il Cancelliere ed il Vice-Cancelliere assumono, in sessione pubblica, l'impegno solenne di esercitare le loro competenze in completa imparzialità e coscienza.

 

          Art. 46. Perdita di funzioni.

     1. Un giudice, il Procuratore, un Vice-Procuratore il Cancelliere o il Vice Cancelliere è sollevato dalle sue funzioni in base ad una decisione adottata secondo il paragrafo 2, nei casi in cui:

     a) venga accertato che ha commesso un grave errore o un'inadempienza grave ai doveri che gli sono imposti dal presente Statuto come previsto nelle Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove, oppure

     b) lo stesso si trova nell'incapacità di esercitare le sue funzioni come definite dal presente Statuto.

     2. La decisione relativa alla perdita di funzioni di un giudice, del Procuratore, di un Vice-Procuratore in applicazione del paragrafo 1 è adottata dall'Assemblea degli Stati parte a scrutinio segreto:

     a) nel caso di un giudice, a maggioranza di due terzi degli Stati parte su raccomandazione adottata a maggioranza di due terzi degli altri giudici;

     b) nel caso del Procuratore, a maggioranza assoluta degli Stati parte;

     c) nel caso di un Vice-procuratore, a maggioranza assoluta degli Stati parti su raccomandazione del procuratore.

     3. La decisione relativa alla perdita di funzione del Cancelliere o del Vice-Cancelliere è adottata a maggioranza assoluta dei giudici.

     4. Un giudice, un Procuratore, un Vice-procuratore, un Cancelliere o vice-Cancelliere il cui comportamento o attitudine ad esercitare le funzioni previste dal presente Statuto sono contestati in forza del presente articolo ha ogni facoltà di produrre e ricevere elementi di prova e di far valere i suoi argomenti secondo il Regolamento di procedura e di prova. Non è prevista in altro modo la sua partecipazione all'esame della questione.

 

          Art. 47. Misure disciplinari.

     Un giudice, un Procuratore, un Vice-procuratore, un Cancelliere o un Vice-Cancelliere che abbia commesso una colpa di gravità minore di quella menzionata all'articolo 46, paragrafo 1, è oggetto di misure disciplinari secondo le Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove.

 

          Art. 48. Privilegi ed immunità.

     1. La Corte gode sul territorio di ciascuno Stato Parte dei privilegi e delle immunità necessari per l'adempimento del suo mandato.

     2. I giudici, il Procuratore, i Vice-procuratori ed il Cancelliere beneficiano nell'esercizio delle loro funzioni e relativamente a tali funzioni dei privilegi ed immunità concessi ai capi delle missioni diplomatiche. Dopo la scadenza del loro mandato essi continuano a beneficiare dell'immunità da qualsiasi giurisdizione per parole, scritti ed atti inerenti all'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

     3. Il Vice-Cancelliere, il personale dell'ufficio del Procuratore ed il personale dell'Ufficio di Cancelleria godono dei privilegi, immunità ed agevolazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni in conformità all'accordo sui privilegi e le immunità della Corte.

     4. Gli avvocati, esperti, testimoni o altre persone la cui presenza è richiesta presso la sede della Corte beneficiano del trattamento necessario per il buon funzionamento della Corte secondo l'accordo sui privilegi e le immunità della Corte.

     5. I privilegi e le immunità possono essere aboliti:

     a) nel caso di un giudice o di un Procuratore, mediante decisione presa a maggioranza assoluta dei giudici;

     b) nel caso del Cancelliere, dalla Presidenza;

     c) nel caso dei Vice-Procuratori e del personale dell'ufficio del Procuratore, dal Procuratore;

     d) nel caso del Vice-Cancelliere e del personale dell'Ufficio di Cancelleria, dal Cancelliere.

 

          Art. 49. Retribuzioni, indennità e rimborso spese.

     I giudici, il Procuratore, i Vice-Procuratori, il Cancelliere ed il Vice-Cancelliere percepiscono le retribuzioni, indennità e rimborsi stabilite dall'Assemblea degli Stati Parte. Tali retribuzioni ed indennità non saranno ridotte nel corso del mandato.

 

          Art. 50. Lingue ufficiali e lingue di lavoro.

     1. Le lingue ufficiali della Corte sono l'inglese, l'arabo, il cinese, lo spagnolo, il francese ed il russo. Le decisioni della Corte nonché altre decisioni che risolvono questioni fondamentali sottoposte alla Corte sono pubblicate nelle lingue ufficiali. La Presidenza determina, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di procedura e di prova, quali decisioni possono essere considerate ai fini del presente paragrafo come risolutive di questioni fondamentali.

     2. Le lingue di lavoro della Corte sono l'inglese ed il francese. Il Regolamento di procedura e di prova definisce i casi in cui altre lingue ufficiali possono essere utilizzate come lingue di lavoro.

     3. Su richiesta di ogni parte ad una procedura, o di ogni Stato autorizzato ad intervenire in una procedura la Corte autorizza l'impiego, per tale parte o Stato, di una lingua diversa dall'inglese o dal francese qualora lo ritenga giustificato.

 

          Art. 51. Regole Procedurali e di Ammissibilità della Prove.

     1. Le Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove entrano in vigore al momento della loro adozione da parte dell'Assemblea di Stati Parte a maggioranza di due terzi dei suoi membri.

     2. Possono essere proposti emendamenti alle Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove da parte di:

     a) ogni Stato Parte,

     b) i giudici agenti a maggioranza assoluta,

     c) il Procuratore.

     Tali emendamenti entrano in vigore al momento della loro adozione a maggioranza di due terzi dei membri dell'Assemblea degli Stati parte.

     3. Dopo l'adozione delle Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove, nei casi di emergenza in cui una determinata situazione sottoposta alla Corte non è prevista da dette Regole i giudici possono a maggioranza di due terzi stabilire regole provvisorie che si applicheranno fino a quando l'Assemblea degli Stati parte nella sua riunione ordinaria o straordinaria successiva non le adotti, le modifichi o le respinga.

     4. Le Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove, le relative modifiche e le regole provvisorie sono conformi alle norme del presente Statuto. Gli emendamenti alle Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove, nonché le regole provvisorie non si applicano retroattivamente a scapito della persona oggetto di un'inchiesta di azioni giudiziarie o di condanna.

     5. In caso di conflitto fra lo Statuto ed il regolamento di procedura e di prova, prevale lo Statuto.

 

          Art. 52. Regolamento della Corte.

     1. I giudici adottano a maggioranza assoluta, secondo il presente Statuto ed il Regolamento di procedura e di prova, il Regolamento della Corte necessario per garantire il funzionamento quotidiano della stessa. Questo regolamento deve essere compatibile con lo Statuto e con le Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove.

     2. Il Procuratore ed il Cancelliere sono consultati per l'elaborazione del Regolamento della Corte e di ogni emendamento relativo.

     3. Il Regolamento della Corte ed ogni emendamento relativo acquisiscono effetto sin dal momento della loro adozione, a meno che i giudici non decidano diversamente. Immediatamente dopo essere adottati, essi saranno comunicati agli Stati Parte, per osservazioni. Essi rimangono in vigore se la maggioranza degli Stati Parte non formula obiezioni al riguardo entro sei mesi.

 

CAPITOLO V

INDAGINE ED ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE

 

          Art. 53. Apertura di un'indagine.

     1. Il Procuratore, dopo aver valutato le informazioni sottoposte alla sua conoscenza, apre un'inchiesta a meno che non determini la mancanza di un ragionevole fondamento per un'azione giudiziaria in forza del presente Statuto. Per decidere di aprire un'inchiesta, il Procuratore esamina:

     a) se le informazioni in suo possesso lasciano supporre che un reato di competenza della Corte è stato o sta per essere commesso;

     b) se il caso è o sarebbe procedibile secondo l'articolo 17;

     c) se, in considerazione della gravità del reato e degli interessi delle vittime, vi sono motivi gravi di ritenere che un'inchiesta non favorirebbe gli interessi della giustizia.

     Se determina che non vi sono motivi gravi per un'azione giudiziaria e che la sua determinazione è unicamente fondata sul capoverso c), il Procuratore ne informa la Camera preliminare.

     2. Se, successivamente all'inchiesta, il Procuratore conclude che non vi sono motivi sufficienti per intentare un'azione giudiziaria:

     a) in quanto manca una base sufficiente di fatto o di diritto per chiedere un mandato d'arresto o una citazione di comparizione in applicazione dell'articolo 58;

     b) in quanto il caso è improcedibile in forza dell'articolo 17; oppure

     c) in quanto un'azione giudiziaria non sarebbe nell'interesse della giustizia in considerazione di tutte le circostanze, ivi compresa la gravità del reato, gli interessi delle vittime, l'età o la deficienza del presunto autore ed il suo ruolo nel reato allegato, egli informa della sua conclusione e delle ragioni che l'hanno motivata la Camera preliminare e lo Stato che ha adito secondo l'articolo 14, oppure il Consiglio di sicurezza in un caso di cui all'articolo 13, paragrafo b).

     3.

     a) Su richiesta dello Stato che l'ha adita secondo l'articolo 14 (o del Consiglio di sicurezza se si tratta di un caso di cui all'articolo 13, paragrafo b) la Camera preliminare può prendere in esame la decisione di non intentare un'azione giudiziaria adottata dal Procuratore in attuazione dei paragrafi 1 e 2, e chiedere al Procuratore di riconsiderarla.

     b) Inoltre la Camera preliminare può, di sua iniziativa, esaminare la decisione del Procuratore di non intentare un'azione giudiziaria qualora tale decisione sia esclusivamente fondata sulle considerazioni di cui al paragrafo 1, capoverso c) e al paragrafo 2, capoverso c). In tal caso, la decisione del Procuratore ha effetto solo se convalidata dalla Camera di primo grado.

     4. Il Procuratore può in ogni momento riconsiderare la sua decisione di aprire o meno un'inchiesta o d'intentare o meno un'azione giudiziaria sulla base di nuovi fatti o informazioni.

 

          Art. 54. Doveri e poteri del Procuratore in materia d'inchiesta.

     1. Il Procuratore:

     a) per determinare la verità, estende l'inchiesta a tutti i fatti ed elementi probatori eventualmente utili per determinare se vi è responsabilità penale secondo il presente Statuto, e, ciò facendo indaga sia a carico che a discarico;

     b) adotta le misure atte a garantire l'efficacia delle inchieste e delle azioni giudiziarie vertenti su reati di competenza della Corte, tenendo conto degli interessi e della situazione personale delle vittime e dei testimoni, ivi compreso la loro età, sesso e stato di salute, nonché della natura del reato, in modo particolare se quest'ultimo comporta violenze sessuali, violenze con motivazione sessista quali definite all'articolo 7 par. 3 o violenze commesse contro bambini;

     c) rispetta pienamente i diritti delle persone enunciate nel presente Statuto.

     2. Il Procuratore può effettuare inchieste sul territorio di uno Stato:

     a) in conformità alle disposizioni del capitolo IX; oppure

     b) con l'autorizzazione della Camera preliminare in forza dell'articolo 57, paragrafo 3, capoverso d).

     3. Il Procuratore può:

     a) raccogliere ed esaminare elementi probatori;

     b) convocare ed interrogare persone indagate, vittime e testimoni;

     c) chiedere la cooperazione di qualsiasi Stato o organizzazione, o organo governativo in conformità alle loro competenze o al loro rispettivo mandato;

     d) concludere ogni intesa o accordo che non sia contrario alle disposizioni del presente Statuto e che può essere necessario per facilitare la cooperazione di uno Stato, di un'organizzazione intergovernativa o di una persona;

     e) impegnarsi a non divulgare, in nessuna fase della procedura, i documenti o informazioni che il Procuratore ha ottenuto in via confidenziale al solo scopo di ottenere nuovi elementi di prova, a meno che l'informatore non consenta alla loro divulgazione; e

     f) prendere o chiedere che siano prese misure atte a garantire la confidenzialità delle informazioni raccolte, la protezione delle persone o la preservazione degli elementi probatori.

 

          Art. 55. Diritti delle persone durante l'indagine.

     1. Nell'ambito di un'inchiesta aperta in applicazione del presente Statuto una persona:

     a) non è obbligata a testimoniare contro di sé, né a dichiararsi colpevole;

     b) non è sottoposta ad alcuna forma di coercizione, costrizione o minaccia né a tortura o altra forma di pena o di trattamento crudele, inumano o degradante;

     c) beneficia a titolo gratuito, se non è interrogata in una lingua che comprende e parla senza difficoltà, dell'assistenza di un'interprete competente e di tutte le traduzioni rese necessarie da esigenze di equità; e

     d) non può essere arrestata o detenuta arbitrariamente, non può essere privata di libertà se non per i motivi previsti e secondo le procedure stabilite nel presente Statuto.

     2. Qualora vi sia motivo di ritenere che una persona abbia commesso un reato sottoposto alla giurisdizione della Corte e che questa persona deve essere interrogata sia dal Procuratore sia dalle autorità nazionali in forza di una domanda fatta in applicazione delle disposizioni del capitolo IX del presente Statuto, questa persona ha inoltre i seguenti diritti, di cui è informata prima di essere interrogata:

     a) essere infomata, prima di essere interrogata, che vi è motivo di ritenere che essa ha commesso un reato rientrante nella giurisdizione della Corte;

     b) rimanere in silenzio, senza che di questo silenzio si tenga conto per determinare la sua colpevolezza o innocenza;

     c) essere assistita da un difensore di sua scelta oppure, se ne è sprovvista, da un difensore assegnato d'ufficio ogniqualvolta gli interessi della giustizia lo esigano, senza dovere in questo caso pagare una retribuzione qualora non ne abbia i mezzi;

     d) essere interrogata in presenza del suo avvocato, a meno che non abbia rinunciato al suo diritto di essere assistita da un avvocato.

 

          Art. 56. Ruolo della Camera preliminare in relazione ad un'opportunità d'indagine irripetibile.

     1.

     a) Se il Procuratore considera che un'inchiesta costituisce un'occasione unica, che non si presenterà più in seguito, di raccogliere una testimonianza o una deposizione, o di esaminare, raccogliere o verificare elementi probatori ai fini di un processo, egli ne avvisa la Camera preliminare.

     b) La Camera preliminare può in tal caso, su richiesta del Procuratore, prendere tutte le misure necessarie per garantire l'efficacia e l'integrità della procedura ed in modo particolare proteggere i diritti della difesa.

     c) Salvo diversa ordinanza della Camera preliminare, il Procuratore fornirà le informazioni del caso alla persona che è stata arrestata o che è comparsa in base ad una citazione rilasciata nell'ambito dell'inchiesta di cui al capoverso a), affinché tale persona possa essere ascoltata sulla questione.

     2. Le misure di cui al paragrafo 1, capoverso b) possono consistere nel:

     a) effettuare raccomandazioni o promulgare ordinanze relative alla conduzione della procedura;

     b) ordinare che sia stilato un processo-verbale della procedura;

     c) nominare un esperto;

     d) autorizzare l'avvocato di una persona arrestata o comparsa davanti alla Corte in base ad una citazione, a partecipare alla procedura oppure, se l'arresto o la comparizione non hanno ancora avuto luogo o l'avvocato non è ancora stato prescelto, designare un avvocato che rappresenterà gli interessi della difesa;

     e) incaricare uno dei suoi membri o se del caso uno dei giudici disponibili della Corte di formulare raccomandazioni o promulgare ordinanze a sua discrezione relativamente alla raccolta e preservazione degli elementi probatori, o agli interrogatori;

     f) prendere ogni altra misura necessaria per raccogliere o preservare gli elementi di prova;

     3.

     a) Quando il Procuratore non ha chiesto le misure di cui al presente articolo ma la Camera preliminare è d'avviso che tali misure sono necessarie per preservare elementi di prova che ritiene essenziali per la difesa nel corso del processo, essa consulta il Procuratore per sapere se quest'ultimo aveva buone ragioni per non chiedere tali misure. Se, a seguito della consultazione la Camera conclude che il fatto di non aver richiesto tali misure non è giustificato essa può prendere misure di sua iniziativa.

     b) Il procuratore può impugnare la decisione della Camera preliminare di agire di propria iniziativa in forza del presente paragrafo. L'appello è trattato con procedura d'urgenza.

     4. L'ammissibilità degli elementi di prova preservati o raccolti ai fini del processo, in attuazione del presente articolo, o la loro registrazione, è regolata dall'articolo 69, il loro valore essendo quello attribuito alle stesse dalla Camera di primo grado.

 

          Art. 57. Funzioni e poteri della Camera preliminare.

     1. A meno che il presente Statuto non disponga diversamente, la Camera preliminare esercita le sue funzioni secondo le disposizioni del presente articolo.

     2.

     a) Le decisioni rese dalla Camera preliminare in forza degli articoli 15, 18, 19, 54 par. 2, 61 par. 7, e 72, sono prese a maggioranza dei giudici che la compongono.

     b) In tutti gli altri casi, un solo giudice della Camera preliminare può esercitare le funzioni previste dal presente Statuto, salvo diversa disposizione delle Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove o salvo decisione opposta della Camera preliminare presa a maggioranza.

     3. Oltre alle altre funzioni che le sono conferite in forza del presente Statuto, la Camera dei giudizi preliminari può:

     a) su richiesta del Procuratore, promulgare ordinanze e decretare i mandati eventualmente necessari ai fini di un'inchiesta;

     b) su richiesta di una persona arrestata o comparsa in base ad una citazione secondo l'articolo 58, pronunciare ogni ordinanza comprese le misure di cui all'articolo 56 o sollecitare ogni partecipazione a titolo del capitolo IX eventualmente necessaria per aiutare la parte a predisporre la sua difesa;

     c) ove necessario, garantire la protezione e la riservatezza della vittima e dei testimoni, la preservazione delle prove, la protezione delle persone arrestate o comparse a seguito di una citazione, nonché la protezione delle informazioni relative alla sicurezza nazionale;

     d) autorizzare il Procuratore a prendere alcune misure in materia d'inchiesta sul territorio di uno Stato Parte senza essersi assicurato la cooperazione di questo Stato in applicazione del capitolo IX, nel caso in cui, pur tenendo conto per quanto possibile delle opinioni di questo Stato, la Camera preliminare abbia determinato, nel caso di specie, che tale Stato è manifestamente incapace di dar seguito ad una richiesta di cooperazione, nessuna autorità, o componente competente del suo ordinamento giudiziario nazionale essendo disponibile per dar seguito alla richiesta di cooperazione secondo il capitolo IX;

     e) quando un mandato d'arresto o citazione di comparizione è stato rilasciato in forza dell'articolo 58, sollecitare la cooperazione degli Stati in forza dell'articolo 93, paragrafo 1 capoverso j), tenendo debitamente conto della consistenza degli elementi probatori e dei diritti delle parti interessate, come previsto nel presente statuto e nelle Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove, per prendere misure cautelari a fini di confisca, soprattutto nell'interesse superiore delle vittime.

