§ 12.6.72 - D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197.
Attuazione della direttiva 2001/24/CE in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.6 disciplina generale
Data:09/07/2004
Numero:197


Sommario
Art. 1.  Definizione di Stato d'origine e di Stato ospitante
Art. 2.  Disposizioni in tema di procedure di risanamento di banche operanti in ambito comunitario
Art. 3.  Informazione alle autorità di vigilanza degli Stati comunitari, relativamente a procedure che interessano banche extracomunitarie
Art. 4.  Sospensione dei pagamenti e delle restituzioni
Art. 5.  Informativa ai creditori
Art. 6.  Disposizioni applicabili alle succursali di banche extracomunitarie
Art. 7.  Disposizioni in tema di liquidazione ordinaria
Art. 8.  Disposizioni in tema di illeciti amministrativi dipendenti da reato
Art. 9.  Disposizioni applicabili agli intermediari finanziari che si debbono iscrivere nell'elenco speciale
Art. 10.  Disposizioni in tema di responsabilità delle SIM, delle SGR e delle SICAV per illecito amministrativo dipendente da reato
Art. 11.  Entrata in vigore


§ 12.6.72 - D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197.

Attuazione della direttiva 2001/24/CE in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi.

(G.U. 5 agosto 2004, n. 182)

 

Capo I

Attuazione della direttiva n. 2001/24/CE

 

Art. 1. Definizione di Stato d'origine e di Stato ospitante

     1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo la lettera g) sono inserite le seguenti:

«g-bis) "Stato d'origine" indica lo Stato comunitario in cui la banca è stata autorizzata all'esercizio dell'attività;

g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato comunitario nel quale la banca ha una succursale o presta servizi;».

 

     Art. 2. Disposizioni in tema di procedure di risanamento di banche operanti in ambito comunitario

     1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 95, è inserita la seguente sezione:

«Sezione III-bis Banche operanti in ambito comunitario

Art. 95-bis Riconoscimento delle procedure di risanamento e liquidazione

1. I provvedimenti e le procedure di risanamento e liquidazione di banche comunitarie sono disciplinati e producono i loro effetti, senza ulteriori formalità, nell'ordinamento italiano secondo la normativa dello Stato d'origine.

2. I provvedimenti e le procedure di amministrazione straordinaria, di gestione provvisoria e di liquidazione coatta amministrativa di banche italiane si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati comunitari e, sulla base di accordi internazionali, anche in altri Stati esteri.

Art. 95-ter Deroghe

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 95-bis, gli effetti di un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione:

a) su contratti e rapporti di lavoro, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario applicabile al contratto di lavoro;

b) su contratti che danno diritto al godimento di un bene immobile o al suo acquisto, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario nel cui territorio è situato l'immobile. Tale legge determina se un bene sia mobile o immobile;

c) sui diritti relativi a un bene immobile, a una nave o a un aeromobile soggetti a iscrizione in un pubblico registro, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario sotto la cui autorità si tiene il registro;

d) sull'esercizio dei diritti di proprietà o altri diritti su strumenti finanziari la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongano l'iscrizione in un registro, in un conto o in un sistema di deposito accentrato, sono disciplinati dalla legislazione dello Stato comunitario in cui si trova il registro, il conto o il sistema di deposito accentrato in cui sono iscritti tali diritti.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 95-bis, sono disciplinati dalla legge che regola il contratto gli accordi di compensazione e di novazione, nonchè, fatto salvo quanto previsto alla lettera d) del comma 1, le cessioni con patto di riacquisto e le transazioni effettuate in un mercato regolamentato.

3. Ferme restando le disposizioni dello Stato d'origine relative alle azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, l'adozione di un provvedimento di risanamento o l'apertura di una procedura di liquidazione non pregiudica:

a) il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali o immateriali mobili o immobili, di proprietà della banca, che al momento dell'adozione di un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione si trovano nel territorio di uno Stato comunitario diverso da quello di origine. Ai predetti fini è assimilato a un diritto reale il diritto, iscritto in un pubblico registro e opponibile a terzi, che consente di ottenere un diritto reale;

b) i diritti, nei confronti della banca, del venditore, basati sulla riserva di proprietà, e del compratore di beni che al momento dell'adozione del provvedimento o dell'apertura della procedura si trovano nel territorio di uno Stato comunitario diverso da quello di origine;

c) il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con il credito della banca, quando la compensazione sia consentita dalla legge applicabile al credito della banca.

