§ 10.10.14 - Legge 25 ottobre 1960, n. 1306.
Provvidenze e benefici per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.10 rifugiati e profughi
Data:25/10/1960
Numero:1306


Sommario
Art. 1.      Ai connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti ivi verificatisi nell'ottobre 1956 ed a quelli temporaneamente assenti dall'Egitto cui gli [...]
Art. 2.      I connazionali che rimpatriano dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti indicati nell'art. 1 sono ammessi a fruire della esenzione dal [...]
Art. 3.      I benefici di cui alla presente legge avranno termine con la cessazione delle analoghe provvidenze stabilite dalle vigenti disposizioni in materia di assistenza in [...]
Art. 4.      All'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvederà con gli stanziameni dei capitoli 126, 127, 129, 131 e 132 del bilancio del Ministero dell'interno per [...]


§ 10.10.14 - Legge 25 ottobre 1960, n. 1306. [1]

Provvidenze e benefici per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri

(G.U. 15 novembre 1960, n. 271)

 

 

     Art. 1.

     Ai connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti ivi verificatisi nell'ottobre 1956 ed a quelli temporaneamente assenti dall'Egitto cui gli avvenimenti stessi hanno reso impossibile il ritorno, nonchè a quelli rimpatriati dalla Tunisia dal gennaio 1959, per la situazione determinatasi nei loro confronti a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese e sempre che siano in possesso del relativo attestato rilasciato dalle autorità consolari, sono estese tutte le provvidenze spettanti ai profughi secondo le leggi 4 marzo 1952, n. 137, e successive.

     Tali provvidenze sono estese anche ai connazionali rimpatriati dalla Tunisia successivamente alla data di cessazione del protettorato francese e prima della data del 1° gennaio 1959, purchè in possesso di una attestazione del Ministero degli affari esteri comprovante che essi sono stati costretti ad abbandonare la Tunisia per motivi d'emergenza indipendenti dalla loro volontà.

     Le provvidenze stesse sono, inoltre, estese ai connazionali, già dipendenti dalla soppressa Amministrazione internazionale di Tangeri, i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio e rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione dell'Amministrazione internazionale e sempre che siano in possesso di un attestato, comprovante tale loro condizione, rilasciato dal Ministero degli affari esteri.

 

          Art. 2.

     I connazionali che rimpatriano dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti indicati nell'art. 1 sono ammessi a fruire della esenzione dal pagamento dei diritti di confine per le attrezzature, per i macchinari, per i veicoli ed i materiali in genere di loro pertinenza, dei quali si servivano nei detti Paesi per l'esercizio delle loro attività economiche e professionali.

     La concessione è consentita dalle Dogane su domanda degli interessati da presentarsi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure, qualora il rimpatrio non sia ancora avvenuto, entro sei mesi dalla sua effettuazione. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle importazioni già effettuate, per le quali non è dovuto il rimborso dei diritti di confine corrisposti.

 

          Art. 3.

     I benefici di cui alla presente legge avranno termine con la cessazione delle analoghe provvidenze stabilite dalle vigenti disposizioni in materia di assistenza in favore dei profughi.

 

          Art. 4.

     All'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvederà con gli stanziameni dei capitoli 126, 127, 129, 131 e 132 del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1960-61.


[1]  Per una proroga delle disposizioni di cui alla presente legge, vedi l'art. 1 della L. 24 giugno 1964, n. 538.