§ 14.3.15 - L. 14 giugno 1973, n. 353.
Aumento del contributo dello Stato in favore della biblioteca italiana per i ciechi "Regina Margherita" e del "Centro nazionale del libro parlato".


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.3 biblioteche
Data:14/06/1973
Numero:353


Sommario
Art.1.      A decorrere dall'esercizio finanziario 1973, il contributo statale per il funzionamento e l'attività della biblioteca italiana per i ciechi "Regina Margherita" di Monza è elevato da 50 a 150 [...]
Art. 2.      A decorrere dall'esercizio finanziario 1973, il contributo statale per il funzionamento del "Centro nazionale del libro parlato" è elevato da 30 a 80 milioni annui
Art. 3.      All'onere di lire 150 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1973, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello stato di [...]


§ 14.3.15 - L. 14 giugno 1973, n. 353.

Aumento del contributo dello Stato in favore della biblioteca italiana per i ciechi "Regina Margherita" e del "Centro nazionale del libro parlato".

(G.U. 4 luglio 1973, n. 168).

 

Art.1.

     A decorrere dall'esercizio finanziario 1973, il contributo statale per il funzionamento e l'attività della biblioteca italiana per i ciechi "Regina Margherita" di Monza è elevato da 50 a 150 milioni annui [1].

 

     Art. 2.

     A decorrere dall'esercizio finanziario 1973, il contributo statale per il funzionamento del "Centro nazionale del libro parlato" è elevato da 30 a 80 milioni annui [2].

 

     Art. 3.

     All'onere di lire 150 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1973, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


[1] Il contributo di cui al presente comma è stato elevato a lire 450 milioni annui dalla L. 22 dicembre 1981, n. 776; a lire 3 miliardi per l'anno 1990 e a lire 2 miliardi e 500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, dall'art. 1 della L. 20 ottobre 1990, n. 311; e a lire 5 miliardi, con effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 1993, dall'art. 1 della L. 20 gennaio 1994, n. 52.

[2] Il contributo di cui al presente comma è stato erogato nella misura di lire 1 miliardo per l'anno 1990 e di lire 500 milioni per gli anni 1991 e 1992, per effetto dell'art. 1 della L. 22 ottobre 1990, n. 312; aumentato di lire 2 miliardi, per gli anni 1992, 1993 e 1994, dalla L. 6 febbraio 1992, n. 178; e determinato in lire 5 miliardi, per gli anni 1995, 1996 e 1997, dall'art. 1 della L. 5 giugno 1995, n. 221.