§ 11.1.28 - Legge 31 gennaio 1994, n. 93.
Norme per la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:11. Associazioni
Capitolo:11.1 associazioni
Data:31/01/1994
Numero:93


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 


§ 11.1.28 - Legge 31 gennaio 1994, n. 93.

Norme per la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche.

(G.U. 7 febbraio 1994, n. 30).

 

     Art. 1.

     1. Per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, in considerazione delle finalità istituzionali e delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati, sono erogati contributi alle associazioni combattentistiche, di cui all'allegata tabella A e nella misura ivi indicata, particolarmente meritevoli del sostegno dello Stato ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1-undecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

 

          Art. 2.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica "Presidenza del Consiglio dei Ministri".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Tabella A — Contributi alle associazioni combattentistiche [1]

Denominazione

Milioni di lire

Associazione italiana ciechi di guerra ..............................................

90

Associazione italiana combattenti interalleati ................................

60

Associazione nazionale combattenti della guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle forze armate ...........................

100

Associazione nazionale combattenti e reduci ................................

500

Associazione nazionale combattenti volontari antifascisti in Spagna ...................................................................................................

50

Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti .........................................................................................

80

Associazione nazionale ex internati ..................................................

200

Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra ......

950

Associazione nazionale famiglie italiane dei martiri caduti per la libertà della patria ............................................................................

200

Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra ...................

1.490

Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI) ...........................

600

Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA) .................................................................................................

90

Associazione nazionale reduci garibaldini ......................................

50

Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione ..............................

160

Associazione nazionale vittime civili di guerra ......

600

Federazione italiana delle associazioni partigiane .......................

160

Federazione italiana volontari della libertà ......................................

400

Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare d'Italia .....................

70

Istituto del nastro azzurro ....................................................................

150

Associazione nazionale partigiani cristiani (ANPC)

 

 


[1] Tabella già rettificata con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 23 febbraio 1994, n. 44, ulteriormente rettificata con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 19 marzo 1994, n. 65 e così modificata dall'art. 19 duodecies del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.