§ 11.1.16 - L. 24 dicembre 1985, n. 776.
Nuove disposizioni sul Club alpino italiano.


Settore:Normativa nazionale
Materia:11. Associazioni
Capitolo:11.1 associazioni
Data:24/12/1985
Numero:776


Sommario
Art. 1.      Il contributo annuo a favore del Club alpino italiano di cui alla legge 26 gennaio 1963, n. 91, elevato, da ultimo, con la legge 29 novembre 1980, n. 816, è ulteriormente elevato, a partire [...]
Art. 2. 


§ 11.1.16 - L. 24 dicembre 1985, n. 776.

Nuove disposizioni sul Club alpino italiano.

(G.U. 30 dicembre 1985, n. 305).

 

Art. 1.

     Il contributo annuo a favore del Club alpino italiano di cui alla legge 26 gennaio 1963, n. 91, elevato, da ultimo, con la legge 29 novembre 1980, n. 816, è ulteriormente elevato, a partire dall'anno finanziario 1984, a lire 2.000 milioni.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, negli anni 1984, 1985, 1986 e 1987, pari a lire 1.500 milioni annui, si provvede, quanto all'esercizio finanziario 1984, mediante riduzione di importo corrispondente dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1984, utilizzando parzialmente l'accantonamento «Indennità integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero»; e quanto agli esercizi finanziari 1985, 1986 e 1987, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 2. [1].

     (Omissis).

 

 


[1] Sostituisce l'art. 2 della L. 26 gennaio 1963, n. 91.