§ 14.4.30 - L. 29 luglio 1971, n. 578.
Provvedimenti per le ville vesuviane del XVIII secolo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.4 disciplina generale
Data:29/07/1971
Numero:578


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di provvedere alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio artistico costituito dalle ville vesuviane del secolo XVIII è costituito, sotto la vigilanza del [...]
Art. 2.      L'Ente per le ville vesuviane provvede, a norma di quanto disposto dalla presente legge e con riferimento alle ville indicate nell'elenco approvato ai sensi del terzo comma dell'art. 13, in [...]
Art. 3.      Organi dell'Ente sono:
Art. 4.      Il presidente dell'Ente è eletto dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti.
Art. 5.      Il consiglio di amministrazione è composto da:
Art. 6.      Il consiglio di amministrazione è convocato in via ordinaria due volte l'anno, e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei componenti [...]
Art. 7.      Il consiglio di amministrazione delibera sulle seguenti materie:
Art. 8.      Il comitato esecutivo è composto, oltre che dal presidente dell'Ente, da:
Art. 9.      Il collegio dei revisori è composto da:
Art. 10.      Il presidente ed i membri del consiglio di amministrazione di cui ai punti c), d), e), f) e g) del primo comma dell'art. 5, nonché i membri del collegio dei revisori durano in carica un [...]
Art. 11.      Costituiscono le entrate dell'Ente:
Art. 12.      I fondi a disposizione dell'Ente sono impiegati, a norma di quanto disposto dalla presente legge, per:
Art. 13.      Entro trenta giorni dalla costituzione, il consiglio di amministrazione provvede alla nomina, nel suo seno, di una commissione per la ricognizione delle ville vesuviane del secolo XVIII, avente [...]
Art. 14.      I proprietari delle ville comprese nell'elenco approvato ai sensi del terzo comma dell'articolo precedente hanno l'obbligo di eseguire i lavori di consolidamento, manutenzione e restauro [...]
Art. 15.      A garanzia dei crediti derivanti dall'esecuzione delle opere di cui al precedente art. 14, comma terzo, il consorzio iscrive ipoteca sul monumento restaurato.
Art. 16.      Gli immobili compresi nell'elenco approvato ai sensi del terzo comma dell'art. 13 sono esenti dalle imposte sui terreni e sui fabbricati sino al 31 dicembre 1980.
Art. 17.      Qualora i lavori di restauro e di consolidamento richiedano, a giudizio del consiglio di amministrazione, il rilascio degli immobili interessati, i contratti di locazione in corso, relativi agli [...]
Art. 18.      L'Ente è autorizzato a contrarre mutui con istituti di credito. L'ammontare annuale complessivo delle relative quote di ammortamento non può comunque superare il 25 per cento del contributo [...]
Art. 19.      I parchi ed i giardini, per il cui ripristino siano stati concessi i contributi di cui alla presente legge, dovranno rimanere aperti al pubblico.
Art. 20.      All'Ente per le ville vesuviane è concesso un contributo statale di lire un miliardo, in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1971 al 1980, da iscrivere in apposito [...]
Art. 21.      All'onere annuo di lire 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge negli esercizi finanziari indicati dall'art. 20 si provvede, quanto all'anno 1971, mediante riduzione dei [...]


§ 14.4.30 - L. 29 luglio 1971, n. 578.

Provvedimenti per le ville vesuviane del XVIII secolo.

(G.U. 11 agosto 1971, n. 202).

 

Art. 1.

     Allo scopo di provvedere alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio artistico costituito dalle ville vesuviane del secolo XVIII è costituito, sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, un consorzio fra lo Stato, la regione Campania, la provincia di Napoli ed i comuni di Napoli, Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Torre del Greco.

     Possono far parte del consorzio, qualora ne facciano richiesta, anche gli altri comuni della provincia di Napoli, gli istituti di credito in essa operanti e l'Ente provinciale del turismo di Napoli, nonché, previa conforme deliberazione del consiglio di amministrazione del consorzio, enti e organizzazioni culturali esistenti nella provincia medesima.

