§ 13.1.25 - D.P.R. 19 ottobre 1993, n. 435.
Regolamento per la determinazione delle caratteristiche della bandiera del Corpo di polizia penitenziaria, nonchè delle modalità di custodia, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:13. Bandiere
Capitolo:13.1 bandiere
Data:19/10/1993
Numero:435


Sommario
Art. 1.  Classificazione.
Art. 2.  Composizione della bandiera del Corpo di polizia penitenziaria.
Art. 3.  Custodia della bandiera del Corpo di polizia penitenziaria.
Art. 4.  Spiegamento della bandiera del Corpo di polizia penitenziaria.
Art. 5.  Trasporto della bandiera del Corpo di polizia penitenziaria.
Art. 6.  Riparazione e rinnovazione della Bandiera.


§ 13.1.25 - D.P.R. 19 ottobre 1993, n. 435.

Regolamento per la determinazione delle caratteristiche della bandiera del Corpo di polizia penitenziaria, nonchè delle modalità di custodia, spiegamento, trasporto e riparazione e rinnovazione di essa.

(G.U. 6 novembre 1993, n. 261)

 

 

Titolo I

 

BANDIERA DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

 

Capo I

 

DEFINIZIONE

 

     Art. 1. Classificazione.

     1. Il Corpo di polizia penitenziaria è dotato della bandiera.

 

Capo II

 

BANDIERA DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

 

          Art. 2. Composizione della bandiera del Corpo di polizia penitenziaria.

     1. La bandiera del Corpo di polizia penitenziaria si compone di una freccia, di un'asta, di un drappo, di una fascia e di un cordone.

     2. La freccia, la cui lunghezza complessiva è di centimetri 36, è di ottone dorato con gambo a sezione quadrata le cui quattro faccette sono distinte con numeri 1, 2, 3 e 4, in senso orario, con la faccetta n. 1 rivolta alla parte opposta del drappo.

     3. Sulla faccetta n. 1 sono iscritte la denominazione del Corpo e la data della sua costituzione.

     4. Sulle altre faccette, a partire dalla seconda, vanno iscritte in successione le ricompense formalmente concesse e le relative circostanze di merito.

     5. Qualora sul gambo della freccia non vi fosse più spazio disponibile per nuove iscrizioni può essere autorizzato l'allungamento del gambo o il cambio di questo con uno più lungo.

     6. Il conferimento di una ricompensa alla bandiera del Corpo di polizia penitenziaria costituisce per se stesso, implicita autorizzazione a fregiarsene e ad iscriverla sul gambo della freccia.

     7. L'asta, di legno rivestita di velluto colore verde ed ornata con bullette di ottone poste a linea spirale, è lunga metri 2,20 di cui 10 centimetri di codolo che si conficca nella freccia e 10 centimetri di calcio. Può essere suddivisa in due parti di metri 1,10 ciascuna, riunibili mediante una ghiera di ottone.

     8. Il drappo, di seta naturale, ha forma rettangolare: i lati misurano centimetri 81 x 90 e ciascuna delle tre bande verticali verde, bianca e rossa misura centimetri 30 di larghezza.

     9. La fascia è di seta naturale di colore turchino azzurro, larga centimetri 8; è fermata a nodo, alla parte inferiore della freccia in modo che risultino due strisce della lunghezza di centimetri 66 ciascuna; le strisce sono completate alle estremità libere da una frangia argentata di centimetri 8 x 8.

     10. Il cordone è argentato, termina con un fiocco anch'esso argentato ed è annodato alla base della freccia: i tratti liberi del cordone hanno la lunghezza di centimetri 67 e il fiocco di centimetri 10.

     11. La configurazione delle caratteristiche di cui ai precedenti commi è riportata nell'allegato A.

 

          Art. 3. Custodia della bandiera del Corpo di polizia penitenziaria.

     1. La bandiera del Corpo di polizia penitenziaria è custodia nell'ufficio del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, in apposita teca, libera dal fodero. Fuori della sede ordinaria la bandiera è custodita in idoneo locale.

 

          Art. 4. Spiegamento della bandiera del Corpo di polizia penitenziaria.

     1. La bandiera del Corpo di polizia penitenziaria viene spiegata in occasione:

     a) di cerimonie di consegna di bandiere;

     b) della festa nazionale del Corpo;

     c) di consegna di ricompense al valore;

     d) di altre circostanze previste da particolari disposizioni o stabilite dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

     2. Nelle giornate di lutto nazionale la Bandiera, se esposta, viene abbrunata con un velo nero di forma e di dimensioni uguali a quelle della fascia azzurra.

 

          Art. 5. Trasporto della bandiera del Corpo di polizia penitenziaria.

     1. La bandiera del Corpo di polizia penitenziaria, nei trasporti in treno o su automezzo, per mare o per via aerea, viene racchiusa nel fodero o nella custodia e viaggia, adeguatamente scortata secondo le disposizioni impartite dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

     2. L'Amministrazione penitenziaria stabilisce, di volta in volta, l'impiego di un reparto d'onore ed eventualmente della banda nell'accompagnamento, ritiro o ricevimento della Bandiera in occasione di cerimonie ufficiali.

 

          Art. 6. Riparazione e rinnovazione della Bandiera.

     1. La rinnovazione delle parti deteriorate della bandiera del Corpo di polizia penitenziaria è a cura del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

     2. La freccia è la parte simbolica più importante della Bandiera e non deve essere mai cambiata.

     3. In caso di rinnovazione del drappo vengono rinnovate anche tutte le altre parti della bandiera, eccetto la freccia e le decorazioni che sono passate alla nuova.

     4. Il drappo della bandiera sostituito per rinnovazione deve essere decorosamente conservato.

     5. Le altre parti della bandiera non trasferite su quella nuova debbono essere distrutte con il fuoco e di tale operazione si dà atto in apposito verbale redatto dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

 

     Allegato.

     (Omissis).