§ 29.2.44 – L. 18 ottobre 1984, n. 756.
Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.2 cooperazione giudiziaria
Data:18/10/1984
Numero:756


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione concernente la competenza [...]
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 15 della convenzione [...]


§ 29.2.44 – L. 18 ottobre 1984, n. 756.

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti apportativi dalla convenzione relativa all'adesione di Danimarca, Irlanda, Gran Bretagna, firmata a Lussemburgo il 25 ottobre 1982.

(G.U. 12 novembre 1984, n. 311, S.O.).

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti apportativi dalla convenzione relativa all'adesione di Danimarca, Irlanda, Gran Bretagna, firmata a Lussemburgo il 25 ottobre 1982.

 

          Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 15 della convenzione stessa.