§ 10.10.4 - D.Lgs. 26 febbraio 1948, n. 104 .
Estensione ai profughi dell'Africa Italiana dei benefici previsti per i reduci.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.10 rifugiati e profughi
Data:26/02/1948
Numero:104


Sommario
Art. 1.      Tutte le disposizioni recanti benefici in favore dei reduci - ad eccezione di quelle relative ai benefici di carriera attribuiti ai dipendenti pubblici aventi la [...]
Art. 2.      Agli effetti del presente decreto, sono considerati profughi dell'Africa Italiana i cittadini italiani residenti nei territori della Libia, dell'Eritrea, della Somalia e [...]
Art. 3.      La sussistenza delle condizioni indicate nel precedente articolo dovrà essere comprovata con le modalità che saranno stabilite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, [...]
Art. 4.      Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 10.10.4 - D.Lgs. 26 febbraio 1948, n. 104 [1] .

Estensione ai profughi dell'Africa Italiana dei benefici previsti per i reduci.

(G.U. 6 marzo 1948, n. 56)

 

 

     Art. 1.

     Tutte le disposizioni recanti benefici in favore dei reduci - ad eccezione di quelle relative ai benefici di carriera attribuiti ai dipendenti pubblici aventi la qualifica di combattenti sono estese ai profughi dell'Africa Italiana, salvi, in ogni caso, i maggiori diritti ai singoli spettanti per diverse disposizioni di legge.

 

          Art. 2.

     Agli effetti del presente decreto, sono considerati profughi dell'Africa Italiana i cittadini italiani residenti nei territori della Libia, dell'Eritrea, della Somalia e dell'Etiopia anteriormente al 10 giugno 1940 che si trovino in una delle seguenti condizioni:

     a) trovandosi in Italia prima del 10 giugno 1940, siano stati impediti, da motivi inerenti allo stato di guerra, di rientrare nei territori di rispettiva residenza;

     b) siano rimpatriati da quei territori per motivi inerenti allo stato di guerra, dopo il 10 giugno 1940;

     c) siano impediti dal rientrare nei territori di residenza o siano costretti da questi a rimpatriare, per gli eventi derivati dalla guerra;

     d) siano reduci da campi di concentramento, con le qualificazioni di prigionieri di guerra civili, internati od evacuati.

 

          Art. 3.

     La sussistenza delle condizioni indicate nel precedente articolo dovrà essere comprovata con le modalità che saranno stabilite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, di intesa col Ministro per il tesoro.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 17 aprile 1956, n. 561. Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.