§ 29.1.105 - Legge 25 novembre 1995, n. 505.
Partecipazione italiana ad organismi internazionali e disposizioni relative ad enti sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.1 cooperazione economica
Data:25/11/1995
Numero:505


Sommario
Art. 1.      1. E' autorizzata la spesa del controvalore in lire italiane di 145.000 dollari USA, per il finanziamento della partecipazione italiana al Gruppo delle consultazioni [...]
Art. 2.      1. Ai fini dell'estinzione dei disavanzi d'amministrazione accertati alla data del 31 luglio 1995 e certificati dal collegio dei revisori dei conti, è autorizzata la [...]
Art. 3.      1. E' istituito, quale ente di diritto pubblico, soggetto alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (Is.I.A.O.) - di [...]
Art. 4.      1. Per il conseguimento dei propri fini l'Istituto provvede a
Art. 5.      1. Sono organi dell'Istituto
Art. 6.      1. I soci si distinguono in onorari, ordinari e sostenitori
Art. 7.      1. L'assemblea, composta dai soci onorari, ordinari e sostenitori, si riunisce in seduta ordinaria per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi e in seduta [...]
Art. 8.      1. Il presidente è eletto dal consiglio d'amministrazione con la maggioranza dei due terzi. Qualora sia eletto un componente del consiglio stesso, questi viene [...]
Art. 9.      1. Il consiglio d'amministrazione è presieduto dal presidente dell'Istituto ed è composto da dieci membri, di cui quattro nominati con decreto del Presidente del [...]
Art. 10.      1. Il consiglio d'amministrazione
Art. 11.      1. Il consiglio scientifico, composto da non più di venti membri scelti tra personalità della cultura che possano dare contributi significativi al perseguimento delle [...]
Art. 12.      1. Il collegio dei revisori è composto di tre membri effettivi, di cui uno designato dal Ministero del tesoro, con funzioni di presidente, uno dal Ministero degli affari [...]
Art. 13.      1. Con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro sono stabilite le misure delle indennità di carica del presidente e dei membri del [...]
Art. 14.      1. L'incarico di direttore generale è conferito dal consiglio d'amministrazione, con contratto di diritto privato della durata massima di cinque anni rinnovabile, a [...]
Art. 15.      1. In attesa della costituzione degli organi ordinari dell'Istituto di cui all'art. 5, comma 1, è istituita una gestione transitoria per gli atti di ordinaria [...]
Art. 16.      1. In sede di prima attuazione della presente legge sono considerati soci dell'Istituto, aventi titolo a partecipare all'assemblea, i soci onorari, ordinari, effettivi e [...]
Art. 17.      1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, l'Istituto subentra ai due enti soppressi quale destinatario dei contributi previsti per il triennio 1995-1997 nella tabella triennale [...]
Art. 18.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.685 milioni per l'anno 1995, in lire 1.600 milioni per il 1996 e in lire 900 milioni [...]
Art. 19.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 29.1.105 - Legge 25 novembre 1995, n. 505.

Partecipazione italiana ad organismi internazionali e disposizioni relative ad enti sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri.

(G.U. 30 novembre 1995, n. 280)

 

 

     Art. 1.

     1. E' autorizzata la spesa del controvalore in lire italiane di 145.000 dollari USA, per il finanziamento della partecipazione italiana al Gruppo delle consultazioni informali intergovernative di Ginevra istituito nell'ambito dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) per gli anni 1993, 1994 e 1995.

     2. E' autorizzata la spesa del controvalore in lire italiane di 600.000 franchi francesi, quale contributo dell'Italia per l'anno 1995 al Segretariato interinale preparatorio del nuovo accordo sul commercio dei materiali strategici verso Paesi a rischio.

     3. E' autorizzato l'aumento di lire 100 milioni annui a decorrere dal 1995 del contributo alla Maison de l'Italie della città universitaria di Parigi, di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 424.

 

          Art. 2.

     1. Ai fini dell'estinzione dei disavanzi d'amministrazione accertati alla data del 31 luglio 1995 e certificati dal collegio dei revisori dei conti, è autorizzata la concessione all'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (ISMEO) e all'Istituto italo-africano di contributi straordinari rispettivamente nelle misure di lire 2.325 milioni e 850 milioni.

     2. Entro sessanta giorni dalla data di erogazione dei contributi di cui al comma 1, gli enti beneficiari sono tenuti a presentare ai Ministeri vigilanti una relazione sullo stato delle procedure di estinzione.

