§ 15.3.1 - R.D. 4 agosto 1913, n. 1068.
Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle borse di commercio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:15. Borsa, cambi e valori mobiliari
Capitolo:15.3 disciplina generale
Data:04/08/1913
Numero:1068

§ 15.3.1 - R.D. 4 agosto 1913, n. 1068.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle borse di commercio.

(G.U. 19 settembre 1913, n. 219).

 

Art. unico.

     E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge predetta, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dai ministri proponenti.

 

 

Regolamento per l'esecuzione della legge 20 marzo 1913, n. 272,sulle

Borse di commercio, sulla mediazione e sulle tasse sui contratti di Borsa.

 

Titolo I

DELLE BORSE DI COMMERCIO

 

Capo I

ISTITUZIONE DELLE BORSE DI COMMERCIO

E AUTORITA' PREPOSTE ALLE BORSE

 

Art. 1.

     La denominazione di "Borsa di commercio" di "Borsa di valori" di "Mercato di valori" od altra consimile è esclusivamente riservata alle Borse istituite a norma dell'art.  della legge. Fuori di tal caso, ed ancorché risulti espressamente escluso ogni carattere ufficiale, è vietato usare le denominazioni anzidette o consimili, e formare listini di prezzi.

     E' permessa tuttavia anche a privati la pubblicazione del listino di Borsa.

     Il presidente della Deputazione di Borsa vigila per l'osservanza del divieto anzidetto, dà i provvedimenti opportuni e può richiedere l'assistenza dell'autorità politica.

     La trasgressione del divieto del presidente della Deputazione di Borsa è punita a norma dell'art. 434 del Codice penale.

     Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle negoziazioni dei titoli emessi o garantiti dallo Stato, effettuate in forme organizzate e con rilevazione e pubblicazione dei relativi prezzi da operatori finanziari, nei casi e secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro [1].

     Il decreto del Ministro del tesoro assicurerà che le negoziazioni di cui al precedente comma dei titoli emessi o garantiti dallo Stato siano consentite ad un numero di soggetti sufficientemente ampio per garantire una effettiva concorrenza [2].

 

Art. 2.

     La Camera di commercio, d'accordo con la Deputazione di Borsa provvede al locale delle riunioni e a tutto il personale occorrente pel funzionamento della Deputazione di Borsa e del Sindacato dei mediatori.

Sono a carico della Camera di commercio le spese per l'amministrazione della Borsa e del funzionamento della Deputazione e del Sindacato e quelle occorrenti in caso di scioglimento a norma dell'art. 7 della legge.

 

Art. 3.

     Per la convalida dei provvedimenti urgenti adottati dal presidente della Camera di commercio, questa viene convocata a termini abbreviati.

 

Art. 4.

     Il ministro di agricoltura, industria e commercio accusa telegraficamente ricevuta delle deliberazioni comunicategli dalla Camera di commercio ai sensi degli articoli 3, secondo capoverso, e 14, secondo e terzo capoverso, della legge.

     Nel caso previsto nel terzo alinea dell'art. 14 della legge, l'approvazione è concessa dal ministro di agricoltura, industria e commercio, previa adesione del ministro del tesoro.

 

Art. 5.

     Le Camere di commercio hanno facoltà di rilasciare certificati comprovanti che una deliberazione in materia di Borsa è divenuta esecutiva per mancanza di provvedimenti ministeriali, dopo essersi accertate che la deliberazione è giunta al Ministero e che questo non ha emesso alcun provvedimento nel termine di legge.

 

Art. 6.

     Nel decreto Ministeriale col quale è nominata la Deputazione di Borsa sono nominati altresì, su proposta della Camera di commercio, uno, due o tre deputati supplenti, secondo che i deputati effettivi siano tre, cinque o sette, a norma del rispettivo regolamento speciale.

     Tutti i deputati di Borsa, tanto effettivi che supplenti, debbono essere cittadini italiani.

 

Art. 7.

     I deputati di Borsa effettivi da proporsi dalle Camere di commercio, e quelli supplenti possono essere scelti fra i consiglieri camerali. La votazione per la proposta si fa con le forme stabilite per le adunanze e votazioni di ciascuna Camera. È in facoltà delle Camere di commercio di stabilire, nei regolamenti speciali, di cui all'art. 67 della legge, norme particolari circa le categorie di persone tra le quali possono essere proposti i deputati di Borsa, effettivi o supplenti.

 

Art. 8.

     Alle Deputazioni di Borsa è estesa l'incompatibilità stabilita nella prima parte dell'art. 15 della legge 20 marzo 1910, n. 12 Si applicano inoltre le regole di ineleggibilità stabilite nell'art. 18 della stessa legge.

 

Art. 9.

     L'ufficio di deputato di Borsa è gratuito.

     Se la Deputazione di Borsa non ha che tre componenti effettivi per la validità delle sue deliberazioni occorre l'intervento di tre membri effettivi o supplenti. Fuori di tale caso basta che intervengano tre o cinque membri effettivi o supplenti, secondochè il numero dei deputati effettivi sia rispettivamente di cinque o di sette.

     In assenza del presidente ne fa le veci il deputato più anziano di nomina.

 

Art. 10.

     In caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

 

Art. 11.

     La Deputazione di Borsa è convocata dal presidente, di regola con un giorno di preavviso; in caso di urgenza è convocata per lo stesso giorno.

     Il deputato effettivo che non può intervenire ad una adunanza ne deve avvertire immediatamente il presidente, perché questi possa invitare alcuno dei supplenti.

 

Art. 12.

     I deputati effettivi di Borsa che non prendano parte a tre adunanze consecutive decadono dall'ufficio.

     Decadono pure i membri supplenti che invitati a partecipare alle adunanze della Deputazione, non vi intervengano per tre volte consecutive.