 

          Art. 58. Rilascio da parte della Camera preliminare di un mandato d'arresto o di un ordine di comparizione.

     1. In qualsiasi momento dopo l'apertura di un'inchiesta, la Camera preliminare, su richiesta del Procuratore, emette un mandato d'arresto contro una persona se, dopo aver esaminato la richiesta e gli elementi probatori, o altre informazioni fornite dal procuratore, essa è convinta:

     a) che vi sono fondati motivi di ritenere che tale persona ha commesso un reato di competenza della Corte; e

     b) che l'arresto di tale persona sembra necessario per garantire:

     i) la comparizione della persona al processo;

     ii) che la persona non ostacoli o metta a repentaglio le indagini o il procedimento dinanzi alla Corte, oppure

     iii) se del caso, impedire che la persona continui in quel crimine o in un crimine connesso che ricade sotto la giurisdizione della Corte o che avviene nelle stesse circostanze.

     2. La richiesta del procuratore contiene i seguenti elementi:

     a) il nome della persona in questione ed ogni altro elemento d'identificazione utile;

     b) un riferimento preciso al reato di competenza della Corte che si presupppone la persona abbia commesso;

     c) un breve esposto dei fatti che si presume costituiscano il reato in oggetto;

     d) un prospetto degli elementi di prova e di ogni altra informazione che forniscono motivi ragionevoli di ritenere che la persona ha commesso tale reato; e

     e) i motivi per i quali il Procuratore giudica necessario procedere all'arresto di tale persona.

     3. Il mandato d'arresto contiene i seguenti elementi:

     a) il nome della persona in oggetto ed ogni altro elemento utile d'identificazione;

     b) un preciso riferimento al reato di competenza della Corte che giustifica l'arresto; e

     c) un breve esposto dei fatti che si presume costituiscano il reato in oggetto.

     4. Il mandato d'arresto rimane in vigore fino a quando la Corte non abbia deciso diversamente.

     5. Sulla base del mandato d'arresto, la Corte può chiedere la detenzione provvisoria o l'arresto e la consegna della persona secondo il capitolo IX.

     6. Il procuratore può chiedere alla Camera preliminare di modificare il mandato d'arresto riqualificando i reati che vi sono menzionati o aggiungendo nuovi reati. La Camera preliminare modifica il mandato d'arresto quando ha motivi ragionevoli di ritenere che la persona ha commesso i reati riqualificati o nuovi reati.

     7. Il Procuratore può chiedere alla Camera preliminare di rilasciare una citazione di comparizione in luogo di un mandato d'arresto. Se la Camera preliminare è convinta che vi sono fondati motivi di ritenere che la persona ha commesso il reato di cui è imputata, e che una citazione di comparizione è sufficiente a garantire che si presenterà dinanzi alla Corte, essa rilascia la citazione con o senza condizioni restrittive di libertà (diverse dalla detenzione) se la legislazione nazionale lo prevede. La citazione contiene i seguenti elementi:

     a) il nome della persona in oggetto ed ogni altro elemento utile d'identificazione;

     b) la data di comparizione;

     c) un preciso riferimento al reato di competenza della Corte che si presume la persona abbia commesso; e

     d) un breve esposto dei fatti che si presume costituiscano reato.

     La citazione è notificata alla persona.

 

          Art. 59. Procedura di arresto nello Stato di detenzione preventiva.

     1. Lo Stato Parte che ha ricevuto una richiesta di fermo, o di arresto e di consegna prende immediatamente provvedimenti per fare arrestare la persona di cui trattasi, secondo la sua legislazione e le disposizioni del capitolo IX del presente Statuto.

     2. Ogni persona arrestata è senza indugio deferita all'autorità giudiziaria competente dello Stato di detenzione, che accerta, secondo la legislazione di tale Stato:

     a) che il mandato concerne effettivamente tale persona;

     b) che questa persona è stata arrestata secondo una procedura regolare;

     c) che i suoi diritti sono stati rispettati.

     3. La persona arrestata ha diritto di chiedere all'autorità competente dello Stato di detenzione preventiva la libertà provvisoria, in attesa di essere consegnata.

     4. Nel pronunciarsi su questa domanda, l'autorità competente dello Stato di detenzione preventiva esamina se, in considerazione della gravità dei reati allegati, sussistano circostanze urgenti ed eccezionali tali da giustificare la libertà provvisoria e se sussistono le garanzie che permettono allo Stato di detenzione di adempiere al suo obbligo di consegnare la persona alla Corte. L'autorità competente dello Stato di detenzione non è abilitata a verificare se il mandato d'arresto è stato regolarmente rilasciato secondo i capoversi a) e b) del paragrafo 1 dell'articolo 58.

     5. La Camera preliminare è informata di qualsiasi richiesta di libertà provvisoria e formula raccomandazioni all'autorità competente dello Stato di detenzione. Prima di pronunciare la sua decisione, quest'ultima tiene pienamente conto di tali raccomandazioni, comprese, se del caso, quelle vertenti sulle misure atte ad impedire l'evasione della persona.

     6. Se è concessa la libertà provvisoria, la Camera preliminare può chiedere rapporti periodici sul regime di libertà provvisoria.

     7. Dopo l'ordine di consegna da parte dello Stato di detenzione, la persona è al più presto consegnata alla Corte.

 

          Art. 60. Procedura iniziale dinanzi alla Corte.

     1. Non appena la persona è consegnata alla Corte o compare dinanzi ad essa volontariamente, o in base ad una citazione, la Camera dei giudizi preliminari accerta che essa sia stata informata dei reati di cui è accusata e dei diritti che le sono riconosciuti dal presente Statuto, compreso il diritto di chiedere la libertà provvisoria in attesa di essere giudicata.

     2. Una persona colpita da un mandato d'arresto può chiedere la libertà provvisoria in attesa di essere giudicata. Se la Camera preliminare accerta la sussistenza delle condizioni enunciate all'articolo 58, paragrafo 1, la persona è mantenuta in detenzione. Diversamente la Camera preliminare dispone la libertà provvisoria con o senza condizioni.

     3. La Camera preliminare riesamina periodicamente la sua decisione relativa alla libertà provvisoria o al mantenimento in detenzione. Essa può farlo in qualsiasi momento su richiesta del procuratore della persona. Essa può inoltre modificare la sua decisione relativa alla detenzione, alla libertà provvisoria o alle condizioni di quest'ultima, se giudica che l'andamento della situazione lo giustifica.

     4. La Camera preliminare si accerta che la detenzione prima del processo non si prolunghi in modo eccessivo a causa di un ritardo ingiustificabile imputabile al Procuratore. Se tale ritardo avviene la Corte esamina la possibilità di concedere la libertà provvisoria con o senza condizioni.

     5. Se del caso la Camera preliminare emette un mandato d'arresto per garantire la comparizione di una persona posta in libertà.

 

          Art. 61. Convalida delle accuse prima del processo.

     1. Fatto salvo il paragrafo 2, entro un termine ragionevole dopo la consegna della persona alla Corte o la sua comparizione volontaria, la Camera preliminare tiene un'udienza per convalidare le accuse sulle quali il Procuratore intende basarsi per chiedere il rinvio a giudizio. L'udienza si svolge in presenza del Procuratore e della persona oggetto d'inchiesta o azione giudiziaria, nonché dell'avvocato di quest'ultima.

     2. La Camera preliminare, su richiesta del Procuratore o di sua iniziativa, può tenere un'udienza in assenza della persona accusata per convalidare le accuse sulle quali il Procuratore intende basarsi per chiedere il rinvio a giudizio, allorché la persona:

     a) ha rinunciato al suo diritto di essere presente; oppure

     b) si è data alla fuga o è introvabile, e tutto quanto era ragionevolmente possibile fare è stato fatto per garantire la sua comparizione ed informarla delle accuse a carico contro di essa e della prossima tenuta di un'udienza per convalidare tali accuse.

     In questo caso la persona è rappresentata da un avvocato se la Camera di giudizio preliminare decide che ciò è nell'interesse della giustizia.

     3. In un ragionevole periodo di tempo prima dell'udienza, la persona:

     a) riceve una notifica scritta delle imputazioni sulle quali il Procuratore intende basarsi per chiedere il rinvio a giudizio; e

     b) è informata degli elementi probatori sui quali il Procuratore intende basarsi in udienza.

     La Camera preliminare può emettere ordinanze concernenti la comunicazione di informazioni ai fini dell'udienza.

     4. Prima dell'udienza, il procuratore può proseguire l'inchiesta e può modificare o ritirare talune imputazioni. La persona in questione riceve notifica di qualsiasi emendamento o ritiro delle accuse entro un ragionevole periodo di tempo prima dell'udienza. In caso di ritiro delle accuse il Procuratore informa la Camera preliminare dei motivi di tale ritiro.

     5. All'udienza, il Procuratore sostiene ciascuna delle accuse con elementi probatori sufficienti a comprovare l'esistenza di motivi validi per ritenere che la persona ha commesso il reato di cui è imputata. Il Procuratore può basarsi su elementi probatori quali documenti o brevi resoconti, e non è tenuto a far comparire i testimoni che devono fornire una deposizione al processo.

     6. All'udienza la persona può:

     a) contestare le accuse;

     b) contestare gli elementi di prova prodotti dal procuratore; e

     c) presentare elementi di prova.

     7. Al termine dell'udienza, la Camera preliminare determina se esistono prove sufficienti che forniscono motivi validi per ritenere che la persona ha commesso ciascuno dei reati di cui è accusata. In base alla sua determinazione, la Camera preliminare:

     a) convalida le accuse per le quali ha concluso che sussistono prove sufficienti, e rinvia la persona dinanzi ad una Camera di primo grado perché vi sia giudicata sulla base delle accuse convalidate;

     b) rifiuta di convalidare le accuse per le quali ha concluso che non vi sono prove sufficienti;

     c) rinvia l'udienza e chiede al Procuratore di considerare:

     i) di fornire elementi di prova supplementari, o di procedere a nuove inchieste relativamente ad una particolare accusa; oppure

     ii) di modificare un'accusa se gli elementi probatori prodotti sembrano indicare che è stato commesso un altro tipo di reato, passibile della giurisdizione della Corte.

     8. Anche se la Camera preliminare rifiuta di convalidare un'imputazione, nulla vieta al Procuratore di richiederne nuovamente la convalida, se fornisce elementi probatori supplementari a sostegno della sua domanda.

     9. Dopo la convalida delle accuse e prima che il processo abbia inizio, il Procuratore può modificare le accuse con l'autorizzazione della Camera preliminare e dopo che l'imputato ne sia stato informato. Se il procuratore intende aggiungere capi d'imputazione supplementari o sostituire le accuse con altre più gravi, un'udienza dovrà essere tenuta in conformità al presente articolo per convalidare le nuove accuse. Dopo l'inizio del processo, il Procuratore può ritirare le accuse con l'autorizzazione della Camera preliminare.

     10. Ogni mandato già rilasciato cessa di avere effetto per qualsiasi accusa non convalidata dalla Camera preliminare, o ritirata dal Procuratore.

     11. Dopo che le accuse sono state convalidate in conformità al presente articolo, la Presidenza istituisce una Camera di primo grado la quale, subordinatamente al paragrafo 8 dell'articolo 64, s'incarica della successiva fase procedurale e può esercitare ogni funzione di competenza della Camera preliminare, che risulti appropriata nella fattispecie.

 

PARTE 6.

IL PROCESSO

 

          Art. 62. Luogo del processo.

     Se non diversamente stabilito, il luogo del processo è la sede della Corte.

 

          Art. 63. Processo in presenza dell'imputato.

     1. L'imputato è presente nel corso del processo.

     2. Qualora l'imputato, presente dinanzi alla Corte, disturbi in modo persistente lo svolgimento del processo, la Camera di primo grado può ordinare che sia espulso dall'aula dell'udienza, e decidere che segua il processo e fornisca istruzioni al suo legale dall'esterno dell'aula, se del caso usando mezzi tecnologici di comunicazione. Tali provvedimenti verranno adottati solo in circostanze eccezionali dopo che le altre alternative ragionevoli si saranno dimostrate inadeguate, e solo per la durata strettamente necessaria.

 

          Art. 64. Funzioni e poteri della Camera di primo grado.

     1. Le funzioni ed i poteri della Camera di primo grado delineate nel presente articolo saranno esercitate in conformità con il presente Statuto e con le Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove.

     2. La Camera di primo grado garantirà che il processo sia equo e celere, e che si svolga nel pieno rispetto dei diritti dell'imputato ed avendo il debito riguardo per la protezione delle vittime e dei testimoni.

     3. Nel momento in cui un caso verrà sottoposto a processo in conformità del presente Statuto, la Camera di primo grado incaricata del caso:

     (a) conferisce con le parti e adotta le procedure necessarie a facilitare lo svolgimento equo e celere dei procedimenti;

     (b) decide la lingua o le lingue da usare durante il processo;

     (c) ferme restando tutte le altre disposizioni del presente Statuto, provvede a divulgare i documenti e le informazioni precedentemente non divulgati, con sufficiente anticipo rispetto all'inizio del processo, al fine di consentire un'adeguata preparazione dello stesso.

     4. La Camera di primo grado, qualora necessario per il suo efficace ed equo funzionamento, può rinviare le questioni preliminari alla Camera preliminare, o, in caso di necessità, ad un altro giudice disponibile di quest'ultima.

     5. Previa notifica alle parti, la Camera preliminare, qualora opportuno, può ordinare di unire o separare i capi d'accusa a carico di più di un imputato.

     6. Nell'espletare le sue funzioni precedentemente al processo o nel corso dello stesso, la Camera di primo grado, qualora necessario, può:

     (a) esercitare le funzioni della Camera preliminare di cui all'Articolo 61, paragrafo 11;

     (b) chiedere la comparizione e la testimonianza dei testi e la produzione di documenti e di altre prove avvalendosi, ove necessario, dell'assistenza degli Stati, come previsto nel presente Statuto;

     (c) provvedere a proteggere le informazioni riservate;

     (d) ordinare che vengano prodotti elementi di prova, oltre a quelli già raccolti precedentemente al processo o presentati dalle parti durante il processo;

     (e) provvedere a proteggere gli imputati, i testimoni e le vittime;

     (f) deliberare su qualunque altra questione pertinente.

     7. Il processo è pubblico. Tuttavia, la Camera di primo grado può stabilire che, in determinate circostanze, alcune udienze si svolgano a porte chiuse, ai fini indicati all'Articolo 68, ovvero per proteggere informazioni riservate o delicate che vengono fornite nelle deposizioni.

     8.

     (a) All'inizio del processo, la Camera di primo grado fa dare lettura all'imputato delle accuse convalidate in precedenza dalla Camera preliminare. La Camera di primo grado verifica che l'imputato comprenda la natura delle imputazioni e gli concede la possibilità di ammettere la propria colpevolezza, in conformità con l'Articolo 65, o di dichiararsi innocente.

     (b) Durante il processo, il giudice che presiede può impartire istruzioni su come condurre i lavori, anche al fine di garantirne l'equo ed imparziale svolgimento. Ferme restando eventuali direttive del presidente, le parti possono presentare elementi di prova, come previsto dalle disposizioni del presente Statuto.

     9. La Camera di primo grado, su richiesta di una parte o d'ufficio, ha fra l'altro, facoltà di:

     (a) decidere sull'ammissibilità o la rilevanza delle prove;

     (b) adottare tutti i provvedimenti necessari per mantenere l'ordine durante l'udienza.

     10. La Camera di primo grado si assicura che vengano redatti e conservati a cura del Cancelliere i verbali integrali del processo, riflettenti in modo accurato i lavori.

 

          Art. 65. Procedure in caso di ammissione di colpevolezza.

     1. Nel caso in cui l'imputato ammetta la sua colpevolezza, in conformità con l'Articolo 64, paragrafo 8 (a), la Camera di primo grado deciderà se:

     (a) l'imputato comprende la natura e le conseguenze dell'ammissione di colpevolezza;

     (b) l'ammissione sia resa volontariamente dall'imputato dopo essersi sufficientemente consultato con il proprio difensore;

     (c) l'ammissione di colpevolezza sia avvalorata dagli elementi del caso, contenuti:

     (i) nelle accuse formulate dal Procuratore ed ammessi dall'imputato;

     (ii) nel materiale prodotto dal Procuratore a supporto delle accuse, ed accettato dall'imputato;

     (iii) in qualunque altra prova, quale le deposizioni di testimoni prodotte dal Procuratore o dall'imputato.

     2. Quando la Camera di primo grado avrà verificato le questioni di cui al paragrafo 1 e considera che l'ammissione di colpevolezza, insieme con qualsiasi altra prova aggiuntiva prodotta, costituisce gli elementi costitutivi del crimine a cui si riferisce l'ammissione di colpevolezza, può riconoscere l'imputato colpevole per tale crimine.

     3. Nel caso in cui la Camera di primo grado non sia convinta che sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1, essa considera che l'ammissione di colpa non è stata resa, nel qual caso ordina che il processo continui seguendo le procedure processuali ordinarie previste dal presente Statuto e può rinviare il caso ad un'altra camera di primo grado.

     4. Nel caso in cui la Camera di primo grado ritenga che, nell'interesse della giustizia, ed in particolare nell'interesse delle vittime, sia necessaria un'esposizione più completa dei fatti, la Camera di primo grado può:

     (a) chiedere al Procuratore di produrre ulteriori elementi di prova, comprese le deposizioni di testimoni; oppure

     (b) ordinare che il processo continui seguendo le procedure ordinarie previste dal presente Statuto, nel qual caso riterrà la dichiarazione di colpevolezza non avvenuta e potrà rinviare il caso ad un'altra camera di primo grado.

     5. Le consultazioni fra il Procuratore e la difesa su eventuali modifiche dei capi d'accusa, sull'ammissione di colpevolezza o la pena da pronunziare non saranno vincolanti per la Corte.

 

          Art. 66. Presunzione d'innocenza.

     1. Chiunque è presunto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia dimostrata dinanzi alla Corte, in conformità con la legislazione applicabile.

     2. Al Procuratore spetta l'onere di provare la colpevolezza dell'imputato.

     3. Per condannare l'imputato, la Corte deve accettare la colpevolezza dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio.

 

          Art. 67. Diritti dell'imputato.