 

          Art. 3.

     1. E' istituito, quale ente di diritto pubblico, soggetto alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (Is.I.A.O.) - di seguito denominato Istituto - che persegue le finalità che le vigenti disposizioni assegnano all'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente e all'Istituto italo-africano, salvaguardandone il patrimonio di competenza ed esperienze.

     2. L'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente e l'Istituto italo-africano sono soppressi e, di conseguenza, sono abrogate tutte le disposizioni normative in vigore che disciplinano tali enti. Il nuovo Istituto succede agli enti soppressi in tutti i rapporti attivi o passivi e permane nella titolarità dei rispettivi patrimoni. In fase di prima applicazione della presente legge e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1996, ciascuno dei predetti patrimoni costituisce ad ogni effetto un patrimonio separato oggetto di altrettante gestioni economico-finanziarie autonome.

     3. Il personale dipendente dagli enti soppressi di cui al comma 2 è trasferito al nuovo Istituto e conserva il regime di previdenza vigente presso l'ente di provenienza, nonchè il trattamento giuridico ed economico in godimento. La dotazione organica dell'Istituto corrisponde provvisoriamente alla somma delle dotazioni organiche degli enti soppressi così come determinate ai sensi dell'art. 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni. Entro il 31 dicembre 1996 l'Istituto provvede alla rideterminazione della pianta organica ai sensi degli articoli 31 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

     4. L'Istituto è iscritto alla categoria VII della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed è inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni. All'Istituto stesso si applicano la legge 21 marzo 1958, n. 259, la legge 20 marzo 1975, n. 70, e l'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, per quanto non previsto dalla presente legge.

 

          Art. 4.

     1. Per il conseguimento dei propri fini l'Istituto provvede a:

     a) predisporre e realizzare programmi di studi e di ricerche;

     b) promuovere iniziative di collaborazione culturale e scientifica attraverso scambi di informazioni, esperienze e conoscenze tra studiosi ed esperti;

     c) realizzare progetti di cooperazione, di consulenza e di assistenza, con particolare riferimento alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale dei Paesi africani e orientali e, in tale quadro, effettuare missioni, viaggi di studio e campagne archeologiche in detti Paesi;

     d) acquisire e conservare ogni tipo di documentazione sul patrimonio storico, artistico e culturale del mondo africano e orientale, nonchè sulla sua situazione politica, economica, sociale;

     e) organizzare corsi di insegnamento delle lingue e culture dei Paesi dell'Africa e dell'Asia nonchè altri corsi specializzati pertinenti ai propri fini;

     f) favorire la presenza di studenti dei suddetti Paesi nelle istituzioni nazionali per il completamento e il perfezionamento della loro formazione, anche attraverso la concessione di borse e sussidi di studi;

     g) svolgere attività editoriale in proprio o in collaborazione con altri enti o case editrici;

     h) stipulare convenzioni e concludere intese per attività in comune con università, accademie, istituzioni culturali e di ricerca, nonchè con altri enti, associazioni ed organismi italiani o stranieri nei settori delle proprie attività;

     i) assumere qualsiasi altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini di cui all'art. 3;

     l) istituire sezioni in Italia e all'estero.

     2. L'Istituto fornisce relazioni di studio, schede informative e documentazioni su problemi specifici che riguardano il mondo africano e orientale al Ministero degli affari esteri e alle altre Amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta, nonchè, mediante apposite convenzioni o intese, ad enti e soggetti pubblici e privati.

 

          Art. 5.

     1. Sono organi dell'Istituto:

     a) l'assemblea;

     b) il presidente;

     c) il consiglio d'amministrazione;

     d) il consiglio scientifico;

     e) il collegio dei revisori dei conti;

     f) il direttore generale.

     2. Gli organi dell'Istituto di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 durano in carica quattro anni.

 

          Art. 6.

     1. I soci si distinguono in onorari, ordinari e sostenitori.

     2. Possono essere soci dell'Istituto cittadini italiani e stranieri in possesso dei diritti civili e politici, nonchè enti pubblici e privati in persona di un rappresentante all'uopo delegato.

     3. Tutti i soci partecipano all'assemblea con diritto di voto.

     4. La qualità di socio è incompatibile con quella di dipendente con rapporto d'impiego dell'Istituto o con la posizione di titolare di una lite attiva o passiva con l'Istituto stesso.

