§ 14.4.39 - L. 25 maggio 1978, n. 230.
Provvedimenti urgenti per il consolidamento della rupe di Orvieto e del colle di Todi a salvaguardia del patrimonio paesistico, storico, archeologico [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.4 disciplina generale
Data:25/05/1978
Numero:230


Sommario
Art. 1.      Per la salvaguardia del patrimonio paesistico, archeologico, storico ed artistico delle città di Orvieto e di Todi dai movimenti franosi attuali e potenziali, è disposto, a favore della regione [...]
Art. 2.      La regione Umbria, avvalendosi dei mezzi finanziari di cui all'articolo precedente, determinerà con appositi provvedimenti:
Art. 3.      All'onere di lire 2 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 900 [...]


§ 14.4.39 - L. 25 maggio 1978, n. 230. [1]

Provvedimenti urgenti per il consolidamento della rupe di Orvieto e del colle di Todi a salvaguardia del patrimonio paesistico, storico, archeologico ed artistico delle due città.

(G.U. 6 giugno 1978, n. 155).

 

Art. 1.

     Per la salvaguardia del patrimonio paesistico, archeologico, storico ed artistico delle città di Orvieto e di Todi dai movimenti franosi attuali e potenziali, è disposto, a favore della regione Umbria, un contributo speciale di lire 6 miliardi per la città di Orvieto e di lire 2 miliardi per la città di Todi, ripartiti in annualità rispettivamente di lire 1.500 milioni e di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1981.

 

     Art. 2.

     La regione Umbria, avvalendosi dei mezzi finanziari di cui all'articolo precedente, determinerà con appositi provvedimenti:

     a) di eseguire uno studio geolitologico per accertare le cause dei movimenti franosi e individuare gli interventi necessari al consolidamento del masso tufaceo sul quale poggia la città di Orvieto ed al consolidamento del colle di Todi;

     b) di eseguire, d'intesa con i comuni interessati e con la partecipazione del Consiglio nazionale delle ricerche e di istituti universitari, i progetti e le opere necessarie ad evitare che i movimenti franosi in atto e prevedibili mettano in pericolo gli abitanti e le opere d'arte in essi contenute.

 

     Art. 3.

     All'onere di lire 2 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 900 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.