     Verificandosi alcuno dei casi sopra indicati, il presidente della Deputazione di Borsa ne avverte immediatamente il Ministro di agricoltura, industria e commercio che pronuncia la decadenza e dà il provvedimento che occorre per la surrogazione, previo invito al deputato di presentare entro un congruo termine le proprie giustificazioni.

 

Art. 13.

     Le deliberazioni della Deputazione devono essere pubblicate mediante affissione nei locali della Borsa, per tre giorni dalla loro data.

     Le deliberazioni della Deputazione di Borsa e della Camera di commercio sono comunicate dal presidente agl'interessati, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In relazione all'art. 4 della legge, è fatto espresso avvertimento che la deliberazione può essere impugnata con ricorso da proporsi, secondo i casi, alla Camera di commercio ovvero al Ministero, rispettivamente entro cinque o dieci giorni dalla consegna della lettera di comunicazione.

     Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno in cui la lettera risulta consegnata al destinatario, a norma delle vigenti disposizioni sul servizio postale.

     Ciascun deputato di Borsa può ricorrere al ministro di agricoltura, industria e commercio contro l'annullamento da parte della Camera di commercio di deliberazioni della Deputazione di Borsa.

 

Art. 14.

     Le deliberazioni della Camera di commercio, dopo che abbiano riportato l'approvazione espressa o tacita del Ministero di agricoltura, industria e commercio, costituiscono provvedimenti definitivi.

 

Art. 15.

     L'amichevole componimento di cui all'art. 5 della legge, deve risultare da processo verbale in carta da bollo da una lira, vistato dal presidente del Sindacato dei mediatori e dal presidente della Deputazione di Borsa, e depositato presso il Sindacato medesimo.

 

Art. 16.

     Qualora entro quattro giorni da che si è verificata l'insolvenza non sia intervenuto un amichevole componimento con tutti i creditori, la Deputazione deve farne denunzia al tribunale.

 

Art. 17.

     Le insolvenze notorie o formalmente accertate prima della liquidazione mensile sono immediatamente liquidate dal Sindacato, debitamente autorizzato dalla Deputazione di Borsa, con le modalità stabilite nel regolamento speciale di cui all'art. 67 della legge, osservata anche in questo caso la disposizione del precedente articolo.

 

Art. 18.

     La Deputazione di Borsa informa senza dilazione la Camera di commercio di qualsiasi insolvenza verificatasi in Borsa, anche quando il debitore abbia ottenuto un amichevole componimento con tutti gl'interessati.

     La Deputazione fornisce alla Camera di commercio tutti gli elementi contabili relativi all'insolvenza, e le rimette copia in carta libera del verbale di amichevole componimento.

 

Capo II

INGRESSO IN BORSA

 

Art. 19.

     La Deputazione di Borsa prima di pronunziare l'esclusione invita l'interessato, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentarsi entro ventiquattro ore, per esporre le proprie giustificazioni.

     Il provvedimento di esclusione è esecutivo, salvo reclamo.

     In ogni caso deve essere sentito il presidente del Sindacato dei mediatori, o chi ne fa le veci.

     Il presidente della Deputazione o, nella sua assenza, il presidente del Sindacato, per misura di polizia, può ordinare l'immediato allontanamento dalla Borsa per ventiquattro ore.

 

Art. 20.

     Nei casi preveduti dai numeri 1) e 3) dell'art. 9 della legge, la esclusione è pronunziata per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni e non maggiore di 6 mesi.

     Ricadono nella disposizione dell'art. 9, n. 3 della legge:

     1) coloro che partecipano a riunioni fuori Borsa per la negoziazione di titoli e valori;

     2) gli agenti di cambio che partecipano a dette riunioni o fanno operazioni per conto delle persone di cui al numero precedente.

     In caso di recidiva, l'esclusione può essere pronunziata per un periodo maggiore, ma non eccedente i tre anni.

     Durante il periodo della sospensione dall'esercizio della professione l'agente di cambio è escluso dalla Borsa.

     Le disposizioni del secondo comma del presente articolo non si applicano alle negoziazioni di cui al penultimo comma dell'art. 1 [3].

 

Art. 21.

     A cura della Deputazione è compilato un albo degli esclusi dalla Borsa, da tenersi affisso accanto all'albo dei falliti, prescritto dall'art. 697 del Codice di commercio.

     Nell'albo degli esclusi sono indicati nome, cognome, paternità e professione degli iscritti, nonché motivo e la durata dell'esclusione.

 

Art. 22.

     La Deputazione di Borsa d'ufficio od a richiesta di chiunque, deve escludere gli operatori dichiarati falliti o che si trovino nelle condizioni previste dal n. 2 dell'art. 8 della legge.

 

Art. 23.

     Il divieto di entrare in Borsa cessa, e deve farsi luogo alla radiazione dall'albo degli esclusi:

     1) per i falliti, il cui nome sia stato radiato dall'albo relativo ai termini degli articoli 816 e 839 del Codice di commercio;

     2) per coloro che siano stati esclusi temporaneamente, spirato il termine dell'esclusione;

     3) per le persone di cui al n. 4 dell'art. 9 della legge, allorché sia revocata l'esclusione.

 

Art. 24.

     Gli operatori di cui all'art. 9, n. 2, della legge, che hanno soddisfatto ogni loro impegno, possono domandare di essere radiati dall'albo degli esclusi.

     La domanda è fatta alla Deputazione di Borsa, che ne ordina la affissione nella sala delle riunioni, dove è tenuta esposta per la durata di due mesi consecutivi.

     Durante detto termine, ogni creditore insoddisfatto può dar notizia del suo credito alla Deputazione.

     Spirato il termine anzidetto, la Deputazione provvede in merito alla domanda, sentito il Sindacato dei mediatori.

 

Art. 25.

