§ 15.2.B - Legge 30 aprile 1981, n. 175.
Modifiche all'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:15. Borsa, cambi e valori mobiliari
Capitolo:15.2 consob
Data:30/04/1981
Numero:175


Sommario
Art. 1.      L'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      E' istituita in Milano una sede secondaria operativa della Commissione nazionale per le società e la borsa.
Art. 3.      All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire un miliardo per l'anno finanziario 1981, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


§ 15.2.B - Legge 30 aprile 1981, n. 175.

Modifiche all'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente disposizioni per il personale, ed istituzione della seconda sede della Commissione nazionale per le società e la borsa.

(G.U. 5 maggio 1981, n. 121)

 

     Art. 1.

     L'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dal seguente:

     "E' istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Commissione nazionale per le società e la borsa.

     Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le centocinquanta unità.

     Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti dalla Commissione con proprio regolamento a' termini dell'art. 1, con riferimento ai criteri fissati dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore bancario, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative della Commissione. Il regolamento conterrà una clausola per l'adeguamento alle modificazioni giuridiche ed economiche che intervengano nei predetti contratti collettivi, in quanto applicabili.

     Al personale in servizio presso la Commissione è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali o industriali.

     L'assunzione del personale avviene per pubblici concorsi per titoli ed esami con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attività istituzionali della Commissione. I concorsi sono indetti dalla stessa Commissione nazionale e si svolgono secondo i bandi appositamente emanati.

     La Commissione si avvale altresì per l'esercizio delle proprie attribuzioni di non più di trenta esperti assunti con contratto a tempo determinato, della durata fissata dalla Commissione, disciplinato dalle norme del diritto privato.

     La Commissione può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi e da remunerare secondo le tariffe professionali.

     Gli impiegati e gli esperti addetti alla Commissione sono vincolati dal segreto di ufficio. Riferiscono esclusivamente alla Commissione le irregolarità e violazioni constatate, anche quando assumano la veste di reati. La Commissione adotta i provvedimenti di sua competenza, previa contestazione agli interessati e tenuto conto delle deduzioni eventualmente presentate, nel termine di trenta giorni".

     Il personale in servizio alla data della entrata in vigore della presente legge è inquadrato nel ruolo, a richiesta, previo motivato giudizio positivo della Commissione emesso a seguito di apposito esame stabilito per la copertura dei posti disponibili secondo la pianta organica di cui al secondo comma del predetto art. 2. Il trattamento economico di tale personale continuerà ad essere a carico delle rispettive amministrazioni di appartenenza fino alla data dell'inquadramento previsto dal presente articolo.

 

          Art. 2.

     E' istituita in Milano una sede secondaria operativa della Commissione nazionale per le società e la borsa.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire un miliardo per l'anno finanziario 1981, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando corrispondente quota dell'accantonamento "Provvedimenti per l'adeguamento e potenziamento delle strutture dell'amministrazione del Tesoro".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.