§ 14.5.23 - L. 25 novembre 1999, n. 452.
Istituzione del Museo tattile statale "Omero".


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.5 musei e pinacoteche
Data:25/11/1999
Numero:452


Sommario
Art. 1.  Istituzione del Museo tattile statale "Omero".
Art. 2.  Finalità del Museo Omero.
Art. 3.  Organizzazione.
Art. 4.  Copertura finanziaria.


§ 14.5.23 - L. 25 novembre 1999, n. 452.

Istituzione del Museo tattile statale "Omero".

(G.U. 3 dicembre 1999, n. 284).

 

Art. 1. Istituzione del Museo tattile statale "Omero".

     1. E' istituito in Ancona il Museo tattile statale "Omero", di seguito denominato "Museo Omero".

 

     Art. 2. Finalità del Museo Omero.

     1. Il Museo Omero raccoglie materiali, oggetti o perfette riproduzioni delle diverse forme di arti plastiche e delle manifestazioni storico- culturali dell'organizzazione dell'ambiente, dello spazio e della vita dell'uomo, al fine di promuovere la crescita e l'integrazione culturale dei minorati della vista e di diffondere tra essi la conoscenza della realtà.

 

     Art. 3. Organizzazione.

     1. Una convenzione stipulata dal Ministero per i beni e le attività culturali con il comune di Ancona disciplina:

     a) l'individuazione della sede del Museo Omero;

     b) l'assegnazione al Museo Omero dei materiali esistenti presso il museo istituito dal comune di Ancona;

     c) le modalità di gestione del Museo Omero ed ogni altro aspetto del suo funzionamento, ivi compreso il personale.

     2. Per collaborare all'organizzazione e alla gestione del Museo Omero è istituito un Comitato consultivo, composto da:

     a) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

     b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

     c) un rappresentante della regione Marche;

     d) un rappresentante della provincia di Ancona;

     e) un rappresentante del comune di Ancona;

     f) due rappresentanti designati dall'Unione italiana ciechi;

     g) un rappresentante designato dalle altre associazioni rappresentative dei ciechi e nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali.

     3. Per l'istituzione del Museo Omero è autorizzata una spesa di lire 300 milioni nel 1998 e di lire 500 milioni nel 1999. Per il funzionamento del Museo stesso è autorizzata una spesa di lire 460 milioni annue a decorrere dal 1999. Per il funzionamento del Comitato di cui al comma 2 è autorizzata una spesa annua massima di lire 40 milioni a decorrere dal 1999.

 

     Art. 4. Copertura finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 300 milioni nel 1998, a lire 1.000 milioni nel 1999 e a lire 500 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede, quanto a lire 300 milioni per il 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito del l'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali, quanto a lire 500 milioni per il 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali, e quanto a lire 500 milioni a decorrere dal 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999- 2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.