     1. Nell'accertamento delle accuse, l'imputato ha dirittto ad una pubblica ed equa udienza condotta in modo imparziale, tenendo conto delle disposizioni del presente Statuto e ha diritto almeno alle seguenti garanzie minime, in piena uguaglianza:

     (a) essere informato prontamente e dettagliatamente dei motivi e del contenuto delle accuse, in una lingua che l'imputato comprende e parla correttamente;

     (b) avere il tempo e le facilitazioni adeguate per preparare la sua difesa e comunicare liberamente e riservatamente con il legale di sua scelta;

     (c) essere giudicato senza indebito ritardo;

     (d) fermo restando l'Articolo 63, paragrafo 2, essere presente al processo, condurre la difesa personalmente o attraverso il suo legale di fiducia, essere informato, nel caso in cui non disponga di un difensore, del suo diritto di averne uno e, ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo richieda, vedersi assegnare d'ufficio un difensore dalla Corte senza oneri economici se non ha i mezzi per rimunerarlo;

     (e) esaminare, o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la presenza e l'esame dei testimoni a discarico alle stesse condizioni di quelli a carico. L'imputato ha inoltre diritto di far valere mezzi di difesa e di presentare altri elementi di prova ammissibili ai sensi del presente Statuto;

     (f) avere gratuitamente l'assistenza di un interprete qualificato e delle traduzioni necessarie per soddisfare i requisiti di equità, se non è in grado di comprendere perfettamente o di parlare la lingua utilizzata in una delle udienze della Corte o in un documento presentato alla Corte;

     (g) non essere costretto a testimoniare contro se stesso o a confessare la propria colpevolezza e rimanere in silenzio, senza che il silenzio venga valutato nel determinare la colpevolezza o l'innocenza;

     (h) senza dover prestare giuramento, fare una dichiarazione scritta o orale in propria difesa;

     (i) non subire l'imposizione dell'inversione dell'onere della prova o dell'onere della confutazione della prova.

     2. In aggiunta ad ogni altra comunicazione prevista dal presente Statuto, il Procuratore, non appena possibile, porta a conoscenza della difesa gli elementi di prova in suo possesso o a sua disposizione, che egli ritiene dimostrino o tendano a dimostrare l'innocenza dell'imputato, o ad attenuare la sua colpevolezza, o che siano tali da compromettere la credibilità degli elementi di prova a carico. In caso di dubbio sull'applicazione del presente paragrafo, decide la Corte.

 

          Art. 68. Protezione delle vittime e dei testimoni e loro partecipazione al processo.

     1. La Corte adotta provvedimenti atti a proteggere la sicurezza, il benessere fisico e psicologico, la dignità e la riservatezza delle vittime e dei testimoni. Nel fare ciò, la Corte terrà conto di tutti i fattori rilevanti, compresi l'età, il sesso come definito all'Articolo 2, paragrafo 3, la salute, e la natura del reato, in particolare, ma non esclusivamente, quando il crimine comporta violenza sessuale o sessista ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, o violenza contro i bambini. Il Procuratore adotterà tali provvedimenti, in particolare durante l'indagine e nel corso dell'azione penale. Detti provvedimenti non pregiudicheranno, né saranno contrari ai diritti della difesa e alle esigenze di un processo equo e imparziale.

     2. Come eccezione al principio della pubblicità dei dibattimenti di cui all'Articolo 67, le Camere della Corte, per proteggere le vittime ed i testimoni o un imputato, possono svolgere una parte qualsiasi dei procedimenti a porte chiuse, ovvero consentire che le deposizioni siano rese con mezzi elettronici o con altri mezzi speciali. In particolare, tali misure saranno applicate nel caso di vittime di violenza sessuale o di bambini che sono vittime o testimoni, tranne nei casi in cui la Corte decida diversamente, tenuto conto di tutte le circostanze, ed in particolare delle opinioni della vittima o del testimone.

     3. Nel caso in cui siano coinvolti interessi personali delle vittime, la Corte consente che siano manifestate ed esaminate le loro opinioni e preoccupazioni, in una fase dei lavori che la Corte considererà appropriata ed in modo da non pregiudicare ne contrastare i diritti dell'imputato ed un processo equo e imparziale. Tali opinioni e preoccupazioni possono essere presentate dal rappresentante legale delle vittime, quando la Corte lo ritenga opportuno, in base alle Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove.

     4. La Divisione per le Vittime ed i Testimoni può consigliare il Procuratore e la Corte su opportuni provvedimenti protettivi, disposizioni in materia di sicurezza, consulenza ed assistenza, come previsto all'Articolo 43, paragrafo 6.

     5. Nel caso in cui la divulgazione di elementi di prova e di informazioni ai sensi del presente Statuto, possa mettere gravemente in pericolo la sicurezza di un testimone o di componenti della sua famiglia, il Procuratore, in qualsiasi procedura intrapresa prima dell'inizio del processo, può astenersi dal divulgare tali elementi di prova o informazioni, presentandone una sintesi. Tali provvedimenti saranno attuati in modo da non pregiudicare ne contrastare i diritti dell'imputato e le esigenze di un processo equo e imparziale.

     6. Gli Stati possono chiedere l'adozione delle misure di protezione necessarie per i loro funzionari o agenti e per la protezione di informazioni riservate o delicate.

 

          Art. 69. Prove.

     1. Prima di testimoniare, ogni teste, in conformità con le Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove, si impegna a dire tutta la verità.

     2. La testimonianza di un teste in udienza sarà resa di persona, fatte salve le misure enunciate all'Articolo 68 o nelle Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove. La Corte può altresì autorizzare un teste a fornire una deposizione orale o una registrazione con l'ausilio di tecnologia video o audio, ed a presentare documenti o trascrizioni scritte, fermo restando il presente Statuto ed in conformità con le Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove. Tali provvedimenti non pregiudicheranno, né contrasteranno con i diritti della difesa.

     3. Le parti potranno presentare elementi di prova rilevanti per il caso, in conformità con l'Articolo 64. La Corte ha facoltà di chiedere che vengano presentate tutti gli elementi di prova che riterrà necessari per stabilire la verità.

     4. La Corte può pronunciarsi sulla rilevanza e l'ammissibilità di ogni elemento di prova, in conformità con il Regolamento di procedura e di prova, in considerazione, fra l'altro, del valore probante dell'elemento di prova e se essa possa compromettere lo svolgimento di un processo equo o l'equa valutazione della testimonianza di un teste.

     5. La Corte rispetta le regole sulla riservatezza previste nelle Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove.

     6. La Corte non richiede la prova dei fatti notori, ma può farne oggetto di constatazione giudiziale.

     7. Gli elementi di prova ottenuti in violazione del presente Statuto o dei diritti dell'uomo internazionalmente riconosciuti non sono ammissibili nel caso in cui:

     (a) la violazione metta seriamente in dubbio la credibilità degli elementi di prova; oppure

     (b) l'ammissione della prova comprometterebbe e pregiudicherebbe gravemente l'integrità del procedimento.

     8. Nel decidere sulla rilevanza o l'ammissibilità degli elementi di prova raccolti da uno Stato, la Corte non si pronuncia sull'applicazione della legislazione nazionale di questo Stato.

 

          Art. 70. Reati contro l'amministrazione della giustizia.

     1. La Corte eserciterà la propria giurisdizione sui seguenti reati commessi ai danni della amministrazione della giustizia se sono perpetrati intenzionalmente:

     (a) fornire falsa testimonianza malgrado l'obbligo assunto di dire la verità in applicazione dell'articolo 69, paragrafo 1;

     (b) presentare elementi di prova che le parti conoscono essere falsi o falsificati;

     (c) subornare testi, ostacolare o intralciare la libera presenza o testimonianza di un teste, attuare misure di ritorsione nei confronti di un teste per la sua testimonianza, o distruggere o falsificare elementi di prova o intralciare la raccolta di tali elementi;

     (d) ostacolare, intimidire o corrompere un funzionario della Corte allo scopo di obbligarlo o persuaderlo a non ottemperare, o ad ottemperare impropriamente ai suoi obblighi;

     (e) attuare misure di ritorsione nei confronti di un funzionario della Corte per il dovere espletato da questi o da un altro funzionario;

     (f) sollecitare o accettare retribuzioni illecite in qualità di funzionario o agente della Corte, in relazione alle proprie mansioni ufficiali.

     2. I principi e le procedure che disciplinano l'esercizio della giurisdizione della Corte sulle violazioni di cui al presente Articolo saranno quelli previsti nelle Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove. Per fornire cooperazione internazionale alla Corte in relazione ai procedimenti di cui al presente Articolo ci si atterrà alla legislazione interna dello Stato a cui ci si rivolge.

     3. In caso di condanna, la Corte può comminare una pena detentiva non superiore a cinque anni, o un'ammenda, in conformità con le Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove, oppure entrambe.

     4.

     (a) Gli Stati Parte stendono le norme del loro diritto penale che sanzionano i reati contro l'integrità dei propri procedimenti investigativi e giudiziari ai reati contro l'amministrazione della giustizia indicati nel presente Articolo commessi nel proprio territorio o da loro cittadini;

     (b) su richiesta della Corte, ogni qualvolta lo riterrà opportuno lo Stato Parte sottoporrà il caso alle sue autorità competenti ai fini del procedimento. Dette autorità competenti tratteranno tali casi con diligenza e mobiliteranno risorse sufficienti perché si possano svolgere con efficienza.

 

          Art. 71. Sanzioni per comportamento scorretto dinanzi alla Corte.

     1. La Corte può sanzionare le persone che, dinanzi alla stessa, assumono comportamenti scorretti anche disturbando i lavori o rifiutando deliberatamente di osservarne gli ordini, con provvedimenti amministrativi diversi dalla detenzione, quali ad esempio l'allontanamento temporaneo o definitivo dall'aula, un'ammenda o altri provvedimenti analoghi previsti nelle Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove.

     2. Il regime delle sanzioni indicate al paragrafo 1 è stabilito nelle Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove.

 

          Art. 72. Protezione delle informazioni attinenti la sicurezza nazionale.

     1. Il presente Articolo si applica in tutti i casi in cui, rivelando informazioni o documenti di uno Stato, a parere di tale Stato, si pregiudicherebbero i suoi interessi di sicurezza nazionale. Tali casi comprendono quelli che rientrano nell'ambito dell'Articolo 56, paragrafi 2 e 3, dell'Articolo 61 paragrafo 3, dell'Articolo 64 paragrafo 3, dell'Articolo 67, paragrafo 2, dell'Articolo 68 paragrafo 6, dell'Articolo 87 paragrafo 6, e dell'Articolo 93, nonché i casi che potrebbero presentarsi in qualunque altra fase del procedimento nel quale tale divulgazione di notizie può venire in rilievo.

     2. Il presente Articolo si applicherà altresì nei casi in cui una persona, a cui è stato chiesto di fornire informazioni o elementi di prova, si è rifiutata di farlo, o ha rinviato la questione allo Stato, affermando che la divulgazione avrebbe pregiudicato gli interessi di sicurezza nazionale di uno Stato e lo Stato in questione confermi che, a suo parere, la divulgazione pregiudicherebbe i suoi interessi attinenti la sicurezza nazionale.

     3. Nulla nel presente Articolo compromette i requisiti di riservatezza applicabili ai sensi dell'Articolo 54, paragrafo 3 (e) ed (f), ovvero l'applicazione dell'Articolo 73.

     4. Qualora uno Stato venga a sapere che le informazioni o i documenti di Stato stanno per essere o potrebbero essere divulgati in qualunque fase dei procedimenti, e ritenga che la loro rivelazione comprometterebbe i suoi interessi di sicurezza nazionale, tale Stato avrà il diritto di intervenire perché la questione venga risolta in conformità con il presente Articolo.

     5. Qualora, a parere di uno Stato, divulgare infomazioni comprometterebbe i suoi interessi di sicurezza nazionale, lo Stato adotterà tutti i provvedimenti del caso, agendo di concerto con il Procuratore, la difesa, la Camera preliminare o la Camera di primo grado, a seconda dei casi, per cercare di risolvere la questione in maniera cooperativa. Tali provvvedimenti possono comprendere:

     (a) la modifica o il chiarimento della richiesta;

     (b) una decisione della Corte in merito alla pertinenza delle informazioni o delle prove richieste, ovvero una decisione relativa alla possibilità di ottenere la prova, sebbene pertinente, da fonte diversa dallo Stato a cui è stata richiesta;

     (c) ricevere le informazioni o le prove da una fonte diversa o in forma diversa;

     (d) un accordo sulle condizioni alle quali potrebbe essere fornita assistenza, compresi, fra l'altro, presentazione di sintesi o redazioni rettificate, limiti alla divulgazione, uso dei procedimenti a porte chiuse o ex parte, o applicazione di altre misure di protezione autorizza dallo Statuto o dal Regolamento della Corte.

     6. Quando saranno stati adottati tutti i ragionevoli provvedimenti per risolvere la questione in maniera cooperativa, e lo Stato ritenga che non vi siano modi o condizioni alle quali le informazioni o i documenti potrebbero essere presentati o divulgati senza compromettere i suoi interessi di sicurezza nazionale, esso ne informerà il Procuratore o la Corte indicando i motivi specifici della sua decisione, a meno che la descrizione stessa dei suoi motivi non pregiudichi necessariamente gli interessi di sicurezza nazionale dello Stato.

     7. In seguito, se la Corte decide che gli elementi di prova sono rilevanti e necessari per stabilire la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato, la Corte può agire come segue:

     (a) Se la divulgazione di informazioni o del documento è sollecitata nell'ambito di una richiesta di cooperazione secondo il capitolo IX, o nelle circostanze descritte al paragrafo 2, e lo Stato abbia invocato le motivazioni di rifiuto di cui all'Articolo 93, paragrafo 4:

     (i) la Corte, prima di giungere alle conclusioni di cui al paragrafo 7 (a) (ii), può chiedere ulteriori consultazioni, onde esaminare le considerazioni dello Stato, che possono comprendere , ove necessario, udienze a porte chiuse ex parte, se lo Stato lo richiede;

     (ii) qualora la Corte concluda che, adducendo le motivazioni di rifiuto di cui all'Articolo 93, paragrafo 4, nella fattispecie lo Stato a cui è stata rivolta la richiesta non stia agendo in ottemperanza degli obblighi che gli incombono in forza dello Statuto, la Corte può rinviare la questione, in conformità con l'Articolo 87, paragrafo 7, specificando i motivi in base ai quali è giunta a tale conclusione;

     (iii) la Corte può trarre nel giudicare l'imputato tutte le conclusioni che ritiene appropriate nella fattispecie, circa l'esistenza o l'inesistenza del fatto;

     (b) in tutte le altre circostanze:

     (i) ordinare la divulgazione; oppure

     (ii) diversamente, trarre ogni conclusione che ritenga appropriata nella fattispecie, nel giudicare l'imputato, circa l'esistenza o l'inesistenza di un fatto.

 

          Art. 73. Informazioni o documenti provenienti da terzi.

     Qualora la Corte chieda ad uno Stato Parte di produrre un documento o informazioni in sua custodia, in suo possesso o sotto il suo controllo, ad esso rilevati da uno Stato, un'organizzazione intergovernativa o un'organizzazione internazionale in maniera riservata, lo Stato Parte cercherà di ottenere dalla fonte il consenso a divulgare tale documento o informazione. Qualora la fonte sia uno Stato Parte, questo acconsentirà alla divulgazione del documento o dell'informazione, oppure si impegnerà a risolvere la questione della sua divulgazione con la Corte, ferme restando le disposizioni dell'Articolo 72. Nel caso in cui la fonte non sia uno Stato Parte e neghi il consenso alla divulgazione, lo Stato a cui è stata rivolta la richiesta informerà la Corte di non essere in grado di presentare il documento o l'informazione, a causa di un obbligo pregresso di riservatezza assunto con la fonte.

 

          Art. 74. Requisiti per la sentenza.

     1. Tutti i giudici della Camera di primo grado saranno presenti in ogni fase del processo e nel corso delle delibere. La Presidenza, caso per caso, può designare, in base alla disponibilità, uno o più giudici supplenti che dovranno essere presenti in ogni fase del processo e sostituire un membro della Camera di primo grado nel caso in cui questi non possa più presenziare.

     2. La decisione della Camera di primo grado sarà adottata in base alle sue valutazioni delle prove ed a tutto il procedimento. La decisione non andrà al di là dei fatti e delle circostanze descritte nei capi d'accusa e relativi emendamenti. La Corte può basare la sua decisione solo sulle prove ad essa presentate e discusse al processo.

     3. I giudici si sforzano di esprimere una decisione all'unanimità, in mancanza della quale la decisione sarà presa dalla maggioranza dei giudici.

     4. Le delibere della Camera di primo grado rimarranno riservate.

     5. La decisione sarà messa per iscritto e conterrà un rendiconto completo e ragionato delle risultanze della Camera di primo grado sulle prove e le conclusioni. La Camera di primo grado emanerà una sola sentenza. Nel caso in cui non vi sia unanimità, la sentenza della Camera di primo grado conterrà i pareri della maggioranza e quelli della minoranza. La sentenza o una sintesi della stessa sarà letta in pubblica udienza.

 

          Art. 75. Riparazioni a favore delle vittime.

     1. La Corte stabilisce i principi applicabili a forme di riparazione come la restituzione, l'indennizzo o la riabilitazione da concedere alle riparazioni alle vittime o ai loro aventi diritto. Su tale base la Corte, può, su richiesta o di sua spontanea volontà in circostanze eccezionali, determinare nella sua decisione l'entità e la portata di ogni danno, perdita o pregiudizio cagionato alle vittime o ai loro aventi diritto, indicando i principi che guidano la sua decisione.

     2. La Corte può emanare contro una persona condannata un'ordinanza che indica la riparazione dovuta alle vittime o ai loro aventi diritto. Tale riparazione può avere forma, in modo particolare, di restituzione, d'indennizzo o di riabilitazione. Se del caso, la Corte può decidere che l'indennizzo concesso a titolo di riparazione sia versato tramite il Fondo di garanzia di cui all'Articolo 79.

     3. Prima di emanare un ordine ai sensi del presente articolo, la Corte può sollecitare e terrà conto delle osservazioni della persona condannata, delle vittime, delle altre persone interessate o degli Stati interessati, e delle osservazioni formulate a nome di tali persone o dei loro aventi diritto.

     4. Nell'esercizio dei poteri che gli sono conferiti dal presente Articolo, dopo che una persona è stata condannata per un reato che rientra nella giurisdizione della Corte, quest'ultima può stabilire se, per dare effetto ad un ordine che può emanare ai sensi del presente Articolo, sia necessario ricorrere ai provvedimenti di cui all'Articolo 93, paragrafo 1.

     5. Gli Stati Parte fanno applicare le decisioni ai sensi del presente articolo come se le disposizioni dell'Articolo 109 fossero applicabili al presente Articolo.

     6. Nulla nel presente Articolo sarà interpretato come lesivo dei diritti che la legislazione nazionale o internazionale riconoscono alle vittime.

 

          Art. 76. Condanne.

     1. In caso di verdetto di condanna, la Camera di primo grado stabilisce la pena da applicare in considerazione delle conclusioni e degli elementi di prova rilevanti presentati al processo.

