§ 14.4.52 - L. 29 dicembre 1987, n. 545.
Disposizioni per il definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.4 disciplina generale
Data:29/12/1987
Numero:545


Sommario
Art. 1.      1. A completamento degli stanziamenti della legge 12 giugno 1984, n. 227, è assegnato alla regione Umbria un contributo straordinario di lire 180 miliardi negli anni 1987-1990, in ragione di [...]
Art. 2.      1. Il Ministero dei beni culturali e ambientali e la regione Umbria sono autorizzati ad assumere impegni per gli interi stanziamenti, fermo restando che le erogazioni annuali non superino le [...]
Art. 3.      1. L'onere complessivo della presente legge per il periodo 1987-1992 è pari a 300 miliardi di lire. All'onere di 60 miliardi per l'anno 1987 si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento [...]


§ 14.4.52 - L. 29 dicembre 1987, n. 545. [1]

Disposizioni per il definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi.

(G.U. 7 gennaio 1988, n. 4).

 

Art. 1.

     1. A completamento degli stanziamenti della legge 12 giugno 1984, n. 227, è assegnato alla regione Umbria un contributo straordinario di lire 180 miliardi negli anni 1987-1990, in ragione di lire 55, 45, 40 e 40 miliardi, rispettivamente per gli anni 1987, 1988, 1989 e 1990, da destinare agli interventi di definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi, valutati rispettivamente in lire 115 miliardi e in lire 65 miliardi. Alle relative opere si applicano le disposizioni dell'articolo 59 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

     2. La regione Umbria realizza direttamente, d'intesa con i comuni, gli interventi di cui al comma 1, garantendo continuità delle realizzazioni; può avvalersi, se necessario tramite convenzioni del CNR e suoi istituti, nonché di università ed enti scientifici, anche al fine di realizzare sistemi di costante monitoraggio e vigilanza; può, altresì, delegare attività ai comuni di Todi ed Orvieto.

     3. Gli organi tecnici e consultivi delle amministrazioni statali sono tenuti ad assicurare collaborazione alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

     4. E' altresì autorizzata la spesa di lire 120 miliardi negli anni 1987-1992 per interventi, di competenza del Ministero dei beni culturali e ambientali, di recupero, restauro, conservazione, valorizzazione ed utilizzazione degli edifici, nonché dei beni e delle opere di pertinenza degli stessi, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 227, in ragione di lire 5, 15, 20 e 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1990, sulla base di un programma che garantisca continuità di realizzazioni e completamento delle opere in corso. Per gli anni successivi al 1990 gli stanziamenti relativi ai singoli esercizi finanziari sono quantificati con legge finanziaria.

 

     Art. 2.

     1. Il Ministero dei beni culturali e ambientali e la regione Umbria sono autorizzati ad assumere impegni per gli interi stanziamenti, fermo restando che le erogazioni annuali non superino le singole previsioni di spesa.

 

     Art. 3.

     1. L'onere complessivo della presente legge per il periodo 1987-1992 è pari a 300 miliardi di lire. All'onere di 60 miliardi per l'anno 1987 si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1987 utilizzando l'accantonamento "Conservazione e salvaguardia di Todi e Orvieto". All'onere di 60 miliardi previsto per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988 utilizzando il medesimo accantonamento.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.