§ 11.1.3a - D.M. 21 ottobre 1999, n. 451.
Regolamento recante norme per l'iscrizione delle associazioni ed organizzazioni di assistenza e di solidarietà a soggetti danneggiati da attività [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:11. Associazioni
Capitolo:11.1 associazioni
Data:21/10/1999
Numero:451


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 11.1.3a - D.M. 21 ottobre 1999, n. 451.

Regolamento recante norme per l'iscrizione delle associazioni ed organizzazioni di assistenza e di solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive in apposito elenco presso le prefetture.

(G.U. 2 dicembre 1999, n. 283).

 

Il Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Giustizia

(omissis)

adotta il seguente regolamento:

 

Art. 1.

     1. Per le iscrizioni nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, delle associazioni ed organizzazioni con finalità di assistenza e solidarietà a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive, continuano ad osservarsi le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in data 7 settembre 1994, n. 614.

     2. Quando la richiesta di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è presentata da associazioni o fondazioni già scritte nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ne è fatta espressa menzione nella domanda ed è allegata specifica attestazione, sottoscritta dal richiedente. In tal caso non è necessario presentare altra documentazione.

 

     Art. 2.

     1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1 è comprovata mediante l'apposizione, su copia della domanda, della data di iscrizione, del numero d'ordine assunto nell'elenco e del timbro dell'ufficio che ha proceduto all'iscrizione medesima, con la sigla dell'incaricato.

     2. I dati di cui al comma 1 debbono essere riportati nelle domande presentate dalle associazioni o organizzazioni a norma dell'articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ed in ogni altra istanza o atto dalle stesse prodotte nell'ambito dei procedimenti di cui alla medesima legge. Per le associazioni o organizzazioni che risultano già iscritte, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'elenco di cui al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in data 7 settembre 1994, n. 614, è sufficiente che vengano riportate in tali atti l'indicazione della prefettura presso cui è tenuto l'elenco e la data di iscrizione nell'elenco medesimo.