§ 12.6.M - Legge 29 novembre 1973, n. 812.
Provvedimenti per le banche popolari cooperative.


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.6 disciplina generale
Data:29/11/1973
Numero:812


Sommario
Art. 1.      L'art. 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 3093, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      La legge 25 febbraio 1960, n. 164, è abrogata.


§ 12.6.M - Legge 29 novembre 1973, n. 812. [1]

Provvedimenti per le banche popolari cooperative.

(G.U. 27 dicembre 1973, n. 331)

 

     Art. 1.

     L'art. 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 3093, è sostituito dal seguente:

     "Per le banche popolari aventi un capitale non inferiore a cento milioni di lire il valore nominale delle azioni possedute da ciascun socio non può superare le lire tre milioni; per le banche popolari aventi un capitale inferiore ai cento milioni di lire nessun socio può possedere tante azioni il cui valore nominale superi le lire un milione e mezzo, a meno che l'eccedenza derivi da distribuzione gratuita. In tal caso il valore nominale complessivo non potrà superare le lire tre milioni".

 

          Art. 2.

     La legge 25 febbraio 1960, n. 164, è abrogata.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.