     Le Camere di commercio, le quali deliberino di rilasciare le tessere di ingresso, di cui all'art. 10 della legge, potranno imporre per esse un diritto, osservate le norme stabilite dall'art. 44, lettera a), e dall'art. 45 della legge 20 marzo 1910, n. 121.

 

Capo III

AMMISSIONE DEI TITOLI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE,

ORARIO E CONTRATTAZIONI ALLE GRIDA

 

     Artt. 26. - 33. [4]

 

Capo IV

NORME PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCONTO

 

     Artt. 34. - 43. [5]

 

Capo V

DELL'ACCERTAMENTO DEI PREZZI E DEI CORSI

 

Art. 44.

     Per la formazione del listino occorre l'intervento della maggioranza dei componenti del Sindacato.

     (Omissis) [6].

 

Art. 45.

     Nel tempo in cui una deputazione di Borsa sia disciolta, alla formazione del listino interviene il commissario di cui all'articolo 7 della legge.

     Se sia disciolto il Sindacato dei mediatori, sono designati nel decreto due o quattro agenti di cambio che ne facciano le veci, per le funzioni di cui negli articoli 18 e 32 della legge.

 

Art. 46.

     Ogni mediatore inscritto deve dichiarare al Sindacato i contratti conclusi con il suo tramite entro il termine stabilito dal regolamento speciale di ciascuna Borsa.

      (Omissis) [7].

     Nei regolamenti speciali di ciascuna Borsa, si può stabilire l'uso di schede di dimensione o colore differenti, allo scopo di agevolarne lo spoglio.

     Ciascuna scheda deve indicare una sola qualità di titoli, un solo prezzo, e una sola scadenza.

     Dopo la chiusura della Borsa, un componente del Sindacato deve trovarsi, nell'orario stabilito, per l'accertamento dei prezzi, per ricevere le denunzie.

 

Art. 47. [8]

 

Art. 48.

     Le deliberazioni del Sindacato sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

     Il deputato di Borsa che assiste alla formazione del listino non vota, ma vigila sul regolare svolgimento delle operazioni, partecipa alle discussioni e, verificandosi qualche inconveniente, ne informa prontamente la Camera di commercio ed i Ministeri di agricoltura, industria e commercio, e del tesoro.

 

Art. 49. [9]

 

Art. 50.

     I listini originali sottoscritti dal presidente del Sindacato, unitamente alle dichiarazioni dei mediatori sulle quali essi si basano, sono depositati presso la Camera di commercio, che può spedirne in ogni tempo estratti e certificati autentici.

     Una copia del listino deve essere giornalmente affissa al pubblico, a cura del presidente del Sindacato, alla porta esterna della Borsa, non oltre un'ora dopo la chiusura della riunione.

 

Art. 51. [10]

 

Capo I

DEI MEDIATORI

 

Art. 52.

     Il ruolo dei mediatori, tenuto dalla Camera di commercio, deve indicare:

     a) nome, cognome, paternità e domicilio del mediatore;

     b) specie di mediazione per la quale il mediatore è iscritto;

     c) data della iscrizione e della relativa deliberazione camerale;

     d) ammontare della cauzione, con tutti gli opportuni riferimenti;

     e) data della cancellazione dal ruolo e ragioni che la determinarono;

     f) eventuali penalità e provvedimenti disciplinari presi a carico del mediatore dall'autorità di Borsa o dall'autorità giudiziaria;

     g) cariche pubbliche coperte dal mediatore.

 

Art. 53.

     Sull'equipollenza, agli effetti degli articoli 22, n. 4-a, e 23, n. 3-a della legge, di diplomi rilasciati da scuole estere di commercio, a titoli di studio italiani decide il ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il consiglio dell'istruzione industriale e commerciale.

     Per ogni altra specie di diplomi decide il ministro della pubblica istruzione.

 

Art. 54. [11]

     Presso ciascuna Borsa la misura della cauzione è unica per tutti i mediatori iscritti.

 

Art. 55.

     Se la cauzione è prestata in titoli di rendita pubblica o garantiti dallo Stato, o in buoni del tesoro, deve calcolarsi al prezzo di mercato secondo il listino della Borsa locale del giorno precedente al deposito.

     Quando il prezzo di mercato dei titoli depositati di qualunque specie, sia diminuito del 5 per cento, in confronto alla valutazione anzidetta, la cauzione deve essere reintegrata, a norma del secondo e terzo capoverso dell'art. 25 della legge.

     Gli interessi delle somme o dei titoli depositati spettano al cauzionante, salvo che siano intimate opposizioni al pagamento a norma dell'art. 28 della legge, nel qual caso restano vincolati al pari della somma capitale.

     Le cauzioni in denaro o in titoli al portatore sono depositate presso la Cassa depositi e prestiti secondo le disposizioni vigenti per le cauzioni nell'interesse dello Stato.

 

Art. 56. [12]

 

Art. 57.

     Le verificazioni di cui al primo alinea dell'art. 30 della legge sono eseguite per opera del deputato di nomina governativa, di quelli scelti dagli Istituti di emissione e dall'Istituto che esercita la stanza di compensazione, i quali riferiscono, quando occorra, alla Camera di commercio.

 

Art. 58.

     La Camera di commercio, di ufficio, o a richiesta di ogni interessato, accerta se la cauzione d'un mediatore sia mancata o diminuita, per i provvedimenti stabiliti nel 2° capoverso dell'art. 25 della legge.

     Prima di deliberare la Camera avverte il mediatore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

     Il mediatore ha diritto di essere personalmente sentito.

     Il termine di 15 giorni per la reintegrazione della cauzione decorre da quando la deliberazione è divenuta definitiva, a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 3 della legge.

 

Art. 59.

     La liberazione della cauzione dev'essere chiesta alla Camera di commercio. La domanda è pubblicata nelle sale della Borsa e della Camera di commercio, ed inserita per estratto nel giornale degli annunzi giudiziari, e in due altri almeno che saranno indicati dalla Camera di commercio.