     5. Lo statuto, per quanto non previsto dalla presente legge, stabilisce i requisiti e le modalità per l'ammissione dei soci nelle singole categorie, i relativi diritti, nonchè i casi di decadenza; può altresì prevedere altre forme di adesione all'Istituto o di collaborazione per cittadini italiani e stranieri, nonchè per associazioni o istituzioni culturali che operino nella stessa area scientifica.

 

          Art. 7.

     1. L'assemblea, composta dai soci onorari, ordinari e sostenitori, si riunisce in seduta ordinaria per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi e in seduta straordinaria per le altre deliberazioni di sua competenza e ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità o a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei soci ordinari.

     2. L'assemblea:

     a) elegge a scrutinio segreto sei componenti del consiglio d'amministrazione, un membro del collegio dei revisori e i componenti del consiglio scientifico;

     b) adotta i bilanci preventivi e consuntivi;

     c) adotta lo statuto e le relative modifiche;

     d) nomina i soci onorari e ammette i soci ordinari su proposta del consiglio d'amministrazione;

     e) può eleggere un presidente onorario dell'Istituto.

     3. Le delibere di cui al comma 2, lettere b) e c), sono sottoposte all'approvazione del Ministro vigilante.

 

          Art. 8.

     1. Il presidente è eletto dal consiglio d'amministrazione con la maggioranza dei due terzi. Qualora sia eletto un componente del consiglio stesso, questi viene sostituito, secondo le procedure previste dall'art. 7.

     2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede l'assemblea, il consiglio d'amministrazione e il consiglio scientifico; può prendere, in via di urgenza, tutte le deliberazioni di competenza del consiglio d'amministrazione, salvo a sottoporle, per la ratifica, al consiglio stesso nella prima successiva seduta.

 

          Art. 9.

     1. Il consiglio d'amministrazione è presieduto dal presidente dell'Istituto ed è composto da dieci membri, di cui quattro nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su designazione rispettivamente dei Ministri degli affari esteri, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per i beni culturali e ambientali e per la funzione pubblica, e sei eletti dall'assemblea.

     2. Il consiglio elegge nel proprio seno un vice presidente con funzioni vicarie del presidente.

 

          Art. 10.

     1. Il consiglio d'amministrazione:

     a) approva il programma annuale d'azione, sulla base degli indirizzi culturali e scientifici stabiliti dal consiglio scientifico;

     b) propone all'assemblea i progetti di statuto e delle sue modifiche e predispone i bilanci preventivi e consuntivi;

     c) adotta i regolamenti del personale e di organizzazione dei servizi;

     d) ammette i soci sostenitori, formula proposte all'assemblea per il conferimento della qualità di socio onorario e per l'ammissione dei soci ordinari;

     e) stabilisce le quote annue di iscrizione dei soci ordinari e dei soci sostenitori;

     f) delibera l'alienazione e l'acquisto di immobili, titoli azionari e obbligazionari, l'accettazione di eredità, legati e donazioni;

     g) delibera sui ricorsi e sulle azioni giudiziarie attivi e passivi, nonchè sulle transazioni;

     h) verifica la rispondenza dei risultati della gestione al programma d'azione;

     i) compie ogni altro atto ad esso demandato dalla presente legge o dai regolamenti.

     2. I regolamenti adottati ai sensi del comma 1, lettera c), sono sottoposti all'approvazione del Ministro vigilante di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

 

          Art. 11.

     1. Il consiglio scientifico, composto da non più di venti membri scelti tra personalità della cultura che possano dare contributi significativi al perseguimento delle finalità dell'Istituto, ne determina gli indirizzi culturali e scientifici, nel rispetto della specificità e dell'autonomia dei diversi settori di ricerca e di attività ed esprime il proprio parere sulle iniziative più rilevanti e su ogni questione che gli venga sottoposta dal Consiglio d'Amministrazione.

     2. I membri del consiglio scientifico sono eletti dall'assemblea dei soci.

     3. Il consiglio scientifico può organizzare la propria attività in sezioni o gruppi di lavoro in relazione agli affari trattati.

 

          Art. 12.

     1. Il collegio dei revisori è composto di tre membri effettivi, di cui uno designato dal Ministero del tesoro, con funzioni di presidente, uno dal Ministero degli affari esteri ed il terzo eletto dall'assemblea dei soci scelto tra iscritti all'albo dei revisori dei conti.

