§ 14.1.20 - L. 8 luglio 1999, n. 223.
Interventi a sostegno dell'attività del teatro "Carlo Felice" di Genova e dell'Accademia nazionale Santa Cecilia di Roma.


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.1 accademie nazionali
Data:08/07/1999
Numero:223


Sommario
Art. 1.      1. In relazione alle particolari esigenze di gestione è disposta a favore del teatro comunale dell'Opera "Carlo Felice" di Genova l'erogazione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1999, [...]


§ 14.1.20 - L. 8 luglio 1999, n. 223.

Interventi a sostegno dell'attività del teatro "Carlo Felice" di Genova e dell'Accademia nazionale Santa Cecilia di Roma.

(G.U. 13 luglio 1999, n. 162).

 

Art. 1.

     1. In relazione alle particolari esigenze di gestione è disposta a favore del teatro comunale dell'Opera "Carlo Felice" di Genova l'erogazione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001.

     2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999- 2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     3. In relazione alle particolari esigenze di gestione è disposta a favore dell'Accademia nazionale Santa Cecilia di Roma l'erogazione di lire 1.900 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001.

     4. All'onere derivante dal comma 3, pari a lire 1.900 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999- 2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

     5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.