     2. Fatti salvi i casi in cui si applica l'Articolo 65, e prima della fine del processo, la Camera di primo grado può tenere d'ufficio, e su richesta del Procuratore o dell'imputato, un'ulteriore udienza per prendere conoscenza di ogni nuova conclusione e di ogni nuovo elemento di prova rilevante ai fini della definizione della pena, in conformità con le Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove.

     3. Nei casi in cui si applica il paragrafo 2, la Camera di primo grado ascolta le osservazioni previste dall'Articolo 75 nel corso dell'udienza supplementare di cui al paragrafo 2 e, ove necessario, nel corso di una nuova udienza.

     4. La sentenza è pronunziata in udienza pubblica e, ove possibile, in presenza dell'imputato.

 

CAPITOLO VII

PENE

 

          Art. 77. Pene applicabili.

     1. Fatto salvo l'articolo 110, la Corte può pronunciare contro una persona dichiarata colpevole dei reati di cui all'articolo 5 del presente Statuto, una delle seguenti pene:

     a) reclusione per un periodo di tempo determinato non superiore nel massimo a 30 anni;

     b) ergastolo, se giustificato dall'estrema gravità del crimine e dalla situazione personale del condannato.

     2. Alla pena della reclusione la Corte può aggiungere:

     a) un'ammenda fissata secondo i criteri previsti dalle Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove.

     b) la confisca di profitti, beni ed averi ricavati direttamente o indirettamente dal crimine fatti salvi i diritti di terzi in buona fede.

 

          Art. 78. Determinazione della pena.

     1. Nel determinare la pena, la Corte tiene conto, secondo le Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove, di elementi quali la gravità del reato e la situazione personale del condannato.

     2. Nel pronunziare una pena di reclusione, la Corte detrae il tempo trascorso, su suo ordine, in detenzione. La Corte può inoltre detrarre ogni altro periodo trascorso in detenzione per condotte collegate al crimine.

     3. Se una persona è riconosciuta colpevole di più reati, la Corte quantifica sia la pena per ciascun reato che quella cumulativa, specificando la durata totale dell'imprigionamento. Tale durata non può essere inferiore a quella della pena più alta applicata per un singolo crimine e non può superare i 30 anni di reclusione o l'ergastolo previsto all'articolo 77, paragrafo 1, capoverso b).

 

          Art. 79. Fondo di garanzia per le vittime.

     1. E’ istituito, con decisione dell'Assemblea degli Stati Parte, un Fondo a beneficio delle vittime dei reati di competenza della Corte e delle loro famiglie.

     2. La Corte può ordinare che il ricavato delle ammende e dei beni confiscati sia versato al Fondo.

     3. Il Fondo è gestito in conformità ai criteri stabiliti dall'Assemblea degli Stati Parte.

 

          Art. 80. Autonomia dell'applicazione delle pene ad opera degli Stati e della legislazione nazionale.

     Nessuna disposizione del presente capitolo vieta l'applicazione ad opera degli Stati di pene previste dal loro diritto interno, né l'applicazione della normativa di Stati che non prevedono le pene stabilite nel presente capitolo.

 

CAPITOLO VIII

APPELLO E REVISIONE

 

          Art. 81. Appello contro la sentenza di condanna o la determinazione della pena.

     1. Può essere proposto appello, secondo le Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove, contro una decisione resa in forza dell'articolo 74, secondo le seguenti modalità:

     a) Il Procuratore può proporre appello per uno dei seguenti motivi:

     i) vizio di procedura;

     ii) errore di fatto;

     iii) errore di diritto.

     b) la persona dichiarata colpevole o il Procuratore a nome di questa persona, possono proporre appello per uno dei seguenti motivi:

     i) vizio di procedura;

     ii) errore di fatto;

     iii) errore di diritto.

     iv) Qualunque altro motivo che pregiudica l'equità o la regolarità della procedura o della decisione.

     2.

     a) Il Procuratore o il condannato possono, secondo le Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove, impugnare la pena pronunziata, per via di mancanza di proporzione fra la stessa ed il crimine;

     b) Se, in occasione dell'appello proposto contro la pena pronunciata, la Corte ritiene che esistono motivi tali da giustificare l'annullamento, in tutto o in parte, della decisione sulla colpevolezza, essa può invitare il procuratore o il condannato ad invocare i motivi enunciati all'articolo 82, paragrafo 1, capoversi a) o b) e pronunziarsi sulla decisione sulla colpevolezza secondo l'articolo 83.

     c) La stessa procedura si applica se, in occasione di un appello concernente unicamente la decisione sulla colpevolezza, la Corte giudica che vi sono motivi che giustificano una riduzione della pena in forza del paragrafo 2, capoverso a).

     3.

     a) A meno che la Camera di primo grado non decida diversamente, la persona riconosciuta colpevole rimane in stato di detenzione durante la procedura di appello.

     b) Se la durata della detenzione supera la durata della pena pronunciata, la persona riconosciuta colpevole è rimessa in libertà; tuttavia, se anche il Procuratore propone appello, la liberazione può essere subordinata alle condizioni enunciate al capoverso c) seguente;

     c) in caso di assoluzione, l'accusato è immediatamente rimesso in libertà, fatte salve tuttavia le seguenti condizioni:

     i) in circostanze eccezionali valutati tra l'altro il rischio di evasione, la gravità del reato e la probabilità di successo dell'appello, la Camera di primo grado su richiesta del Procuratore può ordinare che l'imputato rimanga in detenzione durante la procedura di appello;

     ii) contro un'ordinanza della Camera di primo grado preveduta dal capoverso i) può essere proposto appello secondo le Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove.

     4. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 3, capoversi a) e b) l'esecuzione della decisione sulla colpevolezza o della sentenza è sospesa durante il periodo utile per proporre appello e durante il corso del giudizio di appello

 

          Art. 82. Appello contro altre decisioni.

     1. Ciascuna parte può proporre appello contro una delle seguenti decisioni, secondo le Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove:

     a) decisione sulla competenza o la procedibilità;

     b) ordinanza che concede o nega la liberazione della persona oggetto d'inchiesta o di azioni giudiziarie;

     c) decisione della Camera preliminare di agire di sua iniziativa in forza dell'articolo 56, paragrafo 3;

     d) decisione che solleva una questione di natura tale da incidere in maniera significativa sullo svolgimento equo e rapido della procedura o sull'esito del processo e la cui soluzione immediata potrebbe secondo il parere della Camera preliminare o della Camera di primo grado far progredire notevolmente la procedura.

     2. Una decisione della Camera preliminare, fondata sull'articolo 57, paragrafo 3, d) può essere impugnata dallo Stato interessato o dal Procuratore con l'autorizzazione della Camera preliminari. L'appello in questione sarà trattato mediante una procedura d'urgenza.

     3. L'appello ha effetto sospensivo solo se la Camera lo ordina, sulla base di una domanda presentata secondo le Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove.

     4. Il rappresentante legale delle vittime, la persona condannata o il proprietario in buona fede di un bene pregiudicato da un'ordinanza emessa in forza dell'articolo 73, possono presentare appello contro tale ordinanza, come previsto nelle Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove.

 

          Art. 83. Procedura d'appello.

     1. Ai fini delle procedure previste all'articolo 81 e nel presente articolo, la Camera d'appello ha tutti i poteri della Camera di primo grado.

     2. Se la Camera d'appello conclude che la procedura oggetto di appello è affetta da vizi tali da pregiudicare la regolarità della decisione o della condanna, o che la decisione o la condanna oggetto di appello sono gravemente viziate da un errore di fatto o di diritto essa può:

     a) annullare o modificare la decisione o la condanna; oppure

     b) ordinare un nuovo processo dinanzi un'altra camera di primo grado.

     A tal fine, la Camera d'appello può rinviare una questione di fatto dinanzi alla Camera di primo grado inizialmente adita affinché quest'ultima decida la questione e le faccia rapporto, oppure può essa stessa chiedere elementi di prova per essere in grado di decidere. Quando la sola persona condannata, o il Procuratore a suo nome, hanno presentato appello contro la decisione o la condanna, quest'ultima non può essere modificata a scapito della persona condannata.

     3. Se, nell'ambito di un appello contro una condanna, la Camera d'appello constata che la pena è sproporzionata rispetto al crimine, essa può modificarla secondo il capitolo VII.

     4. La sentenza della Camera d'appello è adottata a maggioranza dei giudici e pronunciata in udienza pubblica. La sentenza è motivata. Se non vi è unanimità, la sentenza deve contenere i pareri della maggioranza e della minoranza, ma un giudice può far valere un'opinione individuale o un'opinione dissidente su una questione di diritto.

     5. La Camera di appello può pronunciare la sua sentenza in assenza della persona prosciolta o condannata.

 

          Art. 84. Revisione della condanna o della pena.

     1. La persona dichiarata colpevole oppure, se è deceduta, il coniuge, i figli, i genitori o ogni persona vivente al momento del suo decesso, che essa ha espressamente designato per iscritto a tal fine, o il Procuratore a nome di questa persona, possono adire la Camera d'appello con una domanda di revisione della decisione definitiva sulla colpevolezza o la pena per i seguenti motivi:

     a) E' emerso un fatto nuovo che:

     i) non era conosciuto al momento del processo, senza che ciò possa essere imputato, in tutto o in parte, al ricorrente; e

     ii) se fosse stato constatato al momento del processo avrebbe probabilmente comportato un diverso verdetto;

     b) risulta che un'elemento probatorio decisivo stabilito durante il processo e sulla base del quale si è stabilita la colpevolezza era falso, contraffatto o falsificato;

     c) uno o più giudici che hanno concorso alla decisione sulla colpevolezza o che hanno convalidato le imputazioni hanno commesso nel caso in oggetto un atto costituente errore grave o inadempimento ai loro doveri, di gravità sufficiente da far si' che siano esonerati dalle loro funzioni in attuazione dell'articolo 46.

     2. La Camera d'appello respinge la domanda se la ritiene infondata. Se giudica che la domanda si basa su validi motivi essa può, a seconda di come convenga:

     a) convocare nuovamente la Camera di primo grado che ha pronunciato la sentenza iniziale;

     b) istituire una nuova Camera di primo grado;

     c) rimanere investita del caso;

     in vista di determinare, dopo aver inteso le parti secondo le modalità previste nelle Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove, se la sentenza debba essere riveduta.

 

          Art. 85. Risarcimento alle persone arrestate o condannate.

     1. Chiunque sia stato vittima di un arresto o di una detenzione illegale ha diritto a riparazione.

     2. Se una condanna definitiva è in seguito annullata in quanto un fatto nuovo, o recentemente rivelato, dimostra che è stato commesso un errore giudiziario, la persona che ha subito una pena in ragione di detta condanna è indennizzata in conformità alle leggi, a meno che non sia provato che il non aver rivelato il fatto in tempo utile è imputabile alla stessa persona, in tutto o in parte.

     3. In circostanze eccezionali, qualora la Corte scopra sulla base di elementi affidabili che è stato commesso un errore giudiziario grave e manifesto essa può, a sua discrezione concedere un risarcimento secondo i criteri enunciati nelle Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove, ad una persona che era stata liberata a seguito di un proscioglimento definitivo o in quanto il procedimento giudiziario aveva cessato per via di questo fatto.

 

CAPITOLO IX

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ED ASSISTENZA GIUDIZIARIA

 

          Art. 86. Obbligo generale di cooperare.

     Secondo le disposizioni del presente Statuto gli Stati parte cooperano pienamente con la Corte nelle inchieste ed azioni giudiziarie che la stessa svolge per reati di sua competenza.

 

          Art. 87. Richieste di cooperazione: disposizioni generali.

     1.

     a) La Corte è abilitata a rivolgere richieste di cooperazione agli Stati parte. Tali richieste sono trasmesse per via diplomatica o mediante ogni altro canale appropriato che ciascuno Stato parte può scegliere al momento della ratifica, accettazione o approvazione del presente Statuto o dell'adesione allo stesso.

     Ogni ulteriore modifica di tale scelta deve essere effettuata da ciascun Stato parte in conformità al Regolamento di procedura e di prova.

     b) Se del caso, e fatte salve le disposizioni del capoverso a), le richieste possono altresì essere trasmesse attraverso l'Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL) o ogni organizzazione regionale competente.

     2. Le richieste di cooperazione ed i documenti giustificativi afferenti sono sia redatti in una lingua ufficiale dello Stato richiesto, o accompagnati da una traduzione in detta lingua, sia redatte in una delle lingue di lavoro della Corte o accompagnate da una traduzione in questa lingua a seconda della scelta fatta dallo Stato richiesto al momento della ratifica accettazione o approvazione del presente Statuto o dell'adesione allo stesso.

     Ogni ulteriore modifica di tale scelta sarà effettuata in conformità delle Regole procedurali e di Ammissibilità delle Prove.

     3. Lo Stato richiesto rispetta il carattere riservato delle richieste di cooperazione e dei documenti a sostegno della richiesta, salvo nella misura in cui la loro divulgazione è necessaria per dar seguito alla richiesta.

     4. Per quanto concerne le richieste di assistenza presentate ai sensi del capitolo IX, soprattutto in materia di protezione delle informazioni, la Corte può prendere i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza ed il benessere fisico o psicologico delle vittime dei potenziali testimoni e dei loro familiari. La Corte può chiedere che ogni informazione fornita a titolo del presente capitolo sia comunicata ed elaborata in modo tale da preservare la sicurezza ed il benessere fisico o psicologico delle vittime, dei potenziali testimoni e dei loro familiari.

     5. La Corte può invitare ogni Stato non parte del presente Statuto a prestare assistenza a titolo del presente capitolo sulla base di un'intesa ad hoc o di un accordo concluso con tale Stato o su ogni altra base appropriata.

     Se, avendo concluso con la Corte un'intesa ad hoc o un accordo, lo Stato non parte al presente Statuto non fornisce la partecipazione che gli viene richiesta in forza di tale intesa o accordo, la Corte può informarne l'Assemblea degli Stati parti, o il Consiglio di Sicurezza se è stata adita da quest'ultimo.

     6. La Corte può chiedere informazioni o documenti ad ogni organizzazione intergovernativa. Essa può inoltre sollecitare altre forme di cooperazione e di assistenza di cui abbia convenuto con tale organizzazione e che sono conformi alle competenze o al mandato di quest'ultima.

     7. Se uno Stato Parte non aderisce ad una richiesta di cooperazione della Corte, diversamente da come previsto dal presente Statuto, impedendole in tal modo di esercitare le sue funzioni ed i suoi poteri in forza del presente Statuto, la Corte può prenderne atto ed investire del caso l'Assemblea degli Stati parti, o il Consiglio di sicurezza se è stata adita da quest'ultimo.

 

          Art. 88. Procedure disponibili secondo la legislazione nazionale.

     Gli Stati parte si adoperano per predisporre nel loro ordinamento nazionale, procedure appropriate per realizzare tutte le forme di cooperazione indicate nel presente capitolo.

 

          Art. 89. Consegna di determinate persone alla Corte.

     1. La Corte può presentare a qualsiasi Stato nel cui territorio è suscettibile di trovarsi la persona ricercata, una richiesta di arresto e consegna, unitamente alla documentazione giustificativa indicata all'articolo 91, e potrà richiedere cooperazione di questo Stato per l'arresto e la consegna di tale persona. Gli Stati parti rispondono ad ogni richiesta di arresto e di consegna secondo le disposizioni del presente capitolo e le procedure previste dalla loro legislazione nazionale.

     2. Se la persona di cui si sollecita la consegna ricorre dinanzi ad una giurisdizione nazionale mediante un'impugnazione fondata sul principio non bis in idem, come previsto all'articolo 20. Lo Stato richiesto consulta immediatamente la Corte per sapere se vi è stata nella fattispecie una decisione sull'ammissibilità. Se è stato deciso che il caso era ammissibile, lo Stato richiesto dà seguito alla domanda. Se la decisione sull'ammissibilità è pendente, lo Stato richiesto può rinviare l'esecuzione della domanda fino a quando la Corte non abbia deliberato.

     3.

     a) Gli Stati parte autorizzano il trasporto attraverso il loro territorio, conformemente alle procedure previste dalla loro legislazione nazionale, di ogni persona trasferita alla Corte da un altro Stato, salvo nel caso in cui il transito attraverso il loro territorio ritarderebbe la consegna.

     b) Una richiesta di transito è trasmessa dalla Corte secondo l'articolo 87. Essa contiene:

     i) i dati segnaletici della persona trasportata,

     ii) un breve esposto dei fatti e della loro qualificazione giuridica;

     iii) il mandato d'arresto e l'ordinanza di consegna;

     c) La persona trasportata è in stato di detenzione durante il transito.

     d) Non è necessaria alcuna autorizzazione se la persona è trasportata per via aerea e se nessun atterraggio è previsto sul territorio dello Stato di transito.

     e) Se un atterraggio imprevisto ha luogo sul territorio dello stato di transito quest'ultimo può esigere dalla Corte la presentazione di una domanda di transito nelle forme stabilite al capoverso b). Lo Stato di transito pone la persona trasportata in detenzione, in pendenza di tale domanda e dell'effettivo passaggio in transito. Tuttavia la detenzione ai sensi del presente capoverso non può prolungarsi oltre 96 ore dopo l'atterraggio imprevisto se la domanda non è stata ricevuta nel frattempo.

     4. Se la persona reclamata è oggetto di un'azione giudiziaria o sconta una pena nello Stato richiesto per un reato diverso da quello per il quale si richiede la sua consegna alla Corte lo Stato richiesto che ha deciso di aderire alla domanda si consulta con la Corte.

 

          Art. 90. Richieste concorrenti.

     1. Se uno Stato parte riceve dalla Corte, secondo l'articolo 89, una richiesta di consegna e peraltro riceve da un altro Stato una richiesta di estradizione della stessa persona per lo stesso comportamento che costituisce la base del reato per il quale la Corte domanda la consegna della persona, tale Stato ne informa la Corte e lo Stato richiedente.

     2. Se lo Stato richiedente è uno Stato parte, lo Stato richiesto dà la precedenza alla domanda della Corte:

     a) se la Corte ha deciso, in applicazione degli articoli 18 e 19, che il caso oggetto della richiesta di consegna è ammissibile, in considerazione dell'inchiesta svolta o di un'adozione giudiziaria intentata dallo Stato richiedente, rispetto alla domanda di estradizione di quest'ultimo, oppure

     b) se la Corte non ha preso la decisione di cui al capoverso a), a seguito della notifica dello Stato richiesto di cui al paragrafo 1.

     3. Quando la Corte non ha preso la decisione di cui al paragrafo 2 capoverso a), lo Stato richiesto può, se lo desidera, incominciare ad istruire la richiesta di estradizione dello Stato richiesto in attesa che la Corte si pronunci come previsto al capoverso b). Esso non estrada la persona fino a quando la Corte non ha giudicato che il caso non è ammissibile. La Corte si pronuncia con giudizio direttissimo.

