§ 10.10.1C - Legge 12 dicembre 1973, n. 922.
Proroga delle provvidenze assistenziali in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati ad essi assimilati


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.10 rifugiati e profughi
Data:12/12/1973
Numero:922


Sommario
Art. 1.      Le provvidenze in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati, disposte con il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni nella legge 10 ottobre 1970, n. 744, e con [...]
Art. 2.      Al cittadino rimpatriato in possesso dell'attestato di "rimpatriato" rilasciato dalle autorità consolari o dal Ministero degli affari esteri è riconosciuta dalle prefetture la qualifica di [...]
Art. 3.      L'indennità di sistemazione, spettante ai profughi di guerra ed ai rimpatriati ad essi assimilati che si dimettono dalle comunità protette ai sensi dell'articolo 19 della legge 25 luglio 1971, [...]
Art. 4.      Agli oneri relativi alle provvidenze di competenza del Ministero dell'interno si provvede con gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero.


§ 10.10.1C - Legge 12 dicembre 1973, n. 922.

Proroga delle provvidenze assistenziali in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati ad essi assimilati

(G.U. 16 gennaio 1974, n. 14)

 

     Art. 1.

     Le provvidenze in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati, disposte con il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni nella legge 10 ottobre 1970, n. 744, e con le leggi 4 gennaio 1968, n. 7, e 25 luglio 1971, n. 568, sono prorogate fino al 31 dicembre 1974 ed estese con parità di trattamento a tutti i profughi e connazionali assimilati ai profughi, rimpatriati in tempi diversi e da Paesi diversi.

     Le regioni, nella loro autonomia e nei limiti della loro competenza disciplinano gli interventi integrativi in materia.

 

          Art. 2.

     Al cittadino rimpatriato in possesso dell'attestato di "rimpatriato" rilasciato dalle autorità consolari o dal Ministero degli affari esteri è riconosciuta dalle prefetture la qualifica di profugo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, su domanda dell'interessato.

 

          Art. 3.

     L'indennità di sistemazione, spettante ai profughi di guerra ed ai rimpatriati ad essi assimilati che si dimettono dalle comunità protette ai sensi dell'articolo 19 della legge 25 luglio 1971, n. 568 è estesa agli appartenenti alle predette categorie ricoverati nelle case di riposo di Pigna e di Bari e nel cronicario di Padriciano in Trieste che si dimettono dai detti complessi.

     La corresponsione dell'indennità di cui al comma precedente è considerata intervento di prima necessità agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9.

 

          Art. 4.

     Agli oneri relativi alle provvidenze di competenza del Ministero dell'interno si provvede con gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero.