§ 1.1.b - Legge 16 agosto 1962, n. 1358.
Norme modificative ed integrative della legge 21 giugno 1960, n. 649, relativa all'Ente autonomo di gestione delle aziende termali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.1 acque minerali e termali
Data:16/08/1962
Numero:1358


Sommario
Art. 1.      L'ultimo comma dell'art. 7 della legge 21 giugno 1960, n. 649, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 8 della legge 21 giugno 1960, n. 649, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      Il secondo comma dell'art. 8 della legge 21 giugno 1960, n. 649, è sostituito dai seguenti:
Art. 4.      Il secondo comma dell'art. 11 della legge 21 giugno 1960, n. 649, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      La destinazione ed il riparto dei contributi previsti dalla presente legge avranno effetto con decorrenza dall'esercizio finanziario 1960-61.


§ 1.1.b - Legge 16 agosto 1962, n. 1358.

Norme modificative ed integrative della legge 21 giugno 1960, n. 649, relativa all'Ente autonomo di gestione delle aziende termali.

(G.U. 18 settembre 1962, n. 235).

 

     Art. 1.

     L'ultimo comma dell'art. 7 della legge 21 giugno 1960, n. 649, è sostituito dal seguente:

     "Nei dieci anni dalla costituzione delle società di cui all'art. 1, almeno il 20 per cento degli utili da queste percepiti saranno investiti dalle imprese stesse per il potenziamento del patrimonio aziendale".

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 8 della legge 21 giugno 1960, n. 649, è sostituito dal seguente:

     "Per le eventuali nuove acquisizioni e per l'assunzione di partecipazioni in società a sensi dell'art. 6, nonchè per le esigenze di incremento e miglioramento del patrimonio termale e per la manutenzione straordinaria di esso verrà corrisposta all'Ente autonomo di gestione per le aziende termali, per l'esercizio 1959-60, una somma di lire 300 milioni, ed una di lire 700 milioni per gli esercizi dal 1960-61 al 1969-70".

 

          Art. 3.

     Il secondo comma dell'art. 8 della legge 21 giugno 1960, n. 649, è sostituito dai seguenti:

     "Tale somma sarà utilizzata, ai fini di cui al precedente comma, secondo un piano da approvarsi con decreto del Ministro per le partecipazioni statali e potrà essere destinata anche alla copertura degli oneri finanziari, degli ammortamenti e degli interessi relativi alle obbligazioni emesse a norma del successivo art. 9 e ad altri prestiti eventualmente contratti dall'Ente.

     Per quanto riguarda le società di cui agli articoli 4 e 6, i contributi saranno destinati ad aumento del capitale.

     Nelle società miste, qualora gli altri azionisti non sottoscrivessero proporzionalmente, i contributi suddetti saranno destinati ad aumento della percentuale di partecipazione azionaria dell'Ente".

 

          Art. 4.

     Il secondo comma dell'art. 11 della legge 21 giugno 1960, n. 649, è sostituito dal seguente:

     "E' inoltre esente da ogni tributo l'acquisizione nei bilanci delle società di cui agli articoli 1, 4 e 6 delle somme ad esse devolute in base al riparto previsto dall'art. 8".

 

          Art. 5.

     La destinazione ed il riparto dei contributi previsti dalla presente legge avranno effetto con decorrenza dall'esercizio finanziario 1960-61.