     Il consorzio è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Napoli presso la Soprintendenza ai monumenti e assume la denominazione di "Ente per le ville vesuviane".

 

     Art. 2.

     L'Ente per le ville vesuviane provvede, a norma di quanto disposto dalla presente legge e con riferimento alle ville indicate nell'elenco approvato ai sensi del terzo comma dell'art. 13, in concorso con il rispettivo proprietario o, quando necessario, in sua sostituzione:

     a) all'esecuzione di opere di restauro e di consolidamento degli immobili, ovvero all'acquisto o all'espropriazione di ville;

     b) alla valorizzazione di tutto il patrimonio artistico, costituito dalle ville con i relativi parchi o giardini, ed alla destinazione delle ville di proprietà dell'ente a biblioteche, sale di lettura, musei, mostre d'arte o ad altro uso compatibile con la natura del bene artistico;

     c) ai lavori di pronto intervento necessari per evitare danni irreparabili alle strutture ed agli elementi decorativi delle ville;

     d) a studi e pubblicazioni attinenti ai compiti di istituto.

 

     Art. 3.

     Organi dell'Ente sono:

     a) il presidente;

     b) il consiglio di amministrazione;

     c) il comitato esecutivo;

     d) il collegio dei revisori.

 

     Art. 4.

     Il presidente dell'Ente è eletto dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti.

     Egli ha la rappresentanza del consorzio, convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, sovrintende a tutti i servizi dell'Ente.

 

     Art. 5.

     Il consiglio di amministrazione è composto da:

     a) il sovrintendente ai monumenti per la provincia di Napoli;

     b) il presidente della provincia di Napoli o un suo delegato;

     c) un rappresentante per ciascuno dei comuni di cui al primo comma dell'art. 1;

     d) un rappresentante del Consiglio regionale;

     e) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

     f) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

     g) un rappresentante del Ministero del tesoro.

     Può essere chiamato a far parte del consiglio, su designazione dei consiglieri sopra indicati, un unico rappresentante per gli istituti, enti e organizzazioni di cui al secondo comma dell'art. 1.

 

     Art. 6.

     Il consiglio di amministrazione è convocato in via ordinaria due volte l'anno, e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei componenti lo richieda.

     Esso delibera quando è presente la maggioranza dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

 

     Art. 7.

     Il consiglio di amministrazione delibera sulle seguenti materie:

     a) bilancio di previsione e conto consuntivo dell'Ente;

     b) richieste di mutui agli istituti di credito; acquisti, accettazione di lasciti e di donazioni; proposte di espropriazione;

     c) programma relativo alle opere di restauro e di consolidamento, nonché a quelle necessarie per la valorizzazione e la destinazione delle ville.

     L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre; il bilancio di previsione, deliberato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, ed il conto consuntivo, deliberato entro il 31 marzo dell'anno successivo, sono sottoposti, entro un mese dalla data di deliberazione, all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione, che provvede di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

     Art. 8.

     Il comitato esecutivo è composto, oltre che dal presidente dell'Ente, da:

     a) il presidente della provincia di Napoli, o dal suo delegato di cui all'art. 5, primo comma, lettera b);

     b) il sovrintendente ai monumenti per la provincia di Napoli;

     c) due dei rappresentanti di cui all'art. 5, primo comma, lettera c), eletti dal consiglio di amministrazione.

     Spettano al comitato esecutivo l'attuazione delle deliberazioni con carattere definitivo adottate dal consiglio di amministrazione e le decisioni relative ai lavori di pronto intervento di cui al punto c) dell'art. 2.

 

     Art. 9.

     Il collegio dei revisori è composto da:

     a) un funzionario del Ministero del tesoro;

     b) un funzionario del Ministero della pubblica istruzione;

     c) un funzionario dell'amministrazione regionale.