     Trascorsi quaranta giorni dalla data dell'ultima di tali pubblicazioni ed inserzioni senza che vi siano opposizioni, la Camera pronuncia la liberazione della cauzione; l'opposizione ha effetto sospensivo sino a che non sia ritirata o respinta anche con sentenza provvisoriamente esecutiva.

 

Art. 60.

     I libri dei mediatori defunti, interdetti o cancellati dal ruolo devono essere, a cura del Sindacato, depositati nella segreteria della Camera di commercio.

 

Art. 61.

     Nel regolamento speciale di ciascuna Borsa è determinata la tariffa dei compensi dovuti ai mediatori inscritti per le operazioni fatte in Borsa e per gli uffici pubblici loro riservati.

      (Omissis) [13].

     Non ostante qualunque patto contrario, non è ammessa azione in giudizio per ottenere un compenso diverso da quello disposto dalla tariffa suindicata.

 

Art. 62.

     Il mediatore regolarmente iscritto nel ruolo di una Borsa, può, in caso di cambiamento di residenza legalmente provato, ottenere la iscrizione nel ruolo di un'altra Borsa, presentando domanda alle competenti Camere di commercio ed integrando, se occorre, la cauzione prescritta.

 

Capo II

DEL SINDACATO DEI MEDIATORI

 

Art. 63.

     Il regolamento speciale di ciascuna Borsa determina:

     1) il numero dei componenti il Sindacato, variante da un minimo di tre ad un massimo di diciotto;

     2) il numero di nomi per i quali ciascun mediatore inscritto ha diritto di votare, in relazione al disposto dell'art. 3 della legge;

     3) le norme per il funzionamento del Sindacato;

     4) le norme per la polizia delle riunioni di Borsa.

 

Art. 64.

     Nelle Borse che non abbiano un numero di mediatori iscritti almeno doppio di quello dei componenti del Sindacato, le funzioni di quest'ultimo sono deferite a una Commissione pel listino di Borsa nominata dalla Camera di commercio tra i mediatori inscritti ed anche, ove il numero di questi non sia sufficiente, tra gli altri commercianti.

 

Art. 65.

     Il Sindacato dei mediatori è eletto dall'assemblea generale dei mediatori inscritti, convocata dal presidente della Camera di commercio e presieduta da un delegato della Deputazione di Borsa.

     Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione è necessario l'intervento della maggioranza assoluta dei mediatori inscritti.

     Se alla prima convocazione non interviene la maggioranza assoluta, l'assemblea di seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero degli intervenuti.

     Fra la prima e la seconda convocazione deve intercedere almeno una settimana.

 

Art. 66.

     Per quanto riguarda le operazioni, la disciplina, la polizia della assemblea elettorale, i reclami sollevati nel senso di essa, la formazione del verbale, i documenti da annettersi e le pene ai contravventori alla legge ed ai regolamenti in materia elettorale, si applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1910, n. 121, sulle Camere di commercio.


Art. 67.

     Il presidente dell'assemblea elettorale deve pubblicare con manifesto il risultato delle elezioni.

     I reclami contro le deliberazioni del presidente dell'assemblea e contro le operazioni elettorali, e quelle riguardanti la eleggibilità dei nominati, se non sono proposti durante l'adunanza, devono essere presentati alla Camera di commercio nei tre giorni successivi alla pubblicazione del manifesto.

 

Art. 68.

     La decisione sui reclami indicati nell'articolo precedente appartiene alla Camera di commercio.

Contro le decisioni della Camera di commercio è ammesso il ricorso a norma dell'art. 28 della legge 20 marzo 1910, n. 121.

 

Art. 69.

     Il Sindacato elegge tra i suoi membri il proprio presidente, e, quando si componga di più di tre membri, anche il vice-presidente.

     Il Sindacato si rinnova per metà ogni anno; gli uscenti sono rieleggibili.

     Quelli che escono d'ufficio nel primo anno sono designati dalla sorte.

 

Titolo III

TASSE SUI CONTRATTI DI BORSA

 

Art. 70.

     I foglietti bollati, i libretti a madre e figlia e le marche pei contratti di cui agli articoli 34 e 39 della legge sono posti in vendita presso gli Uffici del bollo straordinario, e là dove questi non esistono preso gli Uffici del registro incaricati del bollo.

     La vendita delle marche da centesimi 10, di cui all'art. 79 del presente regolamento, dei libretti a madre e figlia da centesimi 10, e dei foglietti bollati per contratti di Borsa di qualunque importo, può farsi per mezzo degli attuali distributori secondari di valori bollati.

     Nei locali delle Borse, la vendita può dall'Amministrazione finanziaria essere affidata ad un impiegato della Borsa o della Camera di commercio od a qualche altra persona designata dal presidente della Camera di commercio.

     I libretti a madre e figlia da centesimi 5 sono venduti esclusivamente dagli Uffici del registro e bollo, previa annotazione su apposito registro del nome dell'agente di cambio che li acquista.

 

Art. 71.

     Ai distributori secondari di valori bollati ed alle altre persone incaricate della vendita dei foglietti, dei libretti e delle marche per contratti di Borsa, è conceduto l'aggio nella misura del 2 per cento.

     Ai ricevitori del bollo e registro per la vendita dei detti valori è dovuto l'aggio nella misura stabilita per gli altri valori bollati.

 

Art. 72.

     Le tasse stabilite dagli articoli 35 e 39 della legge sono corrisposte mediante la redazione dei contratti di che al precedente articolo 34, sopra foglietti e libretti bollati posti in vendita dall'Amministrazione finanziaria.

     Possono anche usarsi foglietti e libretti in carta libera prodotti dall'industria privata con acconcie stampiglie o formule da bollarsi in modo straordinario, prima di qualsiasi scritturazione, mediante applicazione delle marche di cui all'art. 97 di questo regolamento.

