§ 14.1.5 - D.Lgs.Lgt. 28 settembre 1944, n. 359.
Ricostituzione dell'Accademia Nazionale dei Lincei.


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.1 accademie nazionali
Data:28/09/1944
Numero:359


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 


§ 14.1.5 - D.Lgs.Lgt. 28 settembre 1944, n. 359.

Ricostituzione dell'Accademia Nazionale dei Lincei.

(G.U. 9 dicembre 1944, n. 92).

 

Art. 1.

     L'Accademia Nazionale dei Lincei è ricostituita.

     Con successivo decreto legislativo saranno date le norme per il suo ordinamento.

 

     Art. 2.

     Il commissario, al quale è affidata la liquidazione della reale Accademia d'Italia, in virtù del D.L. 18 agosto 1944, è incaricato anche di provvedere alle operazioni necessarie per la ricostituzione dell'Accademia Nazionale dei Lincei.

 

     Art. 3. [1]

     L'Accademia è esente da ogni imposta o tassa generale o locale, presente o futura, salvo espressa deroga legislativa.

     Gli atti dell'Accademia che sarebbero colpiti da tassa di registro godono del trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.


[1] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 1, comma 639, della L. 29 dicembre 2022, n. 197.