§ 15.2.2 - D.P.R. 31 marzo 1975, n. 138.
Attuazione della delega di cui all'art. 2, lettere c) e d), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente disposizioni dirette a coordinare, con le [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:15. Borsa, cambi e valori mobiliari
Capitolo:15.2 consob
Data:31/03/1975
Numero:138

§ 15.2.2 - D.P.R. 31 marzo 1975, n. 138.

Attuazione della delega di cui all'art. 2, lettere c) e d), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente disposizioni dirette a coordinare, con le attribuzioni della Commissione nazionale per le società e la borsa, le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento delle borse valori e l'ammissione dei titoli a quotazione, nonché le forme di controllo ed ispezione previste dalla legislazione vigente nel settore dell'attività creditizia e delle partecipazioni statali.

(G.U. 7 maggio 1975, n. 119).

 

     Artt. 1. - 7. [1]

 

Art. 8. Ammissione dei titoli alla quotazione di borsa. [2]

 

     Artt. 9. - 14. [3]

 

Art. 15. [4]

 

Art. 16. Pubblicità e comunicazioni

     Nelle materie non comprese fra quelle indicate all'articolo 15 la Commissione nazionale per le società e la borsa, con i regolamenti previsti dall'articolo 1, sesto comma, sub articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, determina le forme di pubblicità e di comunicazione agli interessati delle proprie deliberazioni in relazione alla natura e all'oggetto delle stesse.

     Per l'attività delegata a norma dell'articolo 1 la Commissione determina con il provvedimento di delega i modi e le forme di pubblicità e di comunicazione che devono essere osservati dagli organi delegati.

 

Art. 17. Ricorsi. [5]

 

Art. 18. Coordinamento fra forme di controllo ed ispezione.

     Al di fuori dell'ipotesi disciplinata dall'articolo 10, secondo comma, nell'esercizio dei poteri di controllo ed ispezione nei confronti dei soggetti indicati dall'articolo 3, sub articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, la Commissione nazionale per le società e la borsa:

     a) può effettuare direttamente le ispezioni ed assumere le notizie ed i chiarimenti previsti dall'articolo 3, lettera c), sub articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, anche presso le aziende e gli istituti di credito di cui agli articoli 5 e6 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, ovvero presso gli enti pubblici dipendenti dal Ministero delle partecipazioni statali, di cui all'articolo 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971 n. 282, informandone la Banca d'Italia. Vigilanza sulle aziende di credito, ed il Ministero delle partecipazioni statali, i quali hanno facoltà di far partecipare alle operazioni relative un proprio funzionario;

     b) può richiedere alla Banca d'Italia. Vigilanza sulle aziende di credito, ed al Ministero delle partecipazioni statali, che hanno facoltà di non accettare l'incaricato, di effettuare le ispezioni ad assumere le notizie e i chiarimenti di cui alla lettera a) presso aziende o istituti di credito o enti pubblici dipendenti dal Ministero delle partecipazioni statali;

     c) può chiedere alla Banca d'Italia. Vigilanza sulle aziende di credito, e al Ministero delle partecipazioni statali, che sono tenuti a portare ogni collaborazione, la comunicazione di dati e notizie nonché la trasmissione di atti e documenti dei quali i detti organi siano venuti in possesso nell'esercizio della loro attività istituzionale. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio;

     d) comunica alla Banca d'Italia. Vigilanza sulle aziende di credito, o al Ministero delle partecipazioni statali ogni irregolarità comunque riscontrata nell'esercizio delle funzioni di propria competenza che richieda l'intervento delle dette amministrazioni. Le stesse amministrazioni, ove, nell'esercizio delle funzioni di controllo di rispettiva competenza, riscontrino irregolarità che richiedano l'intervento della Commissione sono tenute a darne immediata comunicazione alla stessa.

 

Art. 19. Disposizioni transitorie. [6]

 

Art. 20. Entrata in vigore.

     Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto presidenziale di nomina della Commissione nazionale per le società e la borsa.

 


[1] Articoli abrogati dall' art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1998.

[2] Articolo abrogato dall' art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1998.

[3] Articoli abrogati dall' art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1998.

[4] Articolo abrogato dall' art. 5 della L. 4 giugno 1985, n. 281 e dall' art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a decorrere dal 1° luglio 1998.

[5] Articolo abrogato dall' art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1998.

[6] Articolo abrogato dall' art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1998.