     Le medesime, quanto ai foglietti, devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici del bollo e del registro col bollo a calendario, in modo che l'impronta relativa figuri per intero su ciascuna delle due parti dei foglietti. Pei libretti, invece, l'annullamento delle marche sulla madre e sulla figlia può effettuarsi anche a cura dei contribuenti con la scritturazione della data nel modo prescritto dal quinto comma dell'art. 16 della legge 4 luglio 1897, n. 414. La scritturazione della data dovrà farsi su ciascuna parte della marca.

     Pei foglietti e libretti sottoposti a bollo straordinario con marca da centesimi 10, la parte della marca contenente l'effigie Sovrana deve essere applicata sulla madre dei foglietti; la parte invece che indica, in cifre arabiche, il valore della marca si applica sulla figlia dei foglietti.

     Le tasse sulle dette formule o stampiglie possono anche riscuotersi dagli Uffici del bollo straordinario mediante punzone su ciascuna parte dei foglietti.

     La tassa di centesimi 5 stabilita dall'art. 36 della legge è corrisposta unicamente con l'impiego di foglietti su carta filigranata da staccarsi dai libretti venduti dall'Amministrazione.

 

Art. 73.

     Sui contratti perfezionati all'estero la tassa commisurata a norma dell'art. 35 della legge è pagata mediante applicazione di marche da annullarsi esclusivamente dagli Uffici del bollo e del registro, prima che di tali contratti si faccia uso nel regno.

 

Art. 74.

     La tassa di L. 1,20 stabilita dall'art. 35, lettera e) della legge è soggetta all'addizionale a favore dei danneggiati dal terremoto Calabro-Siculo.

 

Art. 75.

     I foglietti non riuniti in libretti da vendersi per conto dello Stato hanno le seguenti caratteristiche intrinseche riprodotte per mezzo della filigrana su ciascuna parte degli stessi foglietti:

     Nel centro sta il piccolo stemma dello Stato senza manto con linee ombreggiate.

     Sotto lo stemma trovasi un artistico nastro a semplice filetto chiaro, nel quale sta la leggenda in chiaro-oscuro:

     Regno d'Italia.

     Nella parte inferiore sono indicate in trasparenza, all'angolo destro, le iniziali del cognome e nome del fabbricante della carta, ed all'angolo sinistro l'anno nel quale è stata fabbricata.

     I distintivi estrinseci dei foglietti sono i seguenti:

     La forma è rettangolare, con la dimensione di centimetri diciannove in larghezza e di centimetri quindici in altezza.

     Ogni foglietto è diviso in due parti mediante una punteggiatura perforata parallela al lato minore.

     Nei foglietti destinati ai contratti stipulati direttamente fra i contraenti, la punteggiatura è collocata in guisa che le due parti di ciascun foglietto risultino eguali.

     I foglietti destinati ai contratti stipulati fra agenti di cambio o con l'intervento di essi sono divisi dalla punteggiatura in modo che una parte abbia dimensioni maggiori dell'altra.

     I detti foglietti portano stampato con inchiostro verde chiaro, un fondo a guilloche, limitato da piccola cornice a semplice filetto, in cui appare, in grandi cifre, l'indicazione del valore del foglietto. In prossimità del lato superiore del fondo a guilloche sulle madri e sulle figlie e sulle due parti del foglietto è stampato, in inchiostro nero, un bollo circolare che racchiude lo stemma reale sopra uno stellone, l'indicazione del valore del foglietto e la leggenda "Regno d'Italia". Esternamente al bollo circolare esiste, sopra una curva concentrica, l'indicazione "Contratti di borsa"; ai fianchi del bollo stesso si svolgono due foglie d'acanto con ornati.

     I prezzi di vendita dei foglietti sono i seguenti:

 

a)

pei foglietti destinati ai contratti a contanti fatti direttamente fra i contraenti

L. 0,20

b)

pei foglietti destinati agli stessi contratti conclusi con l'intervento di mediatori inscritti

L. 0,10

c)

pei foglietti destinati ai contratti a termine, ed a premio, la cui durata non ecceda i quaranta giorni, quando intervengano direttamente fra le parti

L. 0,60

d)

pei foglietti destinati agli stessi contratti che siano conclusi con l'intervento di mediatori inscritti

L. 0,30

e)

pei foglietti destinati ai contratti di riporto, la cui durata non ecceda quaranta giorni, fatti direttamente fra le parti

L. 1,20

f)

pei foglietti destinati agli stessi contratti conclusi fra mediatori inscritti, o con l'intervento di essi

L. 0,60

 

     Una delle parti onde si compongono i foglietti pei contratti conclusi direttamente, quella cioè destinata al compratore, porta impressa la lettera V; l'altra parte, destinata al venditore, porta impressa la lettera C.

     Nei foglietti pei contratti conclusi con l'intervento degli agenti di cambio la parte di maggior dimensione porta impressa la parola "Madre", e deve rimanere presso l'agente di cambio; sulla parte di minore dimensione da consegnarsi all'altro contraente, si legge la parola "Figlia".

     A piè della faccia anteriore di ciascuna delle due parti di ogni foglietto è indicata la specie di contratto cui esso è destinato.

 

Art. 76.

     I contratti a contanti di valori in moneta, in verghe o in divisa estera, siano fatti in Borsa od anche fuori, quando ne faccia richiesta uno dei contraenti, debbono essere redatti sui foglietti bollati di cui alle lettere a e b dell'art. 35 della legge.

 

Art. 77.

     Per i contratti a premio confermati, la risposta può risultare da lettera oppure da firma apposta sul foglietto bollato.

 

Art. 78.

