§ 14.1.24 - D.P.R. 31 ottobre 2006, n. 295.
Regolamento recante disposizioni correttive e integrative al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, in materia di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.1 accademie nazionali
Data:31/10/2006
Numero:295


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132
Art. 2.  Norma transitoria


§ 14.1.24 - D.P.R. 31 ottobre 2006, n. 295.

Regolamento recante disposizioni correttive e integrative al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, in materia di modalità di nomina dei presidenti delle istituzioni artistiche e musicali.

(G.U. 23 dicembre 2006, n. 298)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi;

     Vista la decisione del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, del 17 maggio 2005, n. 4923 con la quale è stato annullato l'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, nella parte in cui prevede le modalità di nomina del Presidente delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale;

     Ravvisata la necessità di modificare la disposizione del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, concernente le modalità di nomina del presidente, annullata con la predetta sentenza, con una nuova norma che garantisca il principio di autodeterminazione ed autonomia delle istituzioni di cui alla citata legge n. 508 del 1999;

     Considerato che i presidenti sono responsabili della gestione amministrativa per lo svolgimento della quale il regolamento prevede che essi debbano essere dotati di alta qualificazione professionale e manageriale;

     Acquisito il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, di cui all'articolo 3, della legge n. 508 del 1999, reso nell'adunanza del 5 luglio 2006;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2006;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'Adunanza del 25 luglio 2006;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2006;

     Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132

     1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

     «2. Il presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal consiglio accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonchè di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.

     3. Il consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.».

 

     Art. 2. Norma transitoria

     1. I presidenti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento dei nuovi presidenti nominati con le modalità di cui all'articolo 1. A tale fine, il consiglio accademico effettua la designazione della terna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.