§ 11.1.4 - D.Lgs. 14 febbraio 1948, n. 43 .
Divieto delle associazioni di carattere militare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:11. Associazioni
Capitolo:11.1 associazioni
Data:14/02/1948
Numero:43


Sommario
Art. 1.      Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni di carattere militare, le quali perseguono, anche indirettamente, scopi politici, è punito con la reclusione da uno a dieci anni.
Art. 2.      Alle associazioni od organizzazioni dipendenti o collegate con partiti politici o aventi anche indirettamente fini politici è vietato di dotare di uniformi o di divise i propri aderenti.
Art. 3.      Il Ministro per l'interno è autorizzato a vietare, limitatamente a determinati periodi di tempo, l'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di associazioni od organizzazioni di qualsiasi [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 11.1.4 - D.Lgs. 14 febbraio 1948, n. 43 [1].

Divieto delle associazioni di carattere militare.

(G.U. 17 febbraio 1948, n. 40).

 

     Art. 1.

     Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni di carattere militare, le quali perseguono, anche indirettamente, scopi politici, è punito con la reclusione da uno a dieci anni.

     Chiunque vi partecipa è punito con la reclusione fino a diciotto mesi.

     La pena è da uno a cinque anni se è trovato in possesso di armi.

     Ai fini del presente decreto, si considerano associazioni di carattere militare quelle costituite mediante l'inquadramento degli associati in corpi, reparti o nuclei, con disciplina ed ordinamento gerarchico interno analoghi a quelli militari, con l'eventuale adozione di gradi o di uniformi, e con organizzazione atta anche all'impiego collettivo in azioni di violenza o di minaccia.

     Non è ammesso l'arresto preventivo nei casi previsti dal secondo comma del presente articolo.

 

          Art. 2.

     Alle associazioni od organizzazioni dipendenti o collegate con partiti politici o aventi anche indirettamente fini politici è vietato di dotare di uniformi o di divise i propri aderenti.

     Sono eccettuate le associazioni od organizzazioni costituite a fine sportivo e gli istituti di carattere culturale od educativo.

     I trasgressori sono puniti con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni e le uniformi sono confiscate.

 

          Art. 3.

     Il Ministro per l'interno è autorizzato a vietare, limitatamente a determinati periodi di tempo, l'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di associazioni od organizzazioni di qualsiasi natura.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Ratificato dalla L. 17 aprile 1956, n. 561.