§ 14.3.4 - L. 24 aprile 1941, n. 393.
Disposizioni concernenti le biblioteche dei comuni capoluogo di provincia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.3 biblioteche
Data:24/04/1941
Numero:393


Sommario
Art. 1.      In ogni comune capoluogo di provincia, ove non esista biblioteca governativa, deve essere aperta ad un regolare servizio pubblico una biblioteca fornita di personale, locali e arredi idonei e di [...]
Art. 2.      Con il decreto di cui all'articolo precedente viene provveduto a quanto concerne le maggiori spese eventualmente necessarie per il regolare funzionamento della biblioteca a termini dell'art. 1.
Art. 3.      Le biblioteche di cui al presente titolo hanno diritto all'assegnazione dell'esemplare di ogni stampato e pubblicazione, che, ai termini dell'art. 10, comma quarto, della legge 2 febbraio [...]
Art. 4.      Le biblioteche di cui al presente titolo devono avere un proprio regolamento contenente le norme relative al personale e quelle riguardanti la conservazione, la sistemazione, l'incremento e [...]
Art. 5.      A ciascuna delle biblioteche di cui al presente titolo deve essere preposto un direttore, fornito di laurea, che abbia vinto apposito concorso bandito dall'ente cui la biblioteca appartiene e [...]
Art. 6.      Sono ammessi cambi o cessioni di libri, in ispecie duplicati, tra biblioteche pubbliche, semprechè non ostino ragioni giuridiche, storiche o di altra natura.
Art. 7.      Quando in una biblioteca pubblica materiale libraio corra pericolo di dispersione o deperimento, ovvero non riesca utile agli studiosi per la sua natura o per le condizioni della biblioteca, il [...]
Art. 8.      Nella prima applicazione della presente legge gli enti soggetti agli obblighi di cui al titolo I possono essere autorizzati dal ministro per l'educazione nazionale, salvi i provvedimenti della [...]


§ 14.3.4 - L. 24 aprile 1941, n. 393. [1]

Disposizioni concernenti le biblioteche dei comuni capoluogo di provincia.

(G.U. 27 maggio 1941, n. 123).

 

TITOLO I

BIBLIOTECHE PUBBLICHE NEI COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCE

 

Art. 1.

     In ogni comune capoluogo di provincia, ove non esista biblioteca governativa, deve essere aperta ad un regolare servizio pubblico una biblioteca fornita di personale, locali e arredi idonei e di adeguata dotazione che le consenta l'acquisto di materiale librario moderno.

     Al servizio medesimo deve destinarsi la biblioteca pubblica già esistente, che risulti al riguardo meglio idonea.

     La destinazione è disposta con regio decreto, su proposta del ministro per l'educazione nazionale, di concerto coi ministri per l'interno e per le finanze.

 

     Art. 2.

     Con il decreto di cui all'articolo precedente viene provveduto a quanto concerne le maggiori spese eventualmente necessarie per il regolare funzionamento della biblioteca a termini dell'art. 1.

     L'onere relativo può mettersi a carico del comune o della provincia e dell'uno o dell'altro ente in parti determinate, a prescindere anche dalla appartenenza della biblioteca, avuto riguardo ai mezzi già forniti da detti enti o da altri ed alla situazione finanziaria del comune e della provincia.

     Ove particolari circostanze lo consiglino, può autorizzarsi l'attuazione graduale del nuovo assetto della biblioteca, con modalità da determinarsi nel decreto di cui all'art. 1, od anche il differimento dell'attuazione, per un periodo non eccedente in alcun caso il quadriennio successivo alla pubblicazione della legge.

 

     Art. 3.

     Le biblioteche di cui al presente titolo hanno diritto all'assegnazione dell'esemplare di ogni stampato e pubblicazione, che, ai termini dell'art. 10, comma quarto, della legge 2 febbraio 1939-XVII n. 374, è destinato alla biblioteca pubblica del capoluogo della provincia di altra città della provincia stessa designata con decreto del ministro per l'educazione nazionale.

     Le biblioteche medesime sono ammesse di diritto al prestito dei libri delle biblioteche pubbliche governative.

 

     Art. 4.

     Le biblioteche di cui al presente titolo devono avere un proprio regolamento contenente le norme relative al personale e quelle riguardanti la conservazione, la sistemazione, l'incremento e l'uso del materiale libraio.

     Il regolamento è deliberato dall'amministrazione dell'ente cui la biblioteca appartiene ed approvato dall'autorità tutoria, previo parere favorevole della soprintendenza bibliografica.

     Copia del regolamento è trasmessa, dopo l'approvazione dalla soprintendenza predetta al ministero dell'educazione nazionale, che può annullarlo in tutto o in parte di concerto coi ministri per l'interno e per le finanze, udito il consiglio di Stato, in quanto non sia conforme alla presente legge o ad altre norme.

 

     Art. 5.

     A ciascuna delle biblioteche di cui al presente titolo deve essere preposto un direttore, fornito di laurea, che abbia vinto apposito concorso bandito dall'ente cui la biblioteca appartiene e giudicato da una commissione di cui faccia parte il soprintendente bibliografico o persona da lui designata.

     Il trattamento economico del direttore sarà corrispondente a quello del personale insegnante di ruolo A degli istituti di istruzione superiore classica e tecnica.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE

 

     Art. 6.

     Sono ammessi cambi o cessioni di libri, in ispecie duplicati, tra biblioteche pubbliche, semprechè non ostino ragioni giuridiche, storiche o di altra natura.

     Tali cambi o cessioni, a seconda che abbiano per oggetto materiale di biblioteche dello Stato o di altri enti, sono disposti o autorizzati dal ministro per l'educazione nazionale.

     Se materiale di biblioteche statali è dato in cambio o ceduto a biblioteche di altri enti, si provvede di concerto col ministro per le finanze, con decreto da registrarsi alla corte dei conti.

     In ogni caso si sente il parere del consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti.

 

     Art. 7.

     Quando in una biblioteca pubblica materiale libraio corra pericolo di dispersione o deperimento, ovvero non riesca utile agli studiosi per la sua natura o per le condizioni della biblioteca, il ministro per l'educazione nazionale, previo parere del consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, può ordinare, sentito il ministro per l'interno, che il materiale stesso sia trasferito nella biblioteca del comune capoluogo di provincia o in altra biblioteca pubblica, preferibilmente nella stessa provincia.

 

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

 

     Art. 8.

     Nella prima applicazione della presente legge gli enti soggetti agli obblighi di cui al titolo I possono essere autorizzati dal ministro per l'educazione nazionale, salvi i provvedimenti della competente autorità di vigilanza e di tutela, a conservare in servizio per la direzione della biblioteca, nella posizione giuridica ora rivestita e col trattamento economico organicamente in godimento, chi nel disimpegno effettivo di detto incarico per almeno un biennio abbia dato prova di idoneità a giudizio del soprintendente bibliografico.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.