§ 12.9.1 - L. 10 maggio 1938, n. 745.
Ordinamento dei monti di credito su pegno.


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.9 monte di credito su pegno
Data:10/05/1938
Numero:745


Sommario
Artt. 1. – 9. 
Art. 10.      Le operazioni di prestito su pegno debbono essere effettuate mediante rilascio, al prestatario, di una polizza, la quale deve contenere la denominazione del monte, la descrizione sommaria della [...]
Art. 11.      Il proprietario di cose rubate o smarrite, costituite in pegno e, parimenti, chiunque, per qualsiasi titolo, abbia diritti su cose costituite in pegno, per ottenere la restituzione deve [...]
Art. 12.      L'operazione di prestito non può essere effettuata se non a seguito di giudizio di stima della cosa offerta in pegno.
Art. 13.      La durata dei prestiti su pegno non può essere minore di tre mesi, nè maggiore di un anno.
Art. 14.      Se il prezzo ricavato dalla vendita eccede il credito del monte per capitale, interessi ed accessori, la somma residuale rimane a disposizione del portatore della polizza per la durata di un [...]
Art. 15.      Le cose poste in vendita che non trovino acquirente o che non raggiungano offerte sufficienti al rimborso integrale del credito del monte sono aggiudicate al perito che ha effettuato la stima, [...]
Artt. 16. – 30. 
Art. 31.      E' vietato acquistare in modo abituale polizze di pegno dei monti e degli altri enti autorizzati ad esercitare il credito pignoratizio preveduto dalla presente legge, nonchè concedere, per [...]
Artt. 32. – 35. 


§ 12.9.1 - L. 10 maggio 1938, n. 745.

Ordinamento dei monti di credito su pegno.

(G.U. 17 giugno 1938, n. 136).

 

     Artt. 1. – 9. [1]

 

     Art. 10.

     Le operazioni di prestito su pegno debbono essere effettuate mediante rilascio, al prestatario, di una polizza, la quale deve contenere la denominazione del monte, la descrizione sommaria della cosa costituita in pegno, il valore di stima attribuito, la data di concessione e quella della scadenza del prestito, la indicazione dei corrispettivi dovuti al monte e quelle altre indicazioni che siano stabilite nelle norme di cui all'art. 35.

     La polizza di pegno, anche se contenga l'indicazione del nome, è al portatore e deve essere firmata dal rappresentante legale del monte, o da un funzionario all'uopo delegato dal consiglio e dal perito.

 

     Art. 11.

     Il proprietario di cose rubate o smarrite, costituite in pegno e, parimenti, chiunque, per qualsiasi titolo, abbia diritti su cose costituite in pegno, per ottenere la restituzione deve rimborsare il monte delle somme date a prestito, degli interessi ed accessori.

     La precedente disposizione si applica anche agli altri enti indicati nell'art. 32, commi primo e secondo, per le operazioni di credito pignoratizio prevedute dalla presente legge.

 

     Art. 12.

     L'operazione di prestito non può essere effettuata se non a seguito di giudizio di stima della cosa offerta in pegno.

     Il giudizio di stima è fatto da un perito, il quale deve garantire all'ente mutuante, in caso di vendita all'asta della cosa costituita in pegno, l'integrale ricupero dell'importo del prestito e dei relativi interessi ed accessori.

     (Omissis) [2].

     (Omissis) [3].

 

     Art. 13.

     La durata dei prestiti su pegno non può essere minore di tre mesi, nè maggiore di un anno.

     Le cose costituite in pegno non riscattate o rinnovate entro trenta giorni dalla scadenza del mutuo, sono vendute all'asta pubblica secondo le norme di cui all'art. 35.

 

     Art. 14.

     Se il prezzo ricavato dalla vendita eccede il credito del monte per capitale, interessi ed accessori, la somma residuale rimane a disposizione del portatore della polizza per la durata di un quinquennio, senza decorrenza di interessi. Trascorso questo termine, è devoluta al monte in aumento del patrimonio.

 

     Art. 15.

     Le cose poste in vendita che non trovino acquirente o che non raggiungano offerte sufficienti al rimborso integrale del credito del monte sono aggiudicate al perito che ha effettuato la stima, per l'importo del prestito, relativi interessi ed accessori.

     Tale importo deve essere versato non oltre due giorni da quello dell'aggiudicazione.

 

          Artt. 16. – 30. [4]

 

     Art. 31.

     E' vietato acquistare in modo abituale polizze di pegno dei monti e degli altri enti autorizzati ad esercitare il credito pignoratizio preveduto dalla presente legge, nonchè concedere, per professione, sovvenzioni supplementari contro pegno delle polizze stesse.

     Ai contravventori si applicano le disposizioni dell'art. 705 del codice penale.

     In nessun caso gli acquirenti delle polizze anzidette possono vantare verso l'ente che ha concesso il prestito, diritti diversi da quelli spettanti ai prestatari.

 

          Artt. 32. – 35. [5]


[1] Articoli abrogati dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[2] Comma abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[3] Comma abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[4] Articoli abrogati dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[5] Articoli abrogati dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.