§ 12.1.5 - L. 18 luglio 1984, n. 359.
Cessione alla Banca nazionale del lavoro della quota di partecipazione del Tesoro alla società "Compagnia brasiliana di colonizzazione ed immigrazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.1 b.n.l.
Data:18/07/1984
Numero:359


Sommario
Art. 1.      La quota di partecipazione del Tesoro dello Stato nella società "Compagnia brasiliana di colonizzazione ed immigrazione italiana", con sede in Brasile, viene ceduta alla Banca nazionale del [...]
Art. 2.      Il fondo di riserva speciale assegnato all'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (ICLE), ai sensi dell'art. 4 della legge 28 ottobre 1970, n. 866, è soppresso. Il [...]
Art. 3. 


§ 12.1.5 - L. 18 luglio 1984, n. 359.

Cessione alla Banca nazionale del lavoro della quota di partecipazione del Tesoro alla società "Compagnia brasiliana di colonizzazione ed immigrazione italiana" e recupero da parte del Tesoro del fondo speciale dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero.

(G.U. 24 luglio 1984, n. 202).

 

Art. 1.

     La quota di partecipazione del Tesoro dello Stato nella società "Compagnia brasiliana di colonizzazione ed immigrazione italiana", con sede in Brasile, viene ceduta alla Banca nazionale del lavoro, per il controvalore netto in lire risultante dai dati di bilancio della stessa società, aggiornati alla data di cessione. Il relativo importo verrà versato all'entrata del bilancio dello Stato.

 

     Art. 2.

     Il fondo di riserva speciale assegnato all'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (ICLE), ai sensi dell'art. 4 della legge 28 ottobre 1970, n. 866, è soppresso. Il relativo saldo ammontante al 31 dicembre 1983 a L. 4.245.257.421, dopo il ripianamento delle eventuali perdite conseguenti alle operazioni perfezionate dall'Istituto fino all'entrata in vigore della presente legge, verrà versato all'entrata del bilancio dello Stato.

     Il Ministro del tesoro, con propri decreti, determina le modalità ed i termini per i versamenti delle somme di cui al precedente comma.

 

     Art. 3. [1]


[1] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.