4. In deroga all'articolo 95-bis, la normativa dello Stato di origine non si applica alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, quando il beneficiario di tali atti prova che l'atto pregiudizievole è disciplinato dalla legge di uno Stato comunitario che non consente, nella fattispecie, alcun tipo di impugnazione.

5. Gli effetti dell'adozione di un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione sulle cause pendenti relative a un bene o a un diritto del quale la banca è spossessata sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario in cui la causa è pendente.

6. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione soltanto ai casi e nei modi ivi indicati; esse non riguardano altri profili della disciplina delle procedure di risanamento e liquidazione, quali le norme in materia di ammissione allo stato passivo, anche con riferimento al grado e alla natura delle relative pretese, e di liquidazione e riparto dell'attivo, che restano soggetti alla disciplina dello Stato di origine della banca.

Art. 95-quater Collaborazione tra autorità

1. La Banca d'Italia informa le autorità di vigilanza degli Stati comunitari ospitanti dell'apertura delle procedure di amministrazione straordinaria, di gestione provvisoria e di liquidazione coatta amministrativa, nei confronti di banche italiane, precisando gli effetti concreti che tali procedure potrebbero avere. L'informazione è data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell'apertura della procedura ovvero subito dopo.

2. La Banca d'Italia, qualora ritenga necessaria l'applicazione in Italia di una procedura di risanamento nei confronti di una banca comunitaria, ne fa richiesta all'autorità di vigilanza dello Stato d'origine.

Art. 95-quinquies Pubblicità e informazione agli aventi diritto

1. I provvedimenti di amministrazione straordinaria, di gestione provvisoria e di liquidazione coatta amministrativa adottati nei confronti di una banca italiana che abbia succursali o presti servizi in altri Stati comunitari sono pubblicati per estratto anche nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e in due quotidiani a diffusione nazionale di ciascuno Stato ospitante.

2. Le comunicazioni previste dall'articolo 86, commi 1, 2 e 8, ai soggetti che hanno la residenza, il domicilio o la sede legale in altro Stato comunitario devono indicare i termini e le modalità di presentazione dei reclami previsti all'articolo 86, comma 4, e delle opposizioni previste dall'articolo 87, comma 1, nonchè le conseguenze del mancato rispetto dei termini.

3. Le pubblicazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in lingua italiana e recano un'intestazione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea volta a chiarire la natura e lo scopo delle comunicazioni stesse.

4. I reclami e le istanze previsti dall'articolo 86, commi 4 e 5, le opposizioni di cui all'articolo 87 e le domande di insinuazione tardive di cui all'articolo 89, presentate da soggetti che hanno la residenza, il domicilio o la sede legale in altro Stato comunitario, possono essere redatti nella lingua ufficiale di tale Stato e recano un'intestazione in lingua italiana volta a chiarire la natura dell'atto. I commissari possono chiedere una traduzione in lingua italiana degli atti medesimi.

5. Per soggetti di cui al comma 2, i termini indicati dagli articoli 86, comma 4, e 87, comma 1, sono raddoppiati; il termine indicato nell'articolo 86, comma 5, decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee prevista nel comma 1.

Art. 95-sexies Norme di attuazione

1. La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione della presente sezione.

Art. 95-septies Applicazione

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti di amministrazione straordinaria, gestione provvisoria e liquidazione coatta amministrativa, nonchè ai provvedimenti di risanamento e liquidazione delle competenti autorità degli Stati comunitari adottati dopo il 5 maggio 2004.»

 

     Art. 3. Informazione alle autorità di vigilanza degli Stati comunitari, relativamente a procedure che interessano banche extracomunitarie

     1. All'articolo 77 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. La Banca d'Italia informa dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria le autorità di vigilanza degli Stati comunitari che ospitano succursali della banca extracomunitaria. L'informazione è data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell'apertura della procedura ovvero subito dopo.».