 

          Art. 13.

     1. Con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro sono stabilite le misure delle indennità di carica del presidente e dei membri del collegio dei revisori, nonchè dei gettoni di presenza spettanti ai componenti del consiglio d'amministrazione e del consiglio scientifico, tenuto anche conto dei risultati di gestione dell'Istituto.

 

          Art. 14.

     1. L'incarico di direttore generale è conferito dal consiglio d'amministrazione, con contratto di diritto privato della durata massima di cinque anni rinnovabile, a dirigenti in servizio presso l'Istituto o presso amministrazioni pubbliche od anche a persone diverse in possesso dei requisiti di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere. Si applicano al direttore generale i limiti di età previsti per i dirigenti della pubblica amministrazione ai fini del pensionamento.

     2. Al direttore generale spettano le seguenti funzioni:

     a) curare l'attuazione dei programmi deliberati dal consiglio d'amministrazione;

     b) provvedere alla gestione finanziaria, tecnica, amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Istituto verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa nei limiti delle disponibilità di bilancio, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo;

     c) adempiere alle altre attribuzioni previste dall'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in quanto compatibili con quelle attribuite agli altri organi dell'Istituto.

     3. Il direttore generale è responsabile della gestione e dei relativi risultati e partecipa alle sedute del consiglio d'amministrazione con voto consultivo e con le funzioni di segretario.

 

          Art. 15.

     1. In attesa della costituzione degli organi ordinari dell'Istituto di cui all'art. 5, comma 1, è istituita una gestione transitoria per gli atti di ordinaria amministrazione e per gli adempimenti propedeutici alla costituzione degli organi stessi. Tale gestione è affidata ai presidenti dei due enti soppressi ovvero, in caso di indisponibilità di uno di essi o di ambedue, a persona o persone nominate con decreto del Ministro degli affari esteri.

 

          Art. 16.

     1. In sede di prima attuazione della presente legge sono considerati soci dell'Istituto, aventi titolo a partecipare all'assemblea, i soci onorari, ordinari, effettivi e sostenitori dei due enti soppressi, risultanti tali alla data di entrata in vigore della presente legge, a meno che, entro trenta giorni dalla predetta data, abbiano presentato o fatto pervenire ai rispettivi presidenti dichiarazione scritta attestante la volontà di non mantenere la qualità di soci dell'Istituto, ferme restando le quote di associazione già stabilite per l'anno 1995. I soci ordinari dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente e quelli effettivi dell'Istituto italo-africano confluiscono nella categoria dei soci ordinari dell'Istituto.

     2. Entro i successivi trenta giorni i due presidenti convocano l'assemblea mediante avviso per lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, ai soci indicati al comma 1, spedita almeno quindici giorni prima della data stabilità per la riunione.

     3. L'assemblea, per la cui validità occorre la presenza di almeno la metà dei suoi membri in prima convocazione e di un terzo in seconda convocazione, elegge il presidente della seduta e procede alla elezione dei componenti degli organi previsti dall'art. 7, comma 2, lettera a).

     4. Ogni socio vota per tre nominativi per l'elezione dei componenti del consiglio d'amministrazione, per un solo nominativo per l'elezione del membro del collegio dei revisori e per dieci nominativi per l'elezione dei componenti del consiglio scientifico. E' ammesso il voto per delega con un massimo di quattro deleghe allo stesso socio.

     5. Fino alla costituzione del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto, continuano ad operare i collegi dei revisori dei conti in carica presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore della presente legge.

     6. I contratti dei direttori generali in servizio presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore della presente legge sono risolti di diritto all'atto della nomina del direttore generale dell'Istituto, ove non siano scaduti in precedenza.

 

          Art. 17.

     1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, l'Istituto subentra ai due enti soppressi quale destinatario dei contributi previsti per il triennio 1995-1997 nella tabella triennale di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, e successive modificazioni.

     2. A decorrere dall'anno 1998 il contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto è determinato esclusivamente ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

     3. E' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni nell'anno 1996 e di lire 800 milioni nell'anno 1997 per la concessione di un contributo straordinario all'Istituto per gli stessi anni.

 

          Art. 18.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.685 milioni per l'anno 1995, in lire 1.600 milioni per il 1996 e in lire 900 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 19.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.