     4. Se lo Stato richiedente è uno Stato non parte al presente Statuto lo Stato richiesto, se non è tenuto, per via di un obbligo internazionale ad estradare l'interessato verso lo Stato richiedente dà la precedenza alla richiesta di consegna della Corte se quest'ultima ha giudicato che il caso era ammissibile.

     5. Quando un caso di competenza del paragrafo 4 non è stato giudicato ammissibile dalla Corte, lo Stato richiesto può, se lo desidera, incominciare ad istruire la richiesta di estradizione dello Stato richiedente.

     6. Nei casi in cui si applica il paragrafo 4, ed a meno che lo Stato richiesto non sia tenuto, per via di un obbligo internazionale, ad estradare la persona verso lo Stato non parte richiedente, lo Stato richiesto decide se sia il caso di consegnare la persona alla Corte o di estradarla verso lo Stato richiedente. Nella sua decisione, lo Stato richiesto tiene conto di tutte le considerazioni rilevanti, in modo particolare:

     a) dell'ordine cronologico delle richieste;

     b) degli interessi dello Stato richiedente, in modo particolare, se del caso, del fatto che il reato è stato commesso sul suo territorio e della nazionalità delle vittime e della persona reclamata;

     c) della possibilità che lo Stato richiedente proceda in un secondo tempo a consegnare la persona alla Corte.

     7. Se uno Stato parte riceve dalla Corte una richiesta di consegna di una persona e riceve peraltro da un altro Stato una richiesta di estradizione della stessa persona per lo stesso comportamento diverso da quello che costituisce il reato per il quale la Corte domanda la consegna della persona:

     a) lo Stato richiesto dà la precedenza alla domanda della Corte, se non è tenuto, per via di un obbligo internazionale, ad estradare l'interessato verso lo Stato richiedente;

     b) se è tenuto, per via di un obbligo internazionale, ad estradare la persona verso lo Stato richiedente, lo Stato richiesto decide sia di consegnarla alla Corte sia di estradarla verso lo Stato richiedente. Nella sua decisione, esso tiene conto di tutte le considerazioni pertinenti, in modo particolare quelle enunciate al paragrafo 6, pur concedendo una particolare attenzione alla natura ed alla relativa gravità del comportamento in causa.

     8. Se, a seguito di una notifica ricevuta in applicazione del presente articolo, la Corte ha giudicato un caso come inammissibile e l'estradizione verso lo Stato richiedente è ulteriormente rifiutata, lo Stato richiesto notifica la decisione della Corte.

 

          Art. 91. Contenuto della richiesta di arresto e di consegna.

     1. Una richiesta di arresto e di consegna deve esser effettuata per iscritto. In caso di emergenza essa può essere effettuata con ogni mezzo che lasci un'impronta scritta, a condizione di essere convalidata secondo le modalità prevista all'articolo 87, paragrafo 1, capoverso a).

     2. Se la domanda concerne l'arresto e la consegna di una persona oggetto di un mandato d'arresto rilasciato dalla Camera di giudizio preliminare in forza dell'articolo 58, essa deve contenere o essere accompagnata da un fascicolo contenente i seguenti documenti giustificativi:

     a) dati segnaletici della persona ricercata, sufficienti ad identificarla e le informazioni relative al luogo dove probabilmente si trova;

     b) una copia del mandato d'arresto;

     c) i documenti, dichiarazioni ed informazioni che possono essere pretesi nello Stato richiesto per procedere alla consegna; tuttavia le esigenze dello Stato richiesto non devono essere più onerose in questo caso rispetto alle richieste d'estradizione presentate in applicazione di trattati o di intese concluse fra lo Stato richiesto ed altri Stati e dovrebbero anzi, se possibile, esserlo di meno, in considerazione del carattere particolare della Corte.

     3. Se la richiesta concerne l'arresto e la consegna di una persona che è già stata riconosciuta colpevole, essa contiene o è accompagnata da un fascicolo contenente i seguenti documenti giustificativi:

     a) una copia di qualsiasi mandato d'arresto relativo a tale persona;

     b) una copia della sentenza;

     c) informazioni attestanti che la persona ricercata è effettivamente quella indicata nella sentenza;

     d) se la persona ricercata è stata condannata ad una pena, una copia della condanna assieme a, nel caso di una pena di detenzione, l'indicazione della parte di pena che è già stata scontata ed della parte che resta da scontare.

     4. Su richiesta della Corte, uno Stato parte intrattiene con quest'ultima, sia in generale, sia a proposito di una particolare questione, consultazioni sulle condizioni previste dalla sua legislazione interna che potrebbero applicarsi secondo il paragrafo 2, capoverso c). Nell'ambito di tali consultazioni lo Stato parte informa la Corte delle particolari esigenze della sua legislazione.

 

          Art. 92. Fermo.

     1. In caso di emergenza, la Corte può chiedere il fermo della persona ricercata in attesa che siano presentate la richiesta di consegna ed i documenti giustificativi di cui all'articolo 91.

     2. La richiesta di fermo può essere effettuata con ogni mezzo che lascia un'impronta scritta e deve contenere:

     a) i dati segnaletici della persona ricercata, sufficienti ad identificarla e le informazioni relative al luogo dove probabilmente si trova;

     b) un breve esposto dei reati per i quali la persona è ricercata e dei fatti che sarebbero costituitivi di tali reati, vi compreso, se possibile, la data ed il luogo dove sarebbero avvenuti;

     c) una dichiarazione attestante l'esistenza, a carico della persona ricercata, di un mandato d'arresto o di un verdetto di colpevolezza;

     d) una dichiarazione indicante che farà seguito una richiesta di consegna della persona ricercata.

     3. Una persona in stato di fermo può essere rimessa in libertà se lo Stato richiesto non ha ricevuto la richiesta di consegna ed i documenti giustificativi di cui all'articolo 91 nel termine stabilito dalle Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove. Tuttavia questa persona può consentire ad essere consegnata prima della scadenza di detto termine se la legislazione dello Stato richiesto lo consente. In questo caso, lo Stato richiesto procede al più presto a consegnarla alla Corte.

     4. La rimessa in libertà della persona ricercata prevista al paragrafo 3 non pregiudica il suo successivo arresto e la sua consegna, se la richiesta di consegna accompagnata dai documenti giustificativi viene presentata in seguito.

 

          Art. 93. Altre forme di cooperazione.

     1. Gli Stati Parte ricevono secondo le disposizioni del presente capitolo e le procure previste dalla loro legislazione nazionale, le richieste di assistenza della Corte connesse ad un'inchiesta o azione giudiziaria, e concernenti:

     a) l'identificazione di una persona, il luogo dove si trova o la localizzazione dei beni;

     b) la raccolta di elementi di prova comprese le deposizioni fatte sotto giuramento e la produzione di elementi probatori comprese le perizie ed i rapporti di cui la Corte necessita;

     c) l'interrogatorio di persone che sono oggetto di un'inchiesta o di azioni giudiziarie;

     d) il significato di documenti, compresi gli atti di procedura;

     e) le misure atte a facilitare la comparizione volontaria dinanzi alla Corte di persone che depositano in quanto testimoni o esperti;

     f) il trasferimento temporaneo di persone in forza del paragrafo 7;

     g) l'esame di località o di siti, in modo particolare la riesumazione e l'esame di cadaveri sotterrati in fosse comuni;

     h) l'esecuzione di perquisizioni e confische;

     i) la trasmissione di fascicoli e documenti compresi i fascicoli ed i documenti ufficiali;

     j) la protezione di vittime e di testimoni e la preservazione di elementi di prova;

     k) l'identificazione, la localizzazione, il congelamento o la confisca del prodotto di reati, di beni, averi ed strumenti connessi ai reati, per eventualmente confiscarli, fatti salvi i diritti di terzi in buona fede;

     l) ogni altra forma di assistenza non vietata dalla legislazione dello Stato richiesto volta ad agevolare l'inchiesta e l'azione giudiziaria relative ai reati di competenza della Corte.

     2. La Corte è abilitata a garantire ad un teste o esperto che compare in sua presenza, che non sarà né perseguito, né detenuto, né da essa sottoposto a qualsiasi restrizione della sua libertà personale per un atto od omissione precedenti alla sua partenza dallo Stato richiesto.

     3. Se l'esecuzione di una particolare misura di assistenza descritta in una richiesta presentata in forza del paragrafo 1 è vietata nello Stato richiesto in forza di un principio giuridico fondamentale di applicazione generale, lo Stato richiesto intraprende senza indugio consultazioni con la Corte per tentare di risolvere la questione. Durante tali consultazioni, si esamina se l'assistenza può essere fornita in altro modo o accompagnata da determinate condizioni. Se la questione non è risolta all'esito delle consultazioni la Corte modifica la domanda.

     4. In conformità con l'articolo 72, uno Stato parte può respingere totalmente o parzialmente una richiesta di assistenza solo se tale richiesta verte sulla produzione di documenti o la divulgazione di elementi probatori relativi alla sua sicurezza o difesa nazionale.

     5. Prima di respingere una richiesta di assistenza di cui al paragrafo 1 (l), lo Stato richiesto determina se l'assistenza può essere fornita a determinate condizioni o potrebbe essere fornita in seguito, o in forma diversa, rimanendo inteso che se la Corte o il Procuratore accettano queste condizioni, essi saranno tenuti ad osservarle.

     6. Lo Stato richiesto che respinge una richiesta di assistenza fa conoscere senza indugio le sue ragioni alla Corte o al Procuratore.

     7.

     a) La Corte può chiedere il trasfermineto temporaneo di una persona detenuta a fini d'identificazione o per ottenere una testimonianza o altre forme di assistenza. Tale persona può essere trasferita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

     i) la persona acconsente, liberamente e con cognizione di causa, ad essere trasferita; e

     ii) Lo Stato richiesto acconsente al trasferimento subordinatamente alle condizioni eventualmente concordate tra detto Stato e la Corte.

     b) La persona trasferita continua ad essere sotto controllo cautelare. Dopo che la finalità del trasferimento è stata conseguita, la Corte rinvia senza indugio questa persona nello Stato richiesto.

     8.

     a) La Corte preserva il carattere confidenziale dei documenti e delle informazioni raccolte salvo nella misura necessaria all'inchiesta ed alle procedure descritte nella richiesta.

     b) Lo Stato richiesto può se del caso comunicare documenti o informazioni al Procuratore a titolo confidenziale. Il Procuratore può utilizzarli solo per raccogliere nuovi elementi probatori.

     c) Lo Stato richiesto può, sia d'ufficio sia su richiesta del Procuratore autorizzato, acconsentire in un secondo tempo alla divulgazione di tali documenti o informazioni. Questi possono in tal caso essere utilizzati come mezzo di prova secondo le disposizioni dei capitoli V e VI e delle Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove.

     9.

     a)

     i) Se uno Stato Parte riceve dalla Corte e da un altro Stato, a seguito di un obbligo internazionale, richieste concorrenti aventi un oggetto diverso dalla consegna o estradizione, esso farà il possibile, in consultazione con la Corte e questo altro Stato, per dar seguito alle due richieste, se del caso differendo l'una o l'altra o assoggettandola a condizioni.

     ii) In mancanza di quanto sopra, la concorrenza delle richieste è risolta secondo i principi stabiliti all'articolo 90.

     b) Tuttavia, quando la richiesta della Corte concerne informazioni, beni o persone sotto il controllo di uno Stato terzo o di un'organizzazione internazionale in virtù di un accordo internazionale, lo Stato richiesto ne informa la Corte e quest'ultima indirizza la sua domanda allo Stato terzo o all'Organizzazione internazionale.

     10.

     a) Se riceve una richiesta in tal senso, la Corte può cooperare con lo Stato parte che svolge un'inchiesta o un processo vertente su un comportamento che costituisce reato sottoposto alla giurisdizione della Corte, o un reato grave secondo il diritto interno di tale Stato e prestargli assistenza.

     b)

     i) L'assistenza comprende, tra l'altro:

     1) la trasmissione di deposizioni, documenti ed altri elementi di prova raccolti nel corso di un'inchiesta o processo svolti dalla Corte; e

     2) l'interrogatorio di ogni persona detenuta per ordine della Corte;

     ii) Nel caso di cui al sotto-capoverso b), i) 1).

     1) la trasmissione di documenti ed altri elementi di prova ottenuti con l'assistenza di un Stato esige il consenso di detto Stato;

     2) la trasmissione di deposizioni, documenti ed altri elementi probatori forniti da un teste o da un esperto avviene secondo le disposizioni dell'articolo 68.

     c) La Corte può, alle condizioni enunciate al presente paragrafo, dar seguito ad una richiesta di assistenza emanante da uno Stato che non è parte al presente Statuto.

 

          Art. 94. Differimento della messa in opera di una richiesta per via di inchieste o procedimenti giudiziari in corso.

     1. Se l'esecuzione immediata di una richiesta può nuocere al corretto svolgimento dell'inchiesta o dei procedimenti giudiziari in corso, in caso diverso da quello cui si riferisca la domanda, lo Stato richiesto può ritardare l'esecuzione della richiesta per un periodo di tempo stabilito di comune accordo con la Corte. Tuttavia il rinvio non dovrà prolungarsi oltre quanto sia necessario per portare a termine l'inchiesta o i procedimenti giudiziari in oggetto nello Stato richiesto. Prima di decidere di ritardare l'esecuzione della richiesta, lo Stato richiesto considera se l'assistenza può essere fornita immediatamente a determinate condizioni.

     2. Se viene presa la decisione di soprassedere all'esecuzione della richiesta in applicazione del paragrafo 1, il Procuratore può tuttavia chiedere l'adozione di provvedimenti per preservare gli elementi di prova, come previsto dall'articolo 93, paragrafo 1, capoverso j).

 

          Art. 95. Differimento dell'esecuzione di una richiesta per via di un'eccezione d'inammissibilità.

     Fatto salvo l'articolo 53, paragrafo 2, se la Corte esamina un'eccezione d'inammissibilità in applicazione degli articoli 18 e 19, lo Stato richiesto può soprassedere all'esecuzione di una richiesta presentata in forza del presente capitolo fino a quando la Corte non abbia specificatamente ordinato che il Procuratore può continuare a raccogliere elementi di prova in applicazione degli articoli 18 e 19.

 

          Art. 96. Contenuto di una richiesta vertente su altre forme di cooperazione previste dall'articolo 93.

     1. Una domanda vertente su altre forme di cooperazione di cui all'articolo 93 deve essere effettuata per iscritto. In caso di emergenza, essa può essere effettuata con ogni altro mezzo che lascia un'impronta scritta, a condizione di essere convalidata secondo modalità indicate all'articolo 87, paragrafo 1 a).

     2. La richiesta contiene o è accompagnata, se del caso, da un fascicolo contenente i seguenti elementi:

     a) un breve esposto dell'oggetto della richiesta e della natura dell'assistenza richiesta comprese le basi giuridiche ed i motivi della richiesta;

     b) informazioni il più dettagliate possibile sulla persona o il luogo che devono essere individuati o localizzati in modo che l'assistenza possa essere fornita;

     c) un breve esposto dei fatti essenziali che giustificano la domanda;

     d) l'esposto dei motivi e la spiegazione dettagliata delle procedure o condizioni da rispettare;

     e) ogni informazione che può essere pretesa dalla legislazione dello Stato richiesto per dar seguito alla richiesta;

     f) ogni altra informazione utile affinché l'assistenza richiesta possa essere fornita.

     3. Se la Corte lo domanda, uno Stato parte intrattiene con essa, sia in generale sia a proposito di una particolare questione, consultazioni sulle condizioni previste dalla sua legislazione che potrebbero applicarsi come previsto al paragrafo 2, capoverso e) nell'ambito di tali consultazioni lo Stato parte informa la Corte di particolari esigenze della sua legislazione.

     4. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì, se del caso, ad una richiesta d'assistenza indirizzata alla Corte.

 

          Art. 97. Consultazioni.

     Quando uno Stato parte, investito di una richiesta ai sensi del presente capitolo, constata che la stessa solleva difficoltà che potrebbero intralciarne o impedirne l'esecuzione, esso consulta senza indugio la Corte per risolvere il problema. Tali difficoltà potrebbero, in modo particolare, essere le seguenti:

     a) le informazioni non sono sufficienti per dar seguito alla richiesta;

     b) nel caso di una richiesta di consegna, la persona reclamata rimane introvabile malgrado ogni sforzo dispiegato, oppure l'inchiesta svolta ha permesso di determinare che la persona che si trova nello Stato di detenzione non è manifestamente quella indicata dal mandato;

     c) il fatto che lo Stato richiesto sarebbe costretto, per dar seguito alla richiesta nella forma in cui si trova, di infrangere un obbligo convenzionale che già ha nei confronti di un altro Stato.

 

          Art. 98. Cooperazione in relazione a rinuncia ad immunità e consenso alla consegna.

     1. La Corte non può presentare una richiesta di assistenza che costringerebbe lo Stato richiesto ad agire in modo incompatibile con gli obblighi che le incombono in diritto internazionale in materia d'immunità degli Stati o d'immunità diplomatica di una persona o di beni di uno Stato terzo a meno di ottenere preliminarmente la cooperazione di tale Stato terzo in vista dell'abolizione dell'immunità.

     2. La Corte non può presentare una richiesta di consegna che costringerebbe lo Stato richiesto ad agire in modo incompatibile con gli obblighi che gli incombono in forza di accordi internazionali secondo i quali il consenso dello Stato d'invio è necessario per poter consegnare alla Corte una persona dipendente da detto Stato, a meno che la Corte non sia in grado di ottenere preliminarmente la cooperazione dello Stato d'invio ed il suo consenso alla consegna.

 

          Art. 99. Seguito dato alle richieste presentate a titolo degli articoli 93 e 96.

     1. Lo Stato richiesto dà seguito alle richieste di assistenza secondo la procedura prevista dalla sua legislazione e, a meno che tale legislazione non lo vieti, nel modo indicato nella richiesta. In particolare, esso applica la procedura indicata nella richiesta o autorizza le persone che vi sono designate ad essere presenti ed a partecipare alla messa in opera della richiesta.

     2. Se la richiesta è urgente i documenti o elementi probatori prodotti in risposta alla richiesta sono a domanda della Corte inviati con urgenza.