     I foglietti a madre e figlia da centesimi cinque e da centesimi dieci riuniti in libretti venduti dall'Amministrazione, di cui agli articoli 36 e 39 della legge, hanno distintivi identici a quelli dei foglietti di che al precedente articolo 75, salvo la maggiore dimensione costituita dalla parte del foglietto la quale serve per tenerlo riunito in libretto.

     I detti libretti comprendono venti foglietti con un numero progressivo da uno a venti, ripetuto su ciascuna delle due parti di ogni foglietto.

     Prima della vendita ai mediatori dei libretti comprendenti foglietti da centesimi cinque, i ricevitori del bollo e registro devono apporre il bollo a calendario sulla madre del primo foglio.

 

Art. 79.

     Per la riscossione della tasse sui contratti di Borsa sono istituite cinque marche doppie, di vario colore, da centesimi 10, 20, 30, 60 e L. 1,20, con le dimensioni complessive di millimetri 38,5 in larghezza e millimetri 22,5 in altezza, esclusi i margini estremi.

     Tutte le dette marche sono stampate su carta bianca portante nella filigrana due corone reali completamente uguali, una per ciascuna marca, ed hanno i seguenti colori:

 

Da cent. 10

colore

bruno

da cent. 20

>>

verde scuro

da cent. 30

>>

azzurro

da cent. 60

>>

giallo arancio

da lire 1,20

>>

rosso granato.

 

     Nella parte sinistra della marca da cent. 10 campeggia l'effigie di S.M. Vittorio Emanuele III, su fondo lineato racchiuso in una cornice circolare; nella parte superiore trovasi la leggenda : "Contratti di Borsa", nella parte inferiore: "Cent. Dieci". Nella parte destra campeggia il valore della marca espresso in grandi cifre arabiche su fondo a guilloche, limitato da una fascia circolare portante le leggende "regno d'Italia" e "Contratti di Borsa". Nella parte superiore sta la leggenda: "Tassa di bollo", e nella parte inferiore: "Cent. Dieci". Gli spazi liberi fra le cornici circolari e le leggende sono occupati da piccoli fregi uniformi.

     In ciascuna delle due parti delle marche da cent. 20, 30, 60 e L.1,20, la parte mediana racchiude il valore della marca in cifre arabiche su fondo a guilloche, limitato da una fascia circolare portante le leggende: "Regno d'Italia" e "Contratti di Borsa". Nella parte superiore sta la leggenda: "Tassa di bollo", e nella parte inferiore l'indicazione del valore. Gli spazi angolari lasciati liberi dalla detta fascia sono occupati da foglioline e piccoli fregi.

 

Art. 80.

     Pei contratti di riporto la cui durata non ecceda il termine di giorni quaranta conclusi fra mediatori inscritti ovvero fra coloro che sono ammessi a negoziare alle grida è obbligatorio l'impiego dei foglietti bollati a madre e figlia da L. 0,60, di cui all'art. 35 lettera f), della legge, o dei moduli o stampiglie fornite dall'industria privata e da bollarsi in modo straordinario esclusivamente dagli Uffici del bollo e del registro, escluso quindi l'impiego dei libretti di cui all'art. 36 della legge.

 

Art. 81.

     La riserva di una o più proroghe di contratti a premio o a termine, di cui all'art. 35, c) e d) della legge, non dà luogo all'applicazione di una tassa maggiore di quella ivi stabilita.

     All'atto di ciascuna proroga, purché non ecceda i quaranta giorni, si applica la tassa di cui all'art. 35, c) e d) della legge e all'art. 75 c) e d) del presente regolamento.

 

Art. 82.

     I contratti conclusi per mezzo di pubblici mediatori o fra mediatori inscritti, ovvero fra coloro che sono ammessi a negoziare alle grida, come pure quelli conclusi direttamente fra i contraenti devono essere scritti a penna in entrambe le parti dei foglietti nel giorno medesimo in cui furono conclusi, datati e firmati, e devono contenere un cenno sommario dell'oggetto e delle condizioni essenziali, senza abrasioni e senza cancellature che impediscano di leggere chiaramente le parole che siansi volute sopprimere.

     I contratti fatti con l'intervento di pubblico mediatore, o conclusi fra mediatori inscritti ovvero fra coloro che sono ammessi a negoziare alle grida, a sensi dell'art. 64 della legge, devono essere da essi sottoscritti, tanto nella madre quanto nella figlia.

     Anche i contratti a contanti di cui all'art. 39 della legge devono essere firmati dal banchiere o commerciante sia nella madre che nella figlia.

     Nei libretti contemplati dagli articoli 36 e 39 della legge i contratti devono scriversi senza interruzione seguendo la numerazione e in ordine di data.

 

Art. 83.

     Qualora per la redazione di un contratto non sia sufficiente un foglietto bollato, possono aggiungersi altri foglietti bollati.

 

Art. 84.

     Lo scambio dei foglietti bollati, prescritto dagli articoli 37 e 38 della legge, tra le parti contraenti e tra questi ed i mediatori iscritti deve farsi:

     a) pei contratti a contanti nel giorno stesso in cui si conchiude l'operazione;

     b) pei contratti a termine e di riporto entro il giorno non festivo immediatamente successivo a quello della conclusione del contratto, con la consegna del foglietto alla parte, o con la consegna del foglietto, eseguita dal mediatore, alla posta nel modo prescritto dall'art. 88 del presente regolamento.

     Lo scambio dei foglietti tra mediatori inscritti deve farsi subito dopo che sia intervenuto fra loro l'accordo.

 

Art. 85.

     Le scritturazioni da farsi nelle matrici dei libretti e dei foglietti bollati devono corrispondere a quelle dei libri prescritti dal Codice di commercio; e quindi in base alle dette matrici e libri gli agenti finanziari, in occasione delle verifiche eseguite a norma dell'art. 48 della legge, devono eseguire gli opportuni confronti, per l'accertamento delle contravvenzioni eventualmente commesse.

