§ 29.1.29 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 781 .
Norme di attuazione del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153, concernente l'approvazione dell'Accordo fra il Governo italiano e il Governo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.1 cooperazione economica
Data:07/05/1948
Numero:781


Sommario
Art. 1.      Per l'esecuzione dell'Accordo fra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America per il programma di assistenza per l'estero degli Stati uniti e relativo [...]
Art. 2.      Qualora il deposito previsto dall'articolo precedente debba effettuarsi prima che il Tesoro dello Stato abbia incassato, mediante cessione dei prodotti forniti o [...]
Art. 3.      L'anticipazione di cui all'art. 2 non rientra tra quelle previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio della Stato 24 dicembre 1947, n. 1490. Tale [...]
Art. 4.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare con la Banca d'Italia apposita convenzione per regolare i rapporti tra il Tesoro dello Stato e la Banca stessa in [...]
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" e si estende anche agli aiuti derivanti all'Italia [...]


§ 29.1.29 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 781 [1] .

Norme di attuazione del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153, concernente l'approvazione dell'Accordo fra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America per il programma di assistenza per l'estero degli Stati Uniti e relativo annesso, conclusi a Roma il 3 gennaio 1948.

(G.U. 26 giugno 1948, n. 147)

 

 

     Art. 1.

     Per l'esecuzione dell'Accordo fra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America per il programma di assistenza per l'estero degli Stati uniti e relativo annesso, conclusi a Roma il 3 gennaio 1948 ed approvati col decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153, il Ministro per il tesoro disporrà il deposito presso la Banca d'Italia dei fondi in lire equivalenti all'importo in dollari dei prodotti che verranno forniti all'Italia, giusta le modalità all'uopo stabilite.

 

          Art. 2.

     Qualora il deposito previsto dall'articolo precedente debba effettuarsi prima che il Tesoro dello Stato abbia incassato, mediante cessione dei prodotti forniti o altrimenti, le somme corrispondenti a quelle notificate al Governo italiano, per il versamento al conto corrente presso la Banca d'Italia, ai termini del predetto accordo, il Ministro per il tesoro, ove non ritenga di utilizzare altri fondi, è autorizzato a fare ricorso ad una speciale anticipazione da parte della Banca d'Italia.

     Il netto ricavo delle cessioni dei prodotti che perverrà all'Amministrazione del tesoro dovrà essere integralmente versato alla Banca d'Italia per il graduale rimborso dell'anticipazione di cui al precedente comma.

     In ogni caso l'anticipazione dovrà essere completamente estinta entro l'esercizio finanziario 1948-49.

 

          Art. 3.

     L'anticipazione di cui all'art. 2 non rientra tra quelle previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio della Stato 24 dicembre 1947, n. 1490. Tale anticipazione è soggetta allo stesso trattamento previsto per le anticipazioni straordinarie concesse dalla Banca d'Italia al Tesoro.

 

          Art. 4.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare con la Banca d'Italia apposita convenzione per regolare i rapporti tra il Tesoro dello Stato e la Banca stessa in dipendenza dell'applicazione del presente decreto, e ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" e si estende anche agli aiuti derivanti all'Italia dall'Economic Cooperation Act 1948 degli U.S.A.


[1]  Ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.