     Il collegio dei revisori provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolarità dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

     Entro il 31 marzo di ogni anno il collegio dei revisori trasmette al Ministro per la pubblica istruzione ed a quello per il tesoro una relazione sulla gestione dell'Ente relativa al precedente esercizio finanziario.

 

     Art. 10.

     Il presidente ed i membri del consiglio di amministrazione di cui ai punti c), d), e), f) e g) del primo comma dell'art. 5, nonché i membri del collegio dei revisori durano in carica un quinquennio e possono essere confermati.

     In caso di sostituzione di uno o più membri nel corso del quinquennio, i membri di nuova nomina restano in carica fino alla scadenza del quinquennio stesso.

     Le cariche di componente del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del collegio dei revisori sono gratuite.

     Ai componenti sono rimborsate le spese per la partecipazione alle sedute.

 

     Art. 11.

     Costituiscono le entrate dell'Ente:

     a) il contributo dello Stato;

     b) eventuali contributi dei comuni, della provincia di Napoli e della regione Campania, nonché quelli dell'Ente provinciale per il turismo di Napoli e degli istituti di credito ammessi al consorzio;

     c) eventuali proventi patrimoniali.

 

     Art. 12.

     I fondi a disposizione dell'Ente sono impiegati, a norma di quanto disposto dalla presente legge, per:

     a) il servizio dei mutui;

     b) la concessione di contributi;

     c) l'esecuzione delle opere e l'attuazione dei compiti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 2;

     d) le spese necessarie per il funzionamento dell'Ente.

     Alle categorie di spesa relative ai compiti indicati dalle lettere a), b), c) e d) del citato art. 2 non può essere assegnata una parte superiore, rispettivamente, al 25, 20, 15 e 10 per cento dei fondi disponibili in ciascun esercizio finanziario.

     Nella predetta quota massima del 10 per cento da riservare alle categorie di spesa indicate alla lettera d) dell'art. 2, vanno comprese anche le spese di cui alla lettera d) del primo comma del presente articolo.

 

     Art. 13.

     Entro trenta giorni dalla costituzione, il consiglio di amministrazione provvede alla nomina, nel suo seno, di una commissione per la ricognizione delle ville vesuviane del secolo XVIII, avente lo scopo di rilevare le condizioni di ciascuna, di compilare l'elenco di quelle suscettibili di restauro e di indicare i lavori necessari per le relative opere.

     Della commissione sono chiamati a far parte inoltre l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, nonché un professore dell'università degli studi di Napoli, un ingegnere e un architetto particolarmente esperti in materia; tale integrazione, cui provvede lo stesso consiglio di amministrazione, può essere anche parziale, in relazione a specifiche esigenze, valutate dal consiglio medesimo.

     La commissione conclude i suoi lavori, entro sei mesi dalla propria costituzione, con una relazione da inviare, unitamente all'elenco di cui al primo comma, al Ministro per la pubblica istruzione, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento, approva l'elenco stesso e ne dispone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

     La commissione accerterà inoltre, con la collaborazione delle amministrazioni comunali ammesse al consorzio, i nuclei familiari occupanti, al 31 dicembre 1970, appartamenti, vani terranei o altri locali delle ville comprese nell'elenco di cui al comma precedente.

     Nei confronti degli immobili inscritti in tale elenco si applicano le disposizioni di cui ai successivi articoli della presente legge; i relativi lavori di restauro e di consolidamento sono dichiarati di pubblica utilità.

 

     Art. 14.

     I proprietari delle ville comprese nell'elenco approvato ai sensi del terzo comma dell'articolo precedente hanno l'obbligo di eseguire i lavori di consolidamento, manutenzione e restauro necessari per assicurare la conservazione, ovvero per impedire il deterioramento degli immobili.

