§ 14.3.b - Legge 16 aprile 1953, n. 321.
Modificazioni alla legge 7 febbraio 1951, n. 82, concernente la istituzione del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.3 biblioteche
Data:16/04/1953
Numero:321


Sommario
Art. 1.      L'art. 5 della legge 7 febbraio 1951, n. 82, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 7 della medesima legge 7 febbraio 1951, n. 82, è sostituto dal seguente


§ 14.3.b - Legge 16 aprile 1953, n. 321. [1]

Modificazioni alla legge 7 febbraio 1951, n. 82, concernente la istituzione del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche.

(G.U. 9 maggio 1953, n. 106).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 5 della legge 7 febbraio 1951, n. 82, è sostituito dal seguente:

     "Il Comitato direttivo del Centro è composto del presidente e dei seguenti membri: il direttore generale delle accademie e biblioteche, i direttori delle biblioteche nazionali di Roma, di Firenze, di Milano e di Napoli, un ispettore generale bibliografico e due funzionari di carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, di grado non inferiore al 7° .

     "Il Comitato potrà essere integrato da un esperto della Biblioteca Vaticana".

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 7 della medesima legge 7 febbraio 1951, n. 82, è sostituto dal seguente:

     "Il presidente del Comitato direttivo di cui al precedente art. 5 è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione. Gli altri membri del Comitato stesso sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.