     Tutti coloro che per professione abituale operano in Borsa o fanno, per professione abituale, atti di commercio aventi per oggetto le cose indicate nell'art. 34 della legge, devono conservare per due anni dalla conclusione dei contratti e per ordine di data, i libretti senza staccarne le relative madri: le matrici dei foglietti consegnati o spediti, ed i foglietti ricevuti relativi ai contratti fatti, come pure i foglietti e le copie recanti la ricevuta degli Uffici postali nei casi previsti dal successivo art. 88.

     Agli effetti delle verifiche eseguite a termine dell'art. 48 della legge, gli agenti finanziari hanno diritto a farsi rilasciare copia di tutte le distinte presentate alle Stanze di compensazione, per controllare i libri e le carte dei mediatori, cambiavalute e banchieri.

 

Art. 86.

     La mancanza del foglietto bollato non costituisce contravvenzione quando chi dovrebbe possederlo provi agli agenti dell'Amministrazione finanziaria di trovarsi nel caso previsto dall'art. 44, secondo comma, della legge, o di avere ottenuto il certificato del corrispondente credito in seguito a liquidazione coattiva.

 

Art. 87.

     Ogni rinnovazione ed ogni proroga di contratti è soggetta alla tassa speciale stabilita dall'art. 34 della legge, tassa che si corrisponde mediante impiego di separati foglietti bollati.

 

Art. 88.

     I foglietti bollati da consegnarsi a mezzo della posta a norma dell'art. 42 della legge devono essere presentati, insieme a copia in carta libera, agli Uffici postali designati ad eseguire tale servizio. Se il mittente trattiene una delle parti del foglietto, la copia non è necessaria.

     L'Ufficio postale riscontra l'esatta rispondenza della scrittura e restituisce al mittente la copia ovvero la parte del foglietto che questi trattiene, rilasciandovi in margine ricevuta. Il foglietto rimasto all'ufficio postale è spedito in raccomandazione al destinatario nei modi e secondo le norme prescritte dall'Amministrazione delle poste per il servizio delle commissioni.

     Il richiedente, a norma dell'art. 1 della legge 2 luglio 1912, n. 748, è tenuto al pagamento anticipato di un diritto fisso di commissione di centesimi 30 per ogni foglietto spedito, oltre le ordinarie tasse di affrancatura e di raccomandazione. Può inoltre avere partecipazione diretta dell'avvenuta consegna del foglietto, anticipando centesimi 10 per l'affrancatura di una cartolina postale contenente la comunicazione.

 

Art. 89.

     Per sperimentare l'azione giudiziaria nei casi di contestazioni insorte pei contratti contemplati dalla legge, non è necessaria per la validità del contratto la prova dell'uso preventivo del foglietto assoggettato a tassa, ma basterà provare di avere corrisposto o la tassa preventivamente o la tassa con la relativa ammenda per il ritardato pagamento della tassa stessa.

 

Art. 90.

     Le lettere, i telegrammi, ed ogni altro scritto rilasciato dalle parti in relazione ai contratti pei quali siano stati usati i foglietti bollati, sono esenti dalle tasse di bollo e registro anche quando occorra di farne uso; se però contengono cessioni, obbligazioni, quietanze o altre convenzioni estranee a tali contratti sono applicabili le norme comuni delle leggi di bollo e registro, modificate dalla legge 23 aprile 1911, n. 509.

     Per i libri delle operazioni che, a norma del n. 2 dell'art. 33 del Codice di commercio, debbono tenere i mediatori, rimane ferma l'applicazione su ciascun foglio della tassa di bollo di centesimi 60 di cui all'art. 20, n. 22, della legge 4 luglio 1897, n. 414.

 

Art. 91.

     Tutte le operazioni relative ad una liquidazione coattiva dovranno risultare da apposita relazione scritta del Sindacato, il quale conserverà pure nei propri atti copia del certificato di credito rilasciato all'interessato.

 

Art. 92.

     Il certificato di credito risultante dalla liquidazione del Sindacato dei mediatori sarà rilasciato su modulo unico per tutte le Borse del Regno, da determinarsi dal ministro di agricoltura, industria e commercio, stampato sopra la carta bollata prescritta per gli atti giudiziari avanti al magistrato competente per valore.

     Se il creditore intenda valersene come titolo esecutivo a norma dell'art. 5 della legge, l'ufficiale giudiziario incaricato della notificazione deve in pari tempo notificarne un esemplare in carta libera, per notizia, al presidente del Sindacato dei mediatori.

 

Art. 93.

     Il Sindacato dà notizia in sunto alla locale Camera di commercio di ciascuna notificazione dei certificati di liquidazione, mettendo anche a disposizione della stessa Camera di commercio tutti gli avvisi di notificazione di certificati che le sono stati rimessi a norma dell'articolo precedente.

     Il Sindacato prende anche nota in apposito registro al nome di ciascun debitore di tutte le liquidazioni che esegue, e per le quali a richiesta degli interessati, rilascia il certificato di credito che ne risulta. Sullo stesso registro verrà annotato l'esito dell'esecuzione promossa dal creditore in base ai certificati. All'uopo ne saranno richiesti gli elementi necessari anche alle cancellerie giudiziarie.

 

Art. 94.

     Il presidente della Camera di commercio deve indicare ogni trimestre all'Intendenza di finanza per ciascun mediatore il numero dei contratti eseguiti con la sua mediazione, desumendolo dalle dichiarazioni presentate a norma dell'art. 29 della legge.

     L'intendente di finanza denunzia al Ministero di agricoltura, industria e commercio l'inosservanza della presente disposizione per gli opportuni provvedimenti disciplinari.

 

Art. 95.

     La Deputazione di Borsa ha l'obbligo di comunicare alle Intendenze di finanza la nota di tutti coloro che fanno abitualmente operazioni di Borsa. La prima comunicazione dev'essere fatta entro il 3 dicembre 1913.