     3. Le risposte dello Stato richiesto sono comunicate nella loro lingua e forma originali.

     4. Fatti salvi gli altri articoli del presente capitolo, qualora ciò sia necessario per eseguire efficacemente una richiesta alla quale può essere dato seguito senza dover ricorrere a misure di costrizione, in modo particolare quando si tratta di sentire una persona o di raccogliere la sua deposizione a titolo volontario, anche senza che le autorità dello Stato richiesto siano presenti, se ciò è determinante per una efficace esecuzione della richiesta, o d'ispezionare un sito pubblico o altro luogo pubblico senza modificarlo, il Procuratore può attuare l'oggetto della domanda direttamente sul territorio dello Stato secondo le seguenti modalità:

     a) quando lo Stato richiesto è lo Stato sul cui territorio si presume che il reato sia stato commesso e vi è stata una decisione sull'ammissibilità in conformità agli articoli 18 e 19, il Procuratore può mettere direttamente in opera la richiesta dopo aver avuto con lo Stato richiesto le consultazioni più ampie possibili;

     b) negli altri casi, il Procuratore può eseguire la richiesta, previa consultazione con lo Stato parte richiesto ed in considerazione di condizioni o ragionevoli preoccupazioni che tale Stato può aver fatto valere. Se lo Stato richiesto accerta che l'esecuzione di una richiesta ai sensi del presente sotto-paragrafo presenta difficoltà, esso consulta immediatamente la Corte per porvi rimedio.

     5. Le disposizioni che autorizzano la persona sentita o interrogata dalla Corte ai sensi dell'articolo 72, ad invocare le limitazioni previste, al fine d'impedire la divulgazione d'informazioni confidenziali connesse alla difesa o alla sicurezza nazionale, si applicano altresì all'esecuzione delle richieste di assistenza ai sensi del presente articolo.

 

          Art. 100. Spese.

     1. Le spese ordinarie afferenti alla messa in opera della richieste sul territorio dello Stato richiesto sono a carico di detto Stato ad eccezione delle seguenti spese, che sono a carico della Corte:

     a) Spese connesse ai viaggi ed alla protezione dei testimoni e degli esperti o al trasferimento, in forza dell'articolo 93, di persone detenute;

     b) spese di traduzione, d'interpretazione e di trascrizione;

     c) spese di viaggio e di soggiorno dei giudici, del Procuratore, dei vice-procuratori, dell'Ufficio del Cancelliere, del vice-cancelliere e dei membri del personale di tutti gli organi della Corte;

     d) costo di ogni perizia o rapporto chiesto dalla Corte;

     e) Spese connesse al trasporto di una persona consegnata da uno Stato di detenzione;

     f) previa consultazione, tutte le spese straordinarie che la messa in opera di una richiesta può comportare.

     2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, se del caso, alle richieste indirizzate alla Corte dagli Stati parte. In questo caso, la Corte si assume a carico le spese ordinarie di messa in opera.

 

          Art. 101. Regola della specialità.

     1. Una persona consegnata alla Corte in applicazione del presente statuto non può essere perseguita, punita o detenuta in ragione di comportamenti precedenti alla sua consegna, a meno che questi ultimi non costituiscano la base dei reati per i quali la persona è stata consegnata.

     2. La Corte può sollecitare allo Stato che le ha consegnato una persona, una deroga alle condizioni di cui al paragrafo 1. Essa fornisce se del caso, informazioni supplementari secondo l'articolo 91. Gli Stati parte sono abilitati a concedere una deroga alla Corte e non devono lesinare sforzi a tal fine.

 

          Art. 102. Uso dei termini.

     Ai fini del presente Statuto:

     a) "consegna” significa per uno Stato il fatto di consegnare una persona alla Corte in applicazione del presente Statuto;

     b) "estradizione” significa per uno Stato consegnare una persona ad un altro Stato in applicazione di un trattato, di una convenzione o della sua legislazione nazionale.

 

CAPITOLO X

ESECUZIONE

 

          Art. 103. Ruolo degli Stati nell'esecuzione delle pene detentive.

     1.

     a) Le pene detentive sono scontate in uno Stato designato dalla Corte, da una lista di Stati che hanno informato la Corte della loro disponibilità a ricevere persone condannate.

     b) Nel dichiarare la propria disponibilità a ricevere persone condannate, uno Stato può annettere alla sua accettazione condizioni che devono essere approvate dalla Corte ed essere conformi alle disposizioni del presente capitolo.

     c) Lo Stato designato in un determinato caso fa sapere rapidamente alla Corte se accetta o meno la designazione.

     2.

     a) Lo Stato incaricato dell'esecuzione avverte la Corte di ogni circostanza, ivi compresa la realizzazione di ogni condizione concordata in applicazione del paragrafo 1, suscettibile di modificare sensibilmente le condizioni o la durata della detenzione. La Corte deve essere avvisata con un anticipo di almento 45 giorni di ogni circostanza di questo tipo, conosciuta o prevedibile. Durante questo periodo di tempo, lo Stato incaricato dell'esecuzione non prende alcuna misura che potrebbe essere contraria alle disposizioni dell'articolo 110.

     b) Se la Corte non può accettare le circostanze di cui al capoverso a), essa ne informa lo Stato incaricato dell'esecuzione e procede in conformità all'articolo 104, paragrafo 1.

     3. Quando esercita il suo potere di designazione secondo il paragrafo 1, la Corte può tener conto:

     a) del principio secondo il quale gli Stati parti devono condividere la responsabilità dell'esecuzione delle pene detentive secondo i principi di equa ripartizione enunciati nelle Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove.

     b) delle regole convenzionali del diritto internazionale generalmente accettate che disciplinano il trattamento dei detenuti;

     c) delle opinioni della persona condannata,

     d) della nazionalità della persona condannata; e

     e) di ogni altro fattore relativo alle circostanze del reato, alla situazione della persona condannata o all'esecuzione effettiva della pena che possono guidare la scelta dello Stato incaricato.

     4. Se nessun Stato è designato come previsto al paragrafo 1, la pena detentiva è scontata in un istituto penitenziario messo a disposizione dallo Stato ospitante, in condizioni definite nell'accordo di sede di cui all'articolo 3, paragrafo 2. In questo caso, le spese relative all'esecuzione della pena sono a carico della Corte.

 

          Art. 104. Modifica della designazione dello Stato incaricato dell'esecuzione.

     1. La Corte può decidere in qualsiasi momento di trasferire il condannato nella prigione di un altro Stato.

     2. La persona condannata può in qualsiasi momento chiedere alla Corte di essere trasferita fuori dallo Stato incaricato dell'esecuzione.

 

          Art. 105. Esecuzione della pena.

     1. Fatte salve le condizioni che uno Stato avrà potuto stabilire secondo l'articolo 103 paragrafo 1, capoverso b), la pena detentiva è vincolante per tutti gli Stati Parte che non possono in alcun caso modificarla.

     2. La Corte ha solo il diritto di pronunziarsi su una richiesta di revisione della sua decisione di colpevolezza o sulla pena. Lo Stato incaricato dell'esecuzione non impedisce al condannato di presentare tale domanda.

 

          Art. 106. Controllo dell'esecuzione della pena e condizioni di detenzione.

     1. L'esecuzione di una pena di reclusione è soggetta al controllo della Corte. Essa è conforme alle regole convenzionali internazionali ampiamente accettate che regolano il trattamento dei detenuti.

     2. Le condizioni di detenzione sono disciplinate dalla legislazione dello Stato incaricato dell'esecuzione. Esse sono conformi alle regole convenzionali internazionali ampiamente accettate che disciplinano il trattamento dei detenuti. In nessun caso possono esser più o meno favorevoli di quelle che lo Stato incaricato dell'esecuzione applica ai condannati detenuti per crimini simili.

     3. Le comunicazioni fra i condannati e la Corte sono riservate e senza impedimenti.

 

          Art. 107. Trasferimento del condannato che ha terminato di scontare la pena.

     1. Dopo avere scontato la pena, una persona che non è cittadina dello Stato incaricato dell'esecuzione può essere trasferita secondo la legislazione dello Stato incaricato dell'esecuzione, in uno Stato che è tenuto ad accoglierla, o in altro Stato che accetta di accoglierla, tenendo conto di qualsiasi desiderio espresso dalla persona di essere trasferita in detto Stato, salvo se lo Stato incaricato dell'esecuzione autorizza tale persona a rimanere sul suo territorio.

     2. Le spese afferenti al trasferimento del condannato in un altro Stato in applicazione del paragrafo 1 sono a carico della Corte se nessun Stato le prende a carico.

     3. Subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 108, lo Stato di detenzione può altresì, in applicazione della sua legislazione, estradare o consegnare in altra maniera la persona allo Stato che ha chiesto la sua estradizione, o la sua consegna, a fini di giudizio o di esecuzione di una pena.

 

          Art. 108. Limiti in materia di procedimenti giudiziari o di condanne per altre infrazioni.

     1. Il condannato detenuto dallo Stato incaricato dell'esecuzione non può essere né perseguito, né condannato o estradato verso uno Stato terzo per un comportamento anteriore al suo trasferimento nello Stato incaricato dell'esecuzione, salvo se la Corte ha approvato tale azione giudiziaria, condanna o estradizione a richiesta dello Stato incaricato dell'esecuzione.

     2. La Corte delibera sulla questione dopo aver sentito il condannato.

     3. Il paragrafo 1 cessa di applicarsi se il condannato risiede volontariamente per più di 30 giorni sul territorio dello Stato incaricato dell'esecuzione dopo aver scontato la totalità della pena pronunciata dalla Corte o ritorna sul territorio dello Stato dopo averlo lasciato.

 

          Art. 109. Pagamento di sanzioni pecuniarie ed esecuzione di misure di confisca.

     1. Gli Stati parti fanno eseguire le sanzioni pecuniarie e le misure di confisca ordinate dalla Corte in forza del capitolo VII, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede e secondo la procedura prevista dalla loro legislazione interna.

     2. Se uno Stato parte non è in grado di attuare l'ordinanza di confisca, dovrà prendere misure per ricuperare il valore del prodotto, dei beni o degli averi di cui la Corte ha ordinato la confisca, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede.

     3. I beni o i proventi della vendita di beni immobiliari o, se del caso, di altri beni ottenuti da uno Stato parte in esecuzione di una sentenza della Corte, sono trasferiti alla Corte.

 

          Art. 110. Esame da parte della Corte della questione di una riduzione di pena.

     1. Lo Stato incaricato dell'esecuzione non può liberare la persona detenuta prima della espiazione della pena pronunciata dalla Corte.

     2. La Corte ha solo il diritto di decidere una riduzione di pena. Essa si pronuncia dopo aver sentito la persona.

     3. Se la persona ha scontato i due terzi della pena, o venticinque anni di reclusione nel caso di una condanna all'ergastolo, la Corte riesamina la pena per decidere se sia il caso di ridurla. La Corte non procede a questo riesame prima di detto termine.

     4. Al momento del riesame di cui al paragrafo 3, la Corte può ridurre la pena qualora essa constati che una o più delle seguenti condizioni sono realizzate:

     a) La persona ha, sin dall'inizio ed in modo costante, manifestato la sua volontà di cooperare con la Corte nelle sue inchieste e durante il procedimento;

     b) la persona ha facilitato spontaneamente l'esecuzione di decisioni ed ordinanze della Corte in altri casi, in modo particolare aiutandola a localizzare e fornendo assistenza per i beni oggetto di decisioni che ne ordinano la confisca, per il pagamento di una sanzione pecuniaria o di un risarcimento che possono essere utilizzati a vantaggio delle vittime; oppure

     c) altri fattori previsti nelle Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove attestano un cambiamento di circostanze evidente, con conseguenze degne di nota e tali da giustificare la riduzione della pena.

     5. Se, in occasione del suo riesame di cui al paragrafo 3 la Corte decide che non è il caso di ridurre la pena, essa in seguito rivedrà la questione della riduzione di pena negli intervalli previsti nel Regolamento di procedura e di prova, ed applicando i criteri che vi sono enunciati.

 

          Art. 111. Evasione.

     Se una persona condannata evade dal luogo di detenzione e fugge dallo Stato incaricato dell'esecuzione della pena, tale Stato può, dopo aver consultato la Corte, chiedere allo Stato in cui la persona si trova, la consegna di tale persona in applicazione di accordi bilaterali o multilaterali in vigore, oppure chiedere alla Corte di sollecitare la consegna di detta persona secondo il capitolo IX. Quando la Corte sollecita la consegna di una persona, può ordinare che sia consegnata allo Stato nel quale scontava la pena o altro Stato da essa designato.

 

CAPITOLO XI

ASSEMBLEA DEGLI STATI PARTE

 

          Art. 112. Assemblea degli Stati parte.

     1. E’ istituita un'Assemblea di Stati parti del presente Statuto. Ciascuno Stato parte dispone di un rappresentante che può essere assistito da supplenti e consiglieri. Gli altri Stati che hanno firmato lo Statuto o l'Atto finale possono partecipare all'Assemblea a titolo di osservatori.

     2. L'Assemblea:

     a) esamina ed adotta, se del caso, le raccomandazioni della Commissione preparatoria;

     b) impartisce alla Presidenza, al Procuratore ed al Cancelliere orientamenti generali per l'amministrazione della Corte;

     c) esamina i rapporti e le attività dell'Ufficio di Presidenza istituito in forza del paragrafo 3 e prende provvedimenti appropriati;

     d) esamina ed approva il bilancio preventivo della Corte;

     e) decide in conformità con l'articolo 36 se sia opportuno modificare, se del caso, il numero dei giudici;

     f) esamina in conformità con l'articolo 87, paragrafi 5 e 7 ogni questione relativa alla mancanza di cooperazione;

     g) espleta ogni altra funzione compatibile con le disposizioni del presente Statuto e con le Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove.

     3.

     a) L'Assemblea avrà un Ufficio di Presidenza composto da un presidente, due vicepresidenti e 18 membri da essa eletti con mandati triennali;

     b) L'Ufficio di Presidenza avrà carattere rappresentativo, in considerazione, fra l'altro, di un'equa distribuzione geografica e di un'adeguata rappresentanza dei principali ordinamenti giuridici del mondo.

     c) L'Ufficio di Presidenza si riunisce ogni qualvolta sia necessario, ma almeno una volta l'anno. Esso assiste l'Assemblea nell'espletamento delle sue responsabilità.

     4. L'Assemblea può istituire tutti gli organi sussidiari che giudica necessari, ivi compreso un organo di sovraintendenza per l'ispezione, la valutazione e l'investigazione della Corte, al fine di migliorare la sua efficienza ed il suo rendimento.

     5. Il presidente della Corte, il Procuratore ed il Segretario o loro rappresentanti possono partecipare, come opportuno, alle riunioni dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza.

     6. L'Assemblea si riunisce una volta l'anno e, se le circostanze lo esigono tiene sessioni straordinarie, presso la sede della Corte o presso la sede principale delle Nazioni Unite. Salvo se diversamente specificato nel presente Statuto, le sessioni straordinarie possono essere convocate dall'Ufficio di Presidenza d'ufficio o a domanda di un terzo degli Stati Parte.

     7. Ciascuno Stato Parte dispone di un voto. Ogni sforzo dovrà essere fatto per pervenire a decisioni mediante consenso nell'Assemblea e nell'Ufficio di Presidenza. Se non si raggiunge il consenso, e salvo se diversamente stabilito nello Statuto:

     a) le decisioni su questioni di merito devono essere approvate da una maggioranza di due terzi dei presenti e votanti a condizione che una maggioranza assoluta di Stati parti costituisca il quorum per la votazione;

     b) le decisioni su questioni di procedura devono essere adottate mediante una maggioranza semplice degli Stati parte presenti e votanti.

     8. Uno Stato parte, che è in ritardo con il pagamento dei suoi contributi finanziari alle spese della Corte non dispone di voto in Assemblea e nell'Ufficio di Presidenza, se l'ammontare dei suoi versamenti non pagati è pari o superiore all'ammontare dei contributi dovuti dallo stesso per i due anni precedenti. Tuttavia, l'Assemblea può autorizzare tale Stato parte a votare in Assemblea e nell'Ufficio di Presidenza quando accerti che l'inadempienza di pagamento è dovuta a condizioni che non dipendono dal controllo dello Stato Parte.

     9. L'Assemblea adotta le sue regole di procedura.

     10. Le lingue ufficiali e di lavoro dell'Assemblea sono quelle dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

 

CAPITOLO XII

FINANZIAMENTO

 

          Art. 113. Disposizioni finanziarie.

     Salvo diversa disposizione formale, tutte le questioni finanziarie relative alla Corte ed alle riunioni dell'Assemblea degli Stati parte, ivi compreso l'Ufficio di Presidenza e gli organi sussidiari della stessa sono disciplinate dal presente Statuto, dal Regolamento finanziario e dalle Regole di gestione finanziaria adottate dall'Assemblea degli Stati parte.

 

          Art. 114. Pagamento delle spese.

     Le spese della Corte e dell'Assemblea degli Stati parti, nonché dell'Ufficio di Presidenza e degli organi sussidiari della stessa, sono pagate mediante le risorse finanziarie della Corte.

 

          Art. 115. Risorse finanziarie della Corte e dell'Assemblea degli Stati parte.

     Le risorse finanziarie della Corte e dell'Assemblea degli Stati parte includendo l'Ufficio di Presidenza e gli organi sussidiari, provengono, secondo quanto previsto nel bilancio preventivo deciso dall'Assemblea degli Stati Parti, dalle seguenti fonti:

     a) contributi degli Stati parti;

     b) risorse finanziarie fornite dall'Organizzazione delle Nazioni Unite subordinatamente all'approvazione dell'Assemblea generale, in modo particolare per quanto concerne le spese effettuate per le rimessioni decise dal Consiglio di sicurezza.

 

          Art. 116. Contributi volontari.

     Fermo restando l'articolo 115, la Corte può ricevere ed utilizzare a titolo di risorse supplementari, i contributi volontari di Governi, Organizzazioni internazionali, privati, società ed altri enti, secondo i criteri stabiliti in materia dall'Assemblea degli Stati parti.

 

          Art. 117. Calcolo dei contributi.

     I contributi degli Stati parte sono calcolati sulla base di un tariffario per le rispettive quote, stabilito di comune accordo, basato sul tariffario adottato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per il suo bilancio preventivo ordinario, ed adeguato in conformità ai principi di quest'ultimo tariffario si fonda.

 

          Art. 118. Revisione annuale dei conti.

     I registri, i libri ed i conti della Corte, compresi i suoi stati patrimoniali annuali, sono oggetto ogni anno di un controllo da parte di un revisore dei conti indipendente.

 

CAPITOLO XIII

CLAUSOLE FINALI

 

          Art. 119. Soluzione delle controversie.

     1. Ogni controversia relativa alle funzioni giudiziarie della Corte è risolta mediante una decisione della Corte.

     2. Ogni altra controversia fra due o più Stati Parti relativa all'interpretazione o applicazione del presente Statuto che non è risolta per via negoziale entro tre mesi dopo il suo inizio, è rinviata all'Assemblea degli Stati parti. L'Assemblea può adoperarsi per risolvere essa stessa la controversia, oppure formulare raccomandazioni su altri mezzi processuali per risolverla, ivi compreso mediante il deferimento alla Corte internazionale di giustizia in conformità allo Statuto di quest'ultima.