     Con il proprietario che provveda direttamente all'esecuzione dei lavori di cui al precedente comma, il consorzio può stipulare mutui ipotecari con piani di ammortamento non inferiori a cinque anni.

     Qualora ai lavori di cui al primo comma non provveda il proprietario, a questo può sostituirsi il consorzio che, previa notifica all'interessato, assume l'esecuzione delle opere. In tal caso, l'Ente si rivale sul proprietario inadempiente.

     Nelle ipotesi considerate dai commi secondo e terzo del presente articolo, in caso di condizioni economiche particolarmente disagiate del proprietario, il consorzio può concedere, a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore al 20 per cento della somma capitale.

     Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per la sistemazione dei parchi o dei giardini annessi alle ville.

 

     Art. 15.

     A garanzia dei crediti derivanti dall'esecuzione delle opere di cui al precedente art. 14, comma terzo, il consorzio iscrive ipoteca sul monumento restaurato.

     Nel caso in cui il valore di questo non sia sufficiente a garantire il credito, o qualora si tratti di monumento di eccezionale interesse artistico-storico, il consorzio può deliberare l'acquisto dell'immobile, ovvero può stabilire di promuovere l'espropriazione.

 

     Art. 16.

     Gli immobili compresi nell'elenco approvato ai sensi del terzo comma dell'art. 13 sono esenti dalle imposte sui terreni e sui fabbricati sino al 31 dicembre 1980.

     L'esenzione è subordinata al rilascio di una dichiarazione della Soprintendenza ai monumenti per la provincia di Napoli che attesti, annualmente, che la villa è utilizzata in conformità con le direttive della Soprintendenza medesima.

     Le concessioni di mutuo, le agevolazioni previste dalla presente legge, nonché le iscrizioni ipotecarie a favore dell'Ente e le relative annotazioni e cancellazioni sono soggette a imposta fissa.

 

     Art. 17.

     Qualora i lavori di restauro e di consolidamento richiedano, a giudizio del consiglio di amministrazione, il rilascio degli immobili interessati, i contratti di locazione in corso, relativi agli appartamenti, ai vani terranei ed a tutti i locali dell'immobile, quale che sia l'uso cui gli stessi sono adibiti, possono essere risoluti.

     Agli occupanti di cui al quarto comma dell'art. 13 costretti al rilascio degli appartamenti, dei vani terranei o di altri locali dell'immobile, l'Ente dovrà assicurare altro idoneo alloggio o attraverso gli istituti di edilizia economica e popolare, o attraverso altre provvidenze che, d'intesa con le amministrazioni comunali interessate, riterrà di poter adottare.

     I lavori di cui al primo comma comportano altresì la risoluzione o la modifica dei contratti agrari riguardanti i terreni, qualora le opere da compiere risultino incompatibili con la continuazione del regime colturale in corso.

 

     Art. 18.

     L'Ente è autorizzato a contrarre mutui con istituti di credito. L'ammontare annuale complessivo delle relative quote di ammortamento non può comunque superare il 25 per cento del contributo statale di cui al successivo art. 20.

 

     Art. 19.

     I parchi ed i giardini, per il cui ripristino siano stati concessi i contributi di cui alla presente legge, dovranno rimanere aperti al pubblico.

     Al servizio relativo all'accesso del pubblico ed alle connesse opere di manutenzione provvedono i comuni interessati.

 

     Art. 20.

     All'Ente per le ville vesuviane è concesso un contributo statale di lire un miliardo, in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1971 al 1980, da iscrivere in apposito capitolo nei relativi stati di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

 

     Art. 21.

     All'onere annuo di lire 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge negli esercizi finanziari indicati dall'art. 20 si provvede, quanto all'anno 1971, mediante riduzione dei capitoli n. 2526 per lire 70 milioni, e n. 2546 per lire 30 milioni, del relativo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, e quanto ai successivi anni finanziari, mediante riduzione dei corrispondenti capitoli dei rispettivi stati di previsione della spesa dello stesso Ministero.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.