     Per le successive rettifiche la comunicazione si fa alla fine di ciascun semestre.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI PENALI

 

Art. 96.

     Le decisioni della Deputazione di Borsa di cui all'art. 56 della legge sono prese previa contestazione per iscritto degli addebiti all'interessato, colla prefissione di un termine per proporre le opportune giustificazioni. Ove l'interessato non le presenti nel termine stabilito, questo deve essere prorogato di almeno sette giorni, decorsi i quali la Deputazione decide.

     Entro un mese dalla notificazione della decisione è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria.

 

Art. 97. [14]

 

Art. 98.

     S'incorre in tante pene pecuniarie quante sono le distinte contravvenzioni riferentisi ad un medesimo atto o scritto.

 

Art. 99.

     L'esclusione temporanea dalle Borse del Regno comminata dall'art. 59 della legge è deliberata dalla Deputazione di Borsa d'ufficio, o su denuncia degli agenti finanziari che hanno proceduto all'accertamento delle contravvenzioni ed alla liquidazione delle ammende.

 

Art. 100.

     Gli impiegati ed agenti delle tasse sugli affari, della pubblica sicurezza e le guardie di finanza sono specialmente incaricati, nei limiti delle loro attribuzioni, di curare la esatta esecuzione della legge e del presente regolamento, e di accertarne le contravvenzioni.

 

Art. 101.

     L'esazione delle tasse e delle relative soprattasse e pene pecuniarie si dovrà eseguire col mezzo dell'ingiunzione emessa nelle forme prescritte dalla legge sulle tasse di registro.

 

Art. 102.

     Le contravvenzioni e controversie che si riferiscono alle disposizioni degli articoli 34 a 42 incluso, 47, 48, 52 e 60 della legge sono decise dall'Intendenza di finanza e dal Ministero delle finanze, secondo le norme contenute nel regolamento 22 maggio 1910, n. 316, per la procedura dei ricorsi amministrativi concernenti le tasse sugli affari ed altri proventi. Contro la decisione amministrativa è ammesso il ricorso al tribunale in sede civile, nella cui giurisdizione è stata accertata la tassa controversa o la tassa e l'ammenda per la contravvenzione.

     Le dette contravvenzioni devono essere constatate mediante processo verbale, cui sono da unirsi gli atti, scritti o registri in contravvenzione. Allorquando gli atti o registri non possano, per qualsiasi causa, unirsi al processo verbale, si fa risultare di ciò dallo stesso verbale.

     I contravventori possono ritirare gli atti, gli scritti ed i registri in contravvenzione, depositando immediatamente le ammende, salva la facoltà di promuovere la decisione dell'autorità amministrativa, o dall'autorità giudiziaria. In questo caso si fa constare nel processo verbale del pagamento avvenuto e della riserva fatta, si cifrano le carte e si promuove la decisione della competente autorità.

     Il contravventore è obbligato a presentare, prima che si promuova la decisione, le carte relative. Ove il contravventore non presenti le carte ritirate o le presenti alterate, si avranno per veri i fatti risultanti dal verbale.

 

Art. 103.

     Il processo verbale di contravvenzione indica il luogo in cui viene compilato; il nome, il cognome e la residenza del contravventore; l'oggetto della contravvenzione; la disposizione della legge a cui si è contravvenuto e l'ammenda dovuta.

     Il processo verbale è firmato dall'agente scopritore della contravvenzione e dal contravventore. Quando questi non voglia firmare, sarà indicato il motivo del rifiuto.

     Non è necessario il verbale per le contravvenzioni per le quali vengono subito e volontariamente pagate le ammende oltre le tasse che siano dovute.

     Il processo verbale è trasmesso dagli uffici del registro e bollo all'Intendenza di finanza unitamente al precetto d'ingiunzione pel pagamento delle ammende e delle tasse eventualmente dovute.

     L'intendenza, riconoscendo sussistente la contravvenzione, vidima l'ingiunzione, e vi dà corso secondo le norme stabilite per l'esazione delle tasse di registro.

 

Art. 104.

     Le ammende pagate subito e volontariamente all'atto dell'accertamento della contravvenzione, vengono allibrate nella apposita colonna sul registro mod. 6, degli Uffici del registro e bollo con rilascio di ricevuta sul documento di contravvenzione.

     In altro ogni caso le ammende si iscrivono sul libro debitori e si portano in entrata sul registro bollettario.

 

Titolo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 105.

     Le domande dirette alle Camere di commercio per l'ammissione alla quotazione dei titoli delle Società commerciali, per l'iscrizione nel ruolo degli agenti di cambio, per l'iscrizione fra i mediatori in merci e per l'ammissione nel recinto delle grida di cui agli articoli 12, 22, 23 e 65 della legge devono redigersi su carta bollata da centesimi 60.

 

     Artt. 106. - 108. [15]

 


[1] Comma aggiunto dall’art. 1 del D.P.R. 29 dicembre 1987, n. 556.

[2] Comma aggiunto dall’art. 1 del D.P.R. 29 dicembre 1987, n. 556.

[3] Comma aggiunto dall’art. 2, del D.P.R. 29 dicembre 1987, n. 556.

[4] Articoli abrogati dall’art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1998.

[5] Articoli abrogati dall’art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1998.

[6] Comma abrogato dall’art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a decorrere dal 1° luglio 1998.

[7] Comma abrogato dall’art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a decorrere dal 1° luglio 1998.

[8] Articolo abrogato dall’art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1998.

[9] Articolo abrogato dall’art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1998.

[10] Articolo abrogato dall’art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1998.

[11] Articolo così modificato dall’art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[12] Articolo abrogato dall’art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1998.

[13] Comma abrogato dall’art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a decorrere dal 1° luglio 1998.

[14] Articolo abrogato dall’art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1998.

[15] Articoli abrogati dall’art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1998.