 

          Art. 120. Riserve.

     Nessuna riserva può essere apportata al presente Statuto

 

          Art. 121. Emendamenti.

     1. Alla scadenza di un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, ogni Stato parte potrà esprimere proposte di emendamento allo stesso. Il testo di ogni proposta di emendamento è sottoposta al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che lo comunica senza indugio a tutti gli Stati parte.

     2. Non prima di tre mesi dopo la data di tale comunicazione, la successiva Assemblea di Stati parte decide, a maggioranza dei presenti e votanti, se ricevere o meno la proposta. L'Assemblea può trattare tale proposta direttamente o convocare una Conferenza di revisione se la questione in oggetto lo giustifica.

     3. L'adozione di un emendamento, in una riunione dell'Assemblea degli Stati parte o ad una Conferenza di revisione esige, qualora non sia possibile pervenire ad un consenso, una maggioranza di due terzi di Stati parte.

     4. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 5, un emendamento entra in vigore nei confronti di tutti gli Stati parte un anno dopo che sette ottavi di tali Stati hanno depositato i loro strumenti di ratifica o di accettazione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

     5. Un emendamento all'articolo 5 dello Statuto entra in vigore nei confronti degli Stati parte che lo hanno accettato un anno dopo il deposito dei loro strumenti di ratifica o di accettazione. Nel caso di uno Stato parte che non ha accettato l'emendamento, la Corte non esercita la sua competenza per un reato oggetto di un emendamento, se tale reato è stato commesso da cittadini di tale Stato parte, o sul territorio dello stesso.

     6. Se un emendamento è stato accettato da sette ottavi degli Stati parte in conformità al paragrafo 4, ogni Stato parte che non ha accettato l'emendamento può recedere dallo Statuto con effetto immediato, nonostante il paragrafo 1 dell'articolo 127, ma subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 127, dando notifica del suo recesso non più tardi di un anno dopo l'entrata in vigore di tale emendamento.

     7. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite comunica a tutti gli Stati parte gli emendamenti adottati in una riunione dell'Assemblea degli Stati parti o ad una Conferenza di revisione.

 

          Art. 122. Emendamenti alle disposizioni di carattere istituzionale.

     1. Ogni Stato parte può proporre, in qualsiasi momento, nonostante la norma del paragrafo 1 dell'articolo 121, emendamenti alle disposizioni dello Statuto di carattere esclusivamente istituzionale, vale a dire gli articoli 35, 36 paragrafi 8 e 9, 37, 38, 39 paragrafi 1 (prime due frasi), 2 e 4, 42 paragrafi 4 a 9, 43 paragrafi 2 e 3, 44, 46, 47 e 49. Il testo di ogni proposta di emendamento sarà sottoposto al Segretario Generale delle Nazioni Unite o ad ogni altra persona designata dall'Assemblea degli Stati parte, che lo farà rapidamente circolare a tutti gli Stati parte e ad altri partecipanti all'Assemblea.

     2. Gli emendamenti presentati in attuazione del presente articolo, per i quali non è possibile pervenire ad un consenso, sono adottati dall'Assemblea degli Stati parte o da una Conferenza di revisione a maggioranza di due terzi degli Stati parte. Tali emendamenti entrano in vigore nei confronti di tutti gli Stati parte, sei mesi dopo la loro adozione da parte dell'Assemblea o della Conferenza, a seconda dei casi.

 

          Art. 123. Revisione dello Statuto.

     1. Sette anni dopo l'entrata in vigore del presente Statuto, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite convocherà una Conferenza di revisione per esaminare ogni emendamento al presente Statuto. L'esame potrà concernere in modo particolare, senza tuttavia che ciò sia limitativo, la lista dei reati di cui all'articolo 5. La Conferenza sarà aperta a coloro che partecipano all'Assemblea degli Stati parte, alle stesse condizioni.

     2. In qualsiasi momento successivo, su richiesta di uno Stato parte ed ai fini enunciati al paragrafo 1, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, con l'approvazione della maggioranza degli Stati parte, convocherà una Conferenza di revisione.

     3. L'adozione e l'entrata in vigore di ogni emendamento al presente Statuto, esaminato ad una Conferenza di revisione, sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 121, paragrafi 3 a 7.

 

          Art. 124. Disposizione transitoria. [11]

     [Nonostante le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, uno Stato che diviene parte al presente Statuto può, nei sette anni successivi all'entrata in vigore dello Statuto nei suoi confronti, dichiarare di non accettare la competenza della Corte per quanto riguarda la categoria di reati di cui all'articolo 8 quando sia allegato che un reato è stato commesso sul suo territorio o da suoi cittadini. Tale dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento. Le disposizioni del presente articolo saranno riesaminate nella Conferenza di revisione prevista all'articolo 123, paragrafo 1.]

 

          Art. 125. Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

     1. Il presente Statuto sarà aperto alla firma degli Stati, in Roma, presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, il 17 luglio 1998. Successivamente a tale data, rimarrà aperto alla firma in Roma presso il Ministero degli Affari esteri della Repubblica italiana fino al 17 ottobre 1996. Dopo tale data, lo Statuto rimarrà aperto alla firma in New York, presso la sede delle Nazioni Unite, fino al 31 dicembre 2000.

     2. Il presente Statuto è sottoposto alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

     3. Il presente Statuto sarà aperto all'adesione di tutti gli Stati. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

 

          Art. 126. Entrata in vigore.

     1. Il presente Statuto entra in vigore il primo giorno del mese dopo il sessantesimo giorno successivo alla data di deposito del sessantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

     2. Nei confronti di ciascun Stato che ratifica accetta o approva lo Statuto o vi aderisce dopo il deposito del sessantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione lo Statuto entra in vigore il primo giorno del mese dopo il sessantesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica accettazione, approvazione o adesione.

 

          Art. 127. Recesso.

     1. Ogni Stato Parte, può, mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite recedere dal presente Statuto. Il recesso ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta, a meno che la notifica non specifichi una data posteriore.

     2. Il recesso di uno Stato non lo esonera dagli obblighi posti a suo carico dal presente Statuto quando ne era parte, compresi tutti gli obblighi finanziari derivanti, né pregiudica ogni cooperazione concordata con la Corte in occasione di inchieste e procedure penali alle quali lo Stato che recede aveva il dovere di cooperare, ed iniziate prima della data in cui il recesso è divenuto effettivo; tale recesso non impedisce neppure di continuare ad esaminare qualsiasi questione di cui la Corte era già investita prima della data in cui il recesso è divenuto effettivo.

 

          Art. 128. Testi autentici.

     L'originale del presente Statuto il cui testi in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne farà avere una copia certificata conforme a tutti gli Stati.

     In fede di che, i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi hanno firmato il presente Statuto.

     Fatto a Roma, il diciassette luglio millenovecentonovantotto.

 

     Atto finale della Conferenza diplomatica di Plenipotenziari delle Nazioni Unite per l'istituzione di una Corte penale internazionale

     1. Con risoluzione 51/207 del 17 dicembre 1996 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite decise che una conferenza diplomatica di plenipotenziari si sarebbe tenuta nel 1998 per formalizzare ed adottare la Convenzione sull'istituzione di una Corte penale internazionale.

     2. Con risoluzione 52/160 del 15 dicembre 1997, l'Assemblea Generale ha accettato con profonda gratitudine la generosa offerta del Governo italiano di accogliere la Conferenza ed ha deciso che la Conferenza diplomatica di plenipotenziari delle Nazioni Unite per l'istituzione di una Corte penale internazionale avrebbe luogo a Roma dal 15 giugno al 17 luglio 1998.

     3. Già precedentemente, mediante la sua risoluzione 44/39 del 4 dicembre 1989, l'Assemblea generale aveva chiesto alla Commissione di diritto internazionale di esaminare la questione dell'istituzione di una Corte di giustizia penale internazionale; con risoluzioni 45/41 del 28 novembre 1990 et 46/54 del 9 dicembre 1991 essa aveva invitato la Commissione ad esaminare in maniera approfondita e ad analizzare le questioni relative ad una giurisdizione penale internazionale, ivi compresa la possibilità d'istituire un tribunale penale internazionale; e con risoluzioni 47/33 del 25 novembre 1992 e 48/31 del 9 dicembre 1993 essa aveva chiesto alla Commissione di elaborare a titolo prioritario un progetto di statuto per tale giurisdizione.

     4. La Commissione di diritto internazionale esaminò la questione dell'istituzione di una Corte penale internazionale dalla sua quarantaduesima sessione tenuta nel 1990 fino alla quarantaseiesima, nel 1994. In quest'ultima occasione, essa completò l'elaborazione di un progetto di statuto per una Corte penale internazionale che venne sottoposto all'assemblea generale.

     5. Con risoluzione 49/53 del 9 dicembre 1994, l'Assemblea Generale decise di creare un comitato ad hoc incaricato di esaminare le principali questioni di merito e di natura amministrativa sollevate dal progetto di statuto elaborato dalla Commissione di diritto internazionale e, alla luce di tale esame, di considerare i provvedimenti da prendere per la convocazione di una conferenza internazionale di plenipotenziari.

     6. Il Comitato ad hoc sulla creazione di una Corte penale internazionale si è riunito dal 3 al 13 aprile e dal 14 al 25 agosto 1995 per esaminare le questioni sollevate dal progetto di statuto elaborato dalla Commissione di diritto internazionale e, alla luce di tale esame, considerare i provvedimenti da prendere per la convocazione di una conferenza internazionale.

     7. Con risoluzione 50/46 dell'11 dicembre 1995, l'Assemblea Generale decise di creare un comitato preparatorio incaricato di esaminare in maniera più approfondita le principali questioni di merito e di natura amministrativa sollevate dal progetto di statuto elaborato dalla Commissione di diritto internazionale e, in considerazione delle varie opinioni espresse durante le riunioni del Comitato, di elaborare dei testi in vista della redazione di un testo di sintesi accettabile su larga scala per una convenzione istituitiva di una corte penale internazionale, che avrebbe costituito la prossima tappa sulla via dell'esame della questione da parte di una conferenza di plenipotenziari.

     8. Il Comitato preparatorio per la creazione di una corte penale internazionale si è riunito dal 25 marzo al 12 aprile e dal 12 al 20 agosto 1996, per esaminare in maniera più approfondita le questioni derivanti dal progetto di statuto, ed iniziare l'elaborazione di un testo di sintesi accettabile su larga scala per una convenzione istitutiva di una corte penale internazionale.

     9. Con risoluzione 51/207 del 17 dicembre 1996, l'Assemblea Generale decise che il Comitato preparatorio si sarebbe riunito nel 1997 e nel 1998 per terminare la redazione del progetto di testo in visto di sottoporlo alla Conferenza.

     10. Il Comitato preparatorio si è riunito dall'11 al 21 febbraio, dal 4 al 15 agosto e dal 1 al 12 dicembre 1997 per continuare ad elaborare un testo di sintesi accetabile su larga scala per una Convenzione istitutiva di una Corte penale internazionale.

     11. Con risoluzione 52/160 del 15 dicembre 1997, l'Assemblea Generale ha pregato il Comitato preparatorio di proseguire i suoi lavori secondo la risoluzione 51/207 dell'Assemblea e alla fine delle sue sessioni, di comunicare alla Conferenza il testo di un progetto di convenzione istitutivo di una Corte penale internazionale redatto in conformità al suo mandato.

     12. Il Comitato preparatorio si è riunito dal 16 marzo al 3 aprile 1998 e, durante questa sessione ha terminato l'elaborazione di un progetto di convenzione istitutiva di una Corte penale internazionale, che è stato trasmesso alla Conferenza.

     13. La Conferenza si è riunita presso la sede della FAO a Roma dal 15 giugno al 17 luglio 1998.

     14. Nella sua risoluzione 52/160 l'Assemblea generale aveva chiesto al Segretario generale d'invitare tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membri d'istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica a partecipare alla Conferenza. Vi hanno partecipato i rappresentanti di 160 Stati la cui lista figura all'annesso II.

     15. Nella stessa risoluzione, l'Assemblea generale aveva inoltre pregato il Segretario generale d'invitare alla Conferenza i rappresentanti delle organizzazioni e di altri enti a cui aveva indirizzato, nelle sue risoluzioni pertinenti, un invito permanente a partecipare in qualità di osservatori alle sue sessioni ed ai suoi lavori, rimanendo inteso che tali rappresentanti parteciperebbero alla Conferenza in tale qualità e lo aveva altresì pregato d'invitare in qualità di osservatori alla Conferenza, i rappresentanti delle organizzazioni intergovernative regionali interessate e di altri organi internazionali interessati, in modo particolare i Tribunali internazionali per l'ex-Iugoslavia e per il Ruanda. La lista delle organizzazioni di questo tipo che erano rappresentate alla Conferenza da un osservatore figura all'annesso III.

     16. In attuazione della stessa risoluzione il Segretario generale ha invitato le organizzazioni non governative accreditate dal Comitato preparatorio, tenendo conto delle disposizioni della sezione VII della risoluzione 1996/31 del Consiglio economico e sociale del 25 luglio 1996 ed in modo particolare dell'interesse offerto dalle loro attività per i lavori della Conferenza, a partecipare a quest'ultima secondo modalità analoghe a quelle adottate per il Comitato preparatorio e in conformità alle risoluzioni ed al regolamento interno che la Conferenza avrebbe adottato. La lista delle organizzazioni non governative rappresentate alla Conferenza da un osservatore figura all'annesso IV.

     17. La Conferenza ha eletto il Sig. Giovanni Conso (Italia) alla carica del presidente.

     18. La Conferenza ha eletto alle cariche di vicepresidenti i rappresentanti dei seguenti Stati: Algeria, Austria, Bangladesh, Burkina Faso, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, Egitto, ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Federazione di Russia, Francia, Gabon, Germania, Giappone, India, Iran (Repubblica islamica dell'), Kenya, Lettonia, Malawi, Nepal, Nigeria, Pakistan, Repubblica Unita di Tanzania, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Samoa, Slovacchia, Stati Uniti d'America, Svezia, Trinità e Tobago, e Uruguay.

     19. I seguenti organi sono stati istituiti dalla Conferenza

Ufficio di Presidenza (Bureau)

 

Presidente:

Il Presidente della Conferenza

Membri:

Il Presidente ed i Vicepresidenti della Conferenza, Il Presidente della Commissione plenaria ed il Presidente del Comitato di redazione

Commissione plenaria

 

Presidente:

Sig. Philippe Kirsch (Canada)

Vicepresidenti:

Sig.ra Silvia Fernandez de Gurmendi (Argentina) Sig. Constantin Virgil Ivan (Romania) e Sig. Phakiso Mochochoko (Lesotho)

Relatore:

Sig. Yasumasa Nagamine (Giappone)

Comitato di redazione

 

Presidente:

Sig. Cherif Bassiouni (Egitto)

Membri:

Africa del Sud, Camerun, Cina, Federazione di Russia, Filippine, Francia, Germania, Ghana, Giamaica, India, Libano, Marocco, Messico, Polonia, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Repubblica Araba Siriana, Repubblica di Corea, Repubblica Dominicana, Slovenia, Spagna, Stati Uniti d'America, Sudan, Svizzera e Venezuela.

     Il Relatore della Commissione plenaria ha partecipato di diritto ai lavori del Comitato di redazione conformemente all'articolo 49 del regolamento interno della Conferenza.

Commissione di verifica delle credenziali

Presidente:

Sig.ra Hannelore Benjamin (Dominica)

Membri:

Argentina, Cina, Costa d'Avorio, Dominica, Federazione di Russia, Nepal, Norvegia, Stati Uniti d'America e Zambia

 

 

 

 

     20. Il Segretario Generale era rappresentato dal Segretario generale aggiunto e consigliere giuridico Hans Corell. Il Signor Roy S. Lee, Direttore della Divisione di codificazione dell'Ufficio degli affari giuridici ha esercitato le funzioni di segretario della Conferenza. Il segretariato era inoltre composto dalle seguenti persone:

     Sig. Manuel Rama-Montaldo, Segretario, Comitato di redazione; Sig.ra Mahnoush H. Arsanjani, Segretario della Commissione plenaria; Sig. Mpazi Sinjèla, Segretario della Commissione di verifica delle credenziali; Sig.ra Christiane Bourloyannis-Vrailas, Sig.ra Virginia Morris, Sig. Vladimiro Rudnitsky et Sig. Renan Villacis, Segretari aggiunti della Conferenza.

     21. La Conferenza è stata investita di un progetto di Statuto istitutivo di una Corte penale internazionale sottoposto dal Comitato preparatorio conformemente al suo mandato (A/CONF. 183/2/Add. 1).

     22. La Conferenza ha incaricato la Commissione plenaria di esaminare il progetto di Convenzione istitutivo di una Corte penale internazionale adottato dal Comitato preparatorio. Essa ha incaricato il Comitato di reazione, senza riaprire un dibattito di merito su qualsiasi punto, di coordinare e di rifinire la redazione di tutti i testi che gli fossero rinviati, senza modificarli riguardo al merito, nonché di redigere progetti di testo e di fornire pareri su questioni redazionali se ciò fosse richiesto dalla Conferenza o dalla Commissione plenaria, e di resocontare i suoi lavori alla Conferenza o alla Commissione plenaria, come opportuno.

     23. Sulla base di tali deliberazioni, come registrate nei resoconti della Conferenza (A/CONF. 183/SR.1 a SR.9) e della Commissione plenaria (A/CONF.183/C.1/SR.1 a SR 42) nonché dei rapporti della Commissione plenaria (A/CONF.183/8) e del Comitato di redazione (A/CONF.183/C.1/L.64, L.65/Rev. 1, L.66 e Add.1, L.67/Rev.1, L.68/Rev.2, L.82 -L.88 e L. 91), la Conferenza ha elaborato lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale.

     24. Lo Statuto, che è sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione è stato adottato dalla Conferenza il 17 luglio 1998. E’ stato aperto alla firma il 17 luglio 1998 e conformemente alle sue disposizioni rimarrà aperto fino al 17 ottobre 1998 presso il Ministero degli Affari Esteri italiano ed in seguito, fino al 31 dicembre 2000, presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York. Anche lo Statuto è aperto per l'adesione conformemente alle sue disposizioni.