 

     Art. 4. Sospensione dei pagamenti e delle restituzioni

     1. All'articolo 83 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'articolo 85, e comunque dal terzo giorno successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, sono sospesi il pagamento delle passività di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi. La data di insediamento dei commissari liquidatori, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del minuto, è rilevata dalla Banca d'Italia sulla base del processo verbale previsto all'articolo 85.».

 

     Art. 5. Informativa ai creditori

     1. All'articolo 84 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I commissari devono presentare annualmente alla Banca d'Italia una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale della banca e sull'andamento della liquidazione, accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini dell'informativa periodica ai creditori sull'andamento della liquidazione.».

 

     Art. 6. Disposizioni applicabili alle succursali di banche extracomunitarie

     1. L'articolo 95 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«Art. 95. Succursali di banche extracomunitarie

1. Alle succursali di banche extracomunitarie si applicano le disposizioni previste dalla presente sezione e dall'articolo 77, comma 1-bis, in quanto compatibili.».

 

     Art. 7. Disposizioni in tema di liquidazione ordinaria

     1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 96-quater è inserito il seguente:

«Art. 96-quinquies Liquidazione ordinaria

1. Le banche informano tempestivamente la Banca d'Italia del verificarsi di una causa di scioglimento della società. La Banca d'Italia accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione.

2. Non si può dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società se non consti l'accertamento di cui al comma 1.

3. L'iscrizione di cui al comma 2 comporta la decadenza dall'autorizzazione all'attività bancaria. La decadenza non impedisce, previa autorizzazione della Banca d'Italia, la prosecuzione di attività ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile.

4. Nei confronti della società in liquidazione restano fermi i poteri delle autorità creditizie previsti nel presente decreto.».

 

Capo II

Coordinamento del testo unico bancario e del testo unico della finanza

con il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

 

     Art. 8. Disposizioni in tema di illeciti amministrativi dipendenti da reato

     1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 97, è inserita la seguente sezione:

«Sezione V-bis Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato

Art. 97-bis Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato

1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una banca ne dà comunicazione alla Banca d'Italia e, con riguardo ai servizi di investimento, anche alla CONSOB. Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, vengono sentite la Banca d'Italia e, per i profili di competenza, anche la CONSOB, le quali hanno, in ogni caso, facoltà di presentare relazioni scritte.

2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB, per i profili di specifica competenza, di aggiornate informazioni sulla situazione della banca, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.

3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una banca le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è trasmessa per l'esecuzione dall'Autorità giudiziaria alla Banca d'Italia. A tale fine la Banca d'Italia può proporre o adottare gli atti previsti dal titolo IV, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela dei diritti dei depositanti e della clientela.

4. Le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono essere applicate in via cautelare alle banche. Alle medesime non si applica, altresì, l'articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle succursali italiane di banche comunitarie o extracomunitarie.».

 

     Art. 9. Disposizioni applicabili agli intermediari finanziari che si debbono iscrivere nell'elenco speciale

     1. Il comma 6 dell'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonchè all'articolo 97-bis in quanto compatibile; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'articolo 57, commi 4 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».

 

     Art. 10. Disposizioni in tema di responsabilità delle SIM, delle SGR e delle SICAV per illecito amministrativo dipendente da reato

     1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 60, è inserito il seguente:

«Art. 60-bis Responsabilità delle SIM, delle SGR e delle SICAV per illecito amministrativo dipendente da reato

1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una SIM, di una SGR o di una SICAV, ne dà comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB. Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, vengono sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, le quali hanno, in ogni caso, facoltà di presentare relazioni scritte.

2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB di aggiornate informazioni sulla situazione dell'intermediario, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.

3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una SIM, di una SGR o di una SICAV le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è trasmessa per l'esecuzione dall'Autorità giudiziaria alla Banca d'Italia e alla CONSOB; a tal fine, la CONSOB o la Banca d'Italia, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, possono proporre o adottare gli atti previsti dal titolo IV della parte II, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela dei diritti degli investitori.

4. Le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono essere applicate in via cautelare alle SIM, SGR e SICAV. Ai medesimi intermediari non si applica, altresì, l'articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle succursali italiane di imprese di investimento comunitarie o extracomunitarie.».

 

     Art. 11. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.