§ 14.4.68 - L. 20 gennaio 1992, n. 56.
Concessione di un contributo straordinario per il progetto "Giacomo Leopardi nel mondo".


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.4 disciplina generale
Data:20/01/1992
Numero:56


Sommario
Art. 1.      1. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario a carico dello Stato per la realizzazione del progetto "Giacomo Leopardi nel mondo", finalizzato:
Art. 2.      1. La giunta esecutiva del comitato nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1987, già operante, di seguito denominata "giunta", gestisce le iniziative previste dalla [...]
Art. 3.      1. La tomba di Giacomo Leopardi a Napoli, dichiarata monumento nazionale ai sensi della legge 4 luglio 1897, n. 240, sarà adeguatamente restaurata e custodita.
Art. 4.      1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 10 miliardi dal 1992 al 2000.
Art. 5.      1. Lo stanziamento di cui all'articolo 4 è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali denominato "Fondo per il progetto Leopardi nel [...]


§ 14.4.68 - L. 20 gennaio 1992, n. 56. [1]

Concessione di un contributo straordinario per il progetto "Giacomo Leopardi nel mondo".

(G.U. 4 febbraio 1992, n. 28).

 

Art. 1.

     1. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario a carico dello Stato per la realizzazione del progetto "Giacomo Leopardi nel mondo", finalizzato:

     a) alla traduzione e alla pubblicazione completa delle opere leopardiane nelle principali lingue e alla pubblicazione in Italia di ciò che su Giacomo Leopardi si scrive nel mondo;

     b) alla realizzazione di convegni, congressi, seminari, di carattere internazionale, nazionale, regionale o locale, anche in collaborazione con le città in cui visse il poeta;

     c) all'istituzione di concorsi a premi di cultura, anche nell'ambito scolastico, nonché di concorsi per la pubblicazione di opere critiche; alla realizzazione di iniziative giornalistiche, artistiche, musicali, pittoriche, teatrali, di registrazioni audiovisive e cinematografiche, di collane editoriali, storiche e di documentazione su luoghi, personaggi e carteggi di interesse leopardiano;

     d) all'istituzione di borse di studio e di perfezionamento;

     e) al recupero edilizio e al restauro conservativo dei luoghi leopardiani, ovunque ubicati, nel teatro comunale di Recanati, delle istituzioni museali, storico-archivistiche, bibliotecarie, pubbliche e private, anche al di fuori del territorio recanatese.

 

     Art. 2.

     1. La giunta esecutiva del comitato nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1987, già operante, di seguito denominata "giunta", gestisce le iniziative previste dalla presente legge e può affidare l'esecuzione di alcune di esse alle regioni ed ai comuni interessati, al Centro nazionale di studi leopardiani, istituito con regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1335, convertito dalla legge 20 dicembre 1937, n. 2255, o ad altre istituzioni culturali, anche di carattere internazionale, mettendo a disposizione degli enti affidatari le somme occorrenti.

     2. La giunta può cooptare di volta in volta esperti e personalità internazionali il cui contributo ritenga necessario.

 

     Art. 3.

     1. La tomba di Giacomo Leopardi a Napoli, dichiarata monumento nazionale ai sensi della legge 4 luglio 1897, n. 240, sarà adeguatamente restaurata e custodita.

     2. La giunta provvederà ad assumere le necessarie iniziative ed a finanziare i progetti e i lavori, concordando con il comune di Napoli le garanzie relative alla custodia già sancite come compito del Governo dalla citata legge n. 240 del 1897.

     3. La giunta provvederà altresì al restauro della Villa delle Ginestre a Torre del Greco, d'accordo con il comune di Torre del Greco e l'Università di Napoli.

 

     Art. 4.

     1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 10 miliardi dal 1992 al 2000.

     2. All'onere derivante dalla presente legge per il triennio 1992-1994, pari a lire 1 miliardo per ciascuno dei predetti anni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando quota dell'accantonamento "Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali e per il potenziamento e decentramento dell'Istituto centrale per il restauro". Per gli anni successivi al 1994, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 5.

     1. Lo stanziamento di cui all'articolo 4 è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali denominato "Fondo per il progetto Leopardi nel mondo".

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.