     25. Dopo il 17 ottobre 1998, data di chiusura della firma al Ministero degli Affari Esteri italiano, lo Statuto sarà depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

     26. La Conferenza ha inoltre adottato le seguenti risoluzioni che sono allegate al presente Atto finale:

     Omaggio alla Commissione di diritto internazionale

     Omaggio ai partecipanti al Comitato preparatorio per l'istituzione di una Corte penale internazionale ed al suo Presidente

     Omaggio al Presidente della Conferenza al Presidente della Commissione plenaria ed al Presidente del Comitato di redazione

     Omaggio al popolo ed al Governo italiano

     Risoluzione su reati definiti da trattato

     Risoluzione istitutiva della Commissione preparatoria per la Corte penale internazionale

     IN FEDE DI CHE i rappresentanti hanno firmato il presente Atto finale.

     FATTO a Roma, il 17 luglio millenovecentonovantotto, in un unico esemplare in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ciascun testo essendo ugualmente autentico.

     La Conferenza ha deciso all'unanimità che l'originale del presente Atto finale sarà depositato presso gli archivi del Ministero degli Affari Esteri Italiano.

     Il Presidente della Conferenza:

     Giovanni Conso

     Il Rappresentante del Segretario generale:

     Hans Corell

     Il Segreatario Esecutivo della Conferenza

     Roy S. Lee

 

     Annesso I

     Risoluzioni adottate dalla Conferenza diplomatica di plenipotenziari delle Nazioni Unite sull'istituzione di una Corte penale internazionale

     A

     La Conferenza diplomatica di plenipotenziari delle Nazioni Unite sull'istituzione di una Corte penale internazionale

     Decide di esprimere la sua profonda gratitudine alla Commissione di diritto internazionale per il suo significativo contributo alla formazione del progetto di Statuto originale che ha costituito la base dei lavori del Comitato preparatorio.

     B

     La Conferenza diplomatica di plenipotenziari delle Nazioni Unite sull'istituzione di una Corte penale internazionale

     Rende omaggio ai partecipanti al Comitato preparatorio per l'istituzione di una Corte penale internazionale ed al suo Presidente, Sig. Adriaan Bos, per l'eccellente e notevole lavoro da essi compiuto, e per la loro diligenza e dedizione.

     C

     La Conferenza diplomatica di plenipotenziari delle Nazioni Unite sull'istituzione di una Corte penale internazionale

     Esprime il suo vivo ringraziamento e la profonda gratitudine al popolo ed al Governo italiano che hanno preso i provvedimenti necessari per lo svolgimento della Conferenza a Roma, per la loro generosa ospitalità e il loro contributo ad un buon esito dei lavori della Conferenza.

     D

     La Conferenza diplomatica di plenipotenziari delle Nazioni Unite sull'istituzione di una Corte penale internazionale

     Esprime la sua soddisfazione ed il suo ringraziamento ai Sigg. Giovanni Conso, Presidente della Conferenza, Philippe Kirsch, Presidente della Commissione plenaria e Cherif Bassiouni, Presidente del Comitato di redazione, i quali grazie all'esperienza, abilità e saggezza di cui hanno dato prova nel guidare i lavori della Conferenza, hanno in gran parte contribuito al suo successo.

     E

     La Conferenza diplomatica di plenipotenziari delle Nazioni Unite sull'istituzione di una Corte penale internazionale

     Avendo adottato lo Statuto della Corte penale internazionale,

     Riconoscendo che gli atti di terrorismo, da chiunque commessi e ovunque perpetrati, a prescindere dal luogo in cui sono commessi e dalle loro forme, metodi o motivazioni, sono crimini gravi che investono la comunità internazionale,

     Riconoscendo che il traffico internazionale di sostanze stuperfacenti illecite è reato grave tale da indebolire l'ordine politico sociale ed economico degli Stati,

     Profondamente allarmata dalla persistenza di tali flagelli che rappresentano una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionale,

     Rammaricandosi per il fatto di non aver potuto concordare una definizione accettabile in linea di massima per i crimini di terrorismo ed i reati connessi alla droga, da includere nella giurisdizione della Corte;

     Rilevando che lo Statuto della Corte penale internazionale prevede un sistema di riesame che consentirà di ampliare in futuro la competenza della Corte,

     Raccomanda che una conferenza di riesame organizzata secondo l'articolo 123 dello Statuto della Corte penale internazionale esamini il caso dei crimini di terrorismo e dei reati in materia di stuperfacenti, al fine di elaborare una loro definizione accettabile ed includerli nella lista dei reati di competenza della Corte.

     F

     La Conferenza diplomatica di plenipotenziari delle Nazioni Unite sull'istituzione di una Corte penale internazionale

     Avendo adottato lo Statuto della Corte penale internazionale,

     Avendo deciso di prendere ogni possibile misura affiché la Corte penale internazionale divenga operativa senza indebiti ritardi, e di prendere i necessari provvedimenti per l'inizio delle sue funzioni,

     Avendo deciso a tal fine di istituire una commissione preparatoria,

     Decide quanto segue:

     1. E' istituita una Commissione preparatoria per la Corte penale internazionale. Il Segretario generale delle Nazioni Unite convocherà al più presto la Commissione ad una data da stabilirsi dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

     2. La Commissione sarà composta dai rappresentanti degli Stati che hanno firmato l'Atto finale della Conferenza diplomatica di plenipotenziari delle Nazioni Unite sull'istituzione di una Corte penale internazionale e di altri Stati invitati a partecipare alla Conferenza.

     3. La Commissione elegge il suo presidente ed altri alti funzionari, adotta il suo regolamento interno e stabilisce il suo programma di lavoro. Quest'elezioni si svolgeranno nella prima riunione della Commissione.

     4. Le lingue ufficiali e di lavoro della Commissione preparatoria saranno quelle dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

     5. La Commissione elabora proposte relative ai provvedimenti da adottare all'atto pratico relativamente all'istituzione ed al funzionamento operativo della Corte, compresi i seguenti progetti di testi:

     a) Regole procedurali e di ammissibilità delle prove;

     b) Elementi costitutivi dei reati;

     c) Accordo per disciplinare le relazioni fra la Corte e le Nazioni Unite;

     d) Principi di base per disciplinare l'Accordo di sede che sarà negoziato fra la Corte ed il paese ospite;

     e) Regole e regolamenti finanziari;

     f) Accordo sui privilegi e le immunità della Corte;

     g) Bilancio preventivo del primo anno finanziario;

     h) Regolamento procedurale interno dell'Assemblea degli Stati parte

     6. I progetti di testo relativi alle Regole procedurali e di ammissibilità delle prove ed agli Elementi costitutivi dei reati dovranno essere resi definitivi prima del 30 giugno 2000.

     7. La Commissione formulerà proposte per una disposizione relativa all'aggressione, comprendente la definizione e gli elementi del crimine di aggressione nonché le condizioni in cui la Corte penale internazionale eserciterà la sua competenza per questo crimine. La Commissione sottoporrà tali proposte all'Assemblea degli Stati parte in occasione di una Conferenza di riesame in vista di pervenire ad una disposizione accettabile sul crimine di aggressione, da includere nel presente Statuto. Le disposizioni relative al crimine di aggressione entrano in vigore per gli Stati parte, in conformità alle disposizioni pertinenti del presente Statuto.

     8. La Commissione rimane in esercizio fino alla conclusione della prima riunione dell'Assemblea di Stati parte.

     9. La Commissione elabora un rapporto su tutte le questioni di competenza del suo mandato, e lo sottopone alla prima riunione dell'Assemblea degli Stati parte.

     10. La Commissione si riunirà presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è richiesto di fornire alla Commissione tutti i necessari servizi di segretariato, fatta salva l'approvazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

     11. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sottoporrà la presente risoluzione all'attenzione dell'Assemblea generale ai fini di ogni eventuale provvedimento.

 

     Annesso II

     LISTA DEI PAESI PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA DIPLOMATICA DI PLENIPOTENZIARI DELLE NAZIONI UNITE SULL'ISTITUZIONE DI UNA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

     Afghanistan

     Africa del Sud

     Albania

     Algeria

     Andorra

     Angola

     Arabia Saudita

     Argentina

     Armenia

     Australia

     Austria

     Azerbajian

     Bahrein

     Bangladesh

     Barbados

     Bielorussia

     Belgio

     Benin

     Bolivia

     Bosnia Erzegovina

     Botswana

     Brasile

     Brunei Darussalam

     Bulgaria

     Burkina Faso

     Burundi

     Camereun

     Canada

     Capoverde

     CXiad

     Cile

     Cina

     Cipro

     Colombia

     Comore

     Congo

     Costa d'Avorio

     Costa Rica

     Croazia

     Cuba

     Dominica

     Ecuador

     Egitto

     El Salvador

     Emirati arabi uniti

     Eritrea

     Estonia

     Etiopia

     Ex-Repubblica iugoslava di Macedonia

     Federazione di Russia

     Filippine

     Finlandia

     Francia

     Gabon

     Germania

     Georgia

     Chana

     Giamaica

     Giappone

     Giordania

     Gibuti

     Grecia

     Guatemala

     Guinea

     Guinea Bissau

     Haiti

     Honduras

     Isole Salomon

     India

     Indonesia

     Irlanda

     Iran

     Iraq (Repubblica islamica d')

     Islanda

     Israele

     Italia

     Jamahiriya araba libica

     Kawakhstan

     Kenya

     Kuwait

     Kyrgyzstan

     Lesotho

     Lettonia

     Liberia

     Liechtenstein

     Lituania

     Lussemburgo

     Madagascar

     Malawi

     Malesia

     Mali

     Malta

     Marocco

     Mauritania

     Mauritius

     Messico

     Monaco

     Mozambico

     Namibia

     Nepal

     Nicaragua

     Niger

     Nigeria

     Nuova Zelanda

     Norvegia

     Oman

     Paesi Bassi

     Pakistan

     Panama

     Paraguay

     Perù

     Polonia

     Portogallo

     Qatar

     Repubblica araba siriana

     Repubblica centroafrica

     Repubblica centroafricana

     Repubblica di Corea

     Repubblica di Moldova

     Repubblica democratica del Congo

     Repubblica dominicana

     Repubblica popolare democratica lao

     Repubblica ceca

     Repubblica Unita di Tanzania

     Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord

     Romania

     Ruanda

     Santa Sede

     Samoa

     San Marino

     Sao Tomé e Principe

     Senegal

     Sierra Leone

     Singapore

     Slovacchia

     Slovenia

     Spagna

     Sri Lanka

     Stati Uniti d'America

     Sudan

     Svezia

     Svizzera

     Swaziland

     Tailandia

     Tajikistan

     Togo

     Trinità e Tobago

     Turchia

     Ucraina

     Uganda

     Ungheria

     Uruguay

     Uzbekistan

     Venezuela

     Vietnam

     Yemen

     Zambia

     Zimbabwe

 

     Annesso III

     LISTA DELLE ORGANIZZAZIONI ED ALTRI ENTI RAPPRESENTATI ALLA CONFERENZA DA UN OSSERVATORE

     Organizzazioni

     Palestina

     Organizzazioni intergovernative ed altri enti

     Agenzia di cooperazione culturale e tecnica (A.C.C.T.)

     Comitato giuridico consultivo africano-asiatico

     Comunità europea

     Corte europea dei diritti dell'uomo

     Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e delle Mezzaluna

     Humanitarian Fact-finding Commission

     Istituto interamericano dei diritti dell'uomo

     Lega degli Stati arabi

     Organizzazione della Conferenza islamica

     Organizzazione dell'unità africana

     Organizzazione degli Stati americani

     Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL)

     Ordine militare sovrano di Malta

     Unione interparlamentare

     Istituzioni specializzate ed organizzazioni correlate

     Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL)

     Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)

     Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)

     Fondo internazionale di sviluppo agricolo (FISA)

     Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA)

     Programmi ed organismi delle Nazioni Unite

     Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (HCR)

     Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo

     Commissione delle Nazioni Unite per la prevenzione dei reati e la giustizia penale

     Commissione di diritto internazionale (CDI)

     Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF)

     Programma alimentare mondiale

     Ufficio delle Nazioni Unite a Vienna (Lotta contro la droga e la prevenzione dei crimini)

     Tribunale internazionale per l'ex-Iugoslavia

     Tribunale penale internazionale per il Ruanda

 

     Annesso IV

     LISTA DELLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE PRESENTI ALLA CONFERENZA TRAMITE OSSERVATORI

     Action mondiale des parlementaires

     Agir ensemble pour les droits de l'homme

     American Association for the International Commission of Jurists

     American Association of Jurists

     American Bar Association

     Amnesty International

     Arab Lawyers Union

     Asia Pacific Forum on Women, Law and Development

     Asian Center for Women's Human Rights

     Asian Women's Human Rights Council

     Associaciòn pro Derechos Humanos

     Associazione internazionale di diritto penale

     Associazione internazionale degli avvocati della difesa

     Associazione internazionale dei giuristi democratici

     Australian Lawyers for Human Rights

     Avocats sans frontières

     Baha'i International Community

     Bangladesh Legal Aid and Services Trust

     Bar Human Rights Committee of England and Wales

     Bureau international de la paix

     Cairo Institute for Human Rights Studies

     Canadian Network for an ICC/World Federalists of Canada

     Carter Center

     Center for Civil Human Rights

     Center for Development of International Law

     Center for Human Rights and Rehabilitation

     Center for Reproductive Law and Policy

     Centro internazionale dei diritti della persona e dello sviluppo democratico

     Centro internazionale per la riforma del diritto penale e la politica in materia di giustizia penale

     Childrens's Fund of Canada, Inc.

     Colombian Commission of Jurists

     Comite de defense de los Derechos Humanos y del Pueblo

     Coalition for International Justice

     Comite latino americano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)

     Commission of Churches on International Affairs of the World

     Council of Churches

     Commissione internazionale di giuristi

     Committee of Former Nuremberg Prosecutors

     Comunity Law Centre

     Conseil national des barreaux

     Coordinating Board of Jewish Organizations

     Corporaciòn colectivo de Abogados "Josè Alvear Restrepoo”

     Corporaciòn de Desarollo de la Mujer

     Croatian Law Centre

     Deutscher Juristinnenbund

     Droits et devoirs en dèmocratie (3D)

     Egyptian Organization for Human Rights

     European Law Students Association

     Federaciòn de Asociaciones de Defensa y promocion de los Derechos Humanos

     Fédération internationale de l'action des Chrétiens pour l'abolition de la torture (FIACAT)

     Federazione internazionale delle donne giuriste (Kenya)

     Federazione internazionale delle leghe dei diritti dell'uomo

     Federazione luterana mondiale

     Foundation for Human Rights Initiative

     Foundation for the Establishment of an International Criminal Court and International Law Commission

     Friends World Committee for Consultation

     Fundaciòn Ecumenica para el Desarollo y la Paz (FEDEPAZ)

     General Board of Church and Society of the United Methodist Church

     Human Rights Advocates

     Human Rights Watch

     ICAR Foundation

     Information Workers for Peace

     Istituto superiore internazionale delle scienze penali

     Istituto Latinoamericano de Servicios legales Alternativos (ILSA)

     Inter Press Service

     Inter american Concertation of Women's Human Rights Activits (CIMA)

     Inter-American Legal Services Association

     Interights

     Intermedia

     International Association for Religious Freedom

     International Association of lawyers against Nuclear Arms (IALANA)

     International Bar Association

     International Court of the Environment

     International Human Rights, Law Group

     International Law Association Committee on a Permanent ICC

     International Right to Life Federation

     International Scientific and Professional Advisory Council of the United Nations

     Crime Prevention and Criminal Justice Programme

     International Service for Human Rights

     International Society for Human Rights, Germany

     International Society for Traumatic Stress Studies

     Japan Federation of Bar Associations

     Jeunesse europénne fédéraliste

     Juristes sans frontières

     Lama Gangchen World Peace Foundation

     Law Projects Center, Iugoslavia

     Lawyers Committee on Nuclear Policy

     Legal Research and Resource Development Centre

     Leo Kuper Foundation

     Lega internazionale dei diritti dell'uomo

     Médecins du monde

     Médecins sans frontières

     Minnesota Advocates for Human Rights

     Movimiento Nacional de Direitos Humanos

     Movimiento por la Paz, Desarme y Libertad

     MOVIMONDO

     National Institute for Public Interest Law and Research

     Netherlands Institute of Human Rights

     No Peace without Justice

     Norwegian Helsinki Committee

     Observatoire international des prisons, section du Cameroun

     Observatorio para la Paz

     One World Trust

     OXFAM (Regno Unito e Irlanda)

     Pace Peace center

     Plural-Centro de Estudio Constitutionales

     Real Women of Canada

     Redress

     Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme (RADDHO)

     Save the Children Fund

     Société internationale pour les droits de l'homme (Gambia)

     South Asia Human Rights Documentation Centre

     Tamilandu United Nations Association

     Terre des Hommes Foundation

     Terre des Hommes, Germania

     Transnational Radical Party

     Union interafricaine des droits de l'homme

     Union internationale des avocats

     Union Nacional de Juristas de Cuba

     Unitarian Universalist Association

     United Nations Association, USA

     Volunteers for Prison Inmates

     Washington Working Group on the ICC/World Federalist Association

     Women and Men engaged in Advocacy, Research and Education (WEARE) for Human Rights

     Women's Caucus for Gender Justice and the ICC/MADRE

     Women's Consortium of Nigeria

     Women's Information Consultative Center

     Women's International League for Peace and Freedom

     Women's League of Lithuania

     World Conference on Religion and Peace

     World Federalist Association

     World Federalist Movement /IGP

     ZIMRIGHTS (Zimbabwe Human Rights Association)


[1] Traduzione non ufficiale.

[2] Paragrafo cancellato dall'emendamento ratificato dalla L. 10 novembre 2021, n. 202, in vigore il 26 gennaio 2023.

[3] Punto aggiunto dall'emendamento ratificato dalla L. 10 novembre 2021, n. 202, in vigore il 26 gennaio 2023.

[4] Punto aggiunto dall'emendamento ratificato dalla L. 10 novembre 2021, n. 202, in vigore il 26 gennaio 2023.

[5] Punto aggiunto dall'emendamento ratificato dalla L. 10 novembre 2021, n. 202, in vigore il 26 gennaio 2023.

[6] Articolo inserito dall'emendamento ratificato dalla L. 10 novembre 2021, n. 202, in vigore il 26 gennaio 2023.

[7] Paragrafo così modificato dall'emendamento ratificato dalla L. 10 novembre 2021, n. 202, in vigore il 26 gennaio 2023.

[8] Articolo inserito dall'emendamento ratificato dalla L. 10 novembre 2021, n. 202, in vigore il 26 gennaio 2023.

[9] Articolo inserito dall'emendamento ratificato dalla L. 10 novembre 2021, n. 202, in vigore il 26 gennaio 2023.

[10] Paragrafo inserito dall'emendamento ratificato dalla L. 10 novembre 2021, n. 202, in vigore il 26 gennaio 2023.

[11] Articolo abrogato dall'emendamento adottato a L'Aja con risoluzione ICC n. 2 del 26 novembre 2015, ratificato dalla L. 4 